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La garanzia del credito e le regole del pignoramento

 

Pubblicato su Il Messaggero il 27 giugno 2010 dall’Avvocato Gianluca Sposato, esperto in diritto ereditario. Tutti i diritti riservati

In cosa consiste il pignoramento immobiliare?

Il pignoramento è un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario esegue al debitore di non compiere alcun atto atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione ed i loro frutti.

Pertanto con il pignoramento immobiliare viene costituito un vincolo sui beni assoggettati all’esecuzione che appartengono al debitore, di  cui con la trascrizione viene data anche pubblicità.

Lo  scopo è  quello  con  la vendita forzata di  ricavare soddisfazione del proprio credito  sui beni pignorati. 

La garanzia del credito e le regole del pignoramento: il patrimonio del debitore

I beni che vengono pignorati non sono nell’assoluta indisponibilità del debitore.

I problemi possono verificarsi soprattutto relativamente ad atti di disponibilità  che il soggetto pignorato possa compiere sui beni pignorati.

Pensiamo alla compravendita di un immobile pignorato.

Per prima cosa occorrerà verificare se il pignoramento è stato trascritto o meno e, dunque, se il terzo acquirente poteva, o meglio doveva, esserne a conoscenza.

A riguardo  bisogna richiamare l’art. 2913 del  codice civile che fa salvi  solo  gli  effetti  del possesso  bi buonafede,  circostanza non  sempre facilmente dimostrabile.

Che forma deve avere il pignoramento per essere valido?

La garanzia del credito e le regole del pignoramento: l ’art. 492 del codice di  procedura civile detta le regole relative alla forma che deve avere il pignoramento per essere valido.

L’ingiunzione fatta dall’ufficiale giudiziario al debitore è un elemento costante del pignoramento, in assenza della quale il pignoramento è nullo.

Con il pignoramento si attua la generica garanzia patrimoniale prevista dall’articolo 2740 del codice civile sul patrimonio del debitore

Altro  requisito è  costituito dall’invito ad eleggere domicilio in comune compreso nel circondario del tribunale e dall’avvertenza che altrimenti le successive notifiche  saranno effettuate presso la cancelleria.

Non  da ultimo l’ingiunzione deve contenere l’avvertimento della facoltà per il debitore di chiedere la conversione del pignoramento.

Ai fini  della garanzia del credito, inoltre, l’ufficiale giudiziari può effettuare, ove il creditore lo richieda, indagini presso l’anagrafe tributaria, o altre banche dati pubbliche consultabili.

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