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Case all’asta, l’inadempimento dell’aggiudicatario

Pubblicato su Il Messaggero il 13 dicembre 2009 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Tutti i diritti riservati. Vietatala riproduzione.

L’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento.

Tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata, come previsto dall’art. 501 del codice di procedura civile.

Qual’è la differenza tra vendita con incanto  e senza incanto?

La vendita rappresenta la fase centrale del processo di esecuzione immobiliare e  può essere senza incanto, o con incanto.

La prima è preceduta dal deposito di un’offerta irrevocabile accompagnata da una cauzione non inferiore ad un decimo del prezzo proposto.

L’immobile è aggiudicato all’offerente o, nel caso di pluralità di offerenti, a colui che abbia presentato l’offerta più alta all’esito di una gara e l’eventuale aggiudicazione è definitiva.

Qualora la vendita senza incanto non abbia avuto esito, si procede alla vendita con incanto.

La quale è preceduta dal deposito della domanda di partecipazione e della cauzione indicata nell’ordinanza di vendita, non superiore ad un decimo del prezzo base d’asta.

Se, aperto l’incanto, non è effettuato alcun rilancio, lo stesso è dichiarato deserto.

Case all’asta l’inadempimento dell’aggiudicatario: il versamento del saldo prezzo

L’eventuale aggiudicazione non è definitiva in quanto nel termine di dieci giorni possono essere formulate offerte in aumento di almeno un quinto rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Con conseguente riapertura della gara, come previsto dall’art. 584 del codice di procedura civile.

L’art. 587 dello stesso codice prevede che se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario.

Pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.

Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.

La decadenza dell’aggiudicatario inadempiente deve essere dichiarata dal giudice d’ufficio, non essendovi concordia sulla possibilità di evitarla con l’assenso di tutti i creditori sul  tardivo versamento del prezzo in ritardo da parte sua.

Case all’asta l’inadempimento dell’aggiudicatario: perdita della cauzione

Alla dichiarazione di decadenza segue la perdita della cauzione, che diviene parte del ricavato dell’espropriazione, pur non  essendo pacifica l’individuazione del soggetto al quale essa va restituita in caso di estinzione della procedura.

O laddove vi sia un residuo attivo dopo la distribuzione e la soddisfazione di tutti i creditori, sostenendosi da parte della dottrina che l’importo è rimesso, in tali casi, all’aggiudicatario inadempiente, pena l’ingiustificato arricchimento del debitore.

Ritenendosi da altri che la perdita della cauzione, concorrendo a formare la somma da distribuire a norma dell’art. 509 c.p.c., vada a vantaggio del debitore esecutato.

Contro il decreto, che ha natura di provvedimento esecutivo non decisorio, è proponibile,  comunque, opposizione ex art. 617 c.p.c.

Il prezzo base per il nuovo incanto è fissato nella misura determinata a norma dell’art. 568, essendo irrilevante, stante l’inadempimento, il prezzo della precedente aggiudicazione.

Nel caso in cui il ricavato della nuova vendita, sommato alla cauzione già incamerata alla procedura, sia inferiore al prezzo di aggiudicazione non versato, l’aggiudicatario risponde personalmente della differenza, che sarà tenuto a versare alla procedura.

A tal fine il giudice dell’esecuzione pronuncia un decreto di condanna ai sensi dell’art. 177 disp. att. c.p.c. ed, in caso di mancato pagamento spontaneo, il decreto in questione costituisce titolo esecutivo a vantaggio dei creditori che abbiano ottenuto l’attribuzione del credito in sede di distribuzione.

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