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Aste, il creditore ricorre al pignoramento congiunto

Aste, il creditore ricorre al pignoramento congiunto

Scioglimento della comunione ereditariaPubblicato su Il Messaggero il 3 giugno 2012 dall’Avvocato Gianluca Sposato specializzato in  diritto immobiliare e diritto ereditario.

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Aste, il creditore ricorre al pignoramento congiunto: l’articolo 556 cpc prevede per il creditore la possibilità di fare pignorare insieme all’immobile anche i mobili che lo arredano, quando sia opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente.

In tal caso l’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e per i mobili, depositandoli però insieme nella cancelleria del Tribunale.

Aste, il creditore ricorre al pignoramento congiunto: il pignoramento dell’immobile arredato 

Aste, il creditore ricorre al pignoramento congiunto: la norma in commento disciplina l’esproprio dell’immobile arredato.

Consentendo con il pignoramento l’espropriazione congiunta su mobili ed immobile, quando si realizzi una sorta di connessione degli oggetti con la sede ove si trovano, in relazione ad una stretto rapporto economico tra gli stessi.

Tipici esempi che si possono riportare sono quelli: di un opificio fornito di macchinari non incorporati ad esso, di un negozio dotato di banchi e scaffali (con esclusione delle merci destinate alla vendita), di una villa antica arredata con mobili d’epoca.

A riguardo, occorre precisare che la norma è dettata da ragioni di opportunità economica per cui l’espropriazione unitaria trova giustificazione nell’essere il procedimento cumulativo teso al conseguimento di un ricavo, quale quello derivante dalla vendita dei beni riuniti.

L’espropriazione congiunta di immobile con beni mobili, casi ed esclusioni

Aste, il creditore ricorre al pignoramento congiunto: ulteriore finalità perseguita dall’espropriazione congiunta è riconducibile all’economia processuale.

In considerazione del fatto che l’unitarietà del pignoramento renda più celere l’attività del creditore anche con il cumulo dei mezzi di espropriazione.

È bene precisare, però, che la sola connessione con la sede di per sé non giustifica il pignoramento congiunto.

Atteso che, come facilmente comprensibile, non è consentita l’applicazione della disposizione in esame nel caso della vettura posta in garage, o di valori custoditi in cassaforte, poiché non legati all’immobile da alcun rapporto di funzionalità, abbellimento, od utilità.

La disposizione non si applica anche agli accessori ed alle pertinenze  in quanto ricompresi automaticamente nell’oggetto del pignoramento, come previsto dall’articolo 2912 del codice civile.

Bisogna, poi, ricordare che con particolare riguardo all’azienda la giurisprudenza ha chiarito quanto appresso.

Stante l’autonomia funzionale dei singoli beni organizzati, nessuno dei quali assume la funzione di bene principale, per promuovere l’esecuzione forzata sui beni della stessa è necessario eseguire separati pignoramenti per gli immobili e per i mobili.

Non essendo applicabile l’articolo 2912 del codice civile, salvo il ricorso all’espropriazione cumulativa contemplata dall’articolo 556 in esame.

Aste: il creditore ricorre al pignoramento congiunto, il creditore assistito da causa di prelazione 

A riguardo la Corte di Cassazione con sentenza n. 9760 del 1993 ha precisato che, anche in caso di esecuzione congiunta, il creditore assistito da una causa di prelazione relativa al solo bene immobile, non può pretendere di essere soddisfatto con prelazione sul ricavato imputabile all’esecuzione forzata mobiliare.

Infine, mentre i beni mobili sono pignorati nelle forme previste dagli articoli 518 e seguenti del codice di procedura civile, i beni immobili sono assoggettati alla disciplina dell’articolo 555 dello stesso codice di rito.

Ma l’esecuzione si svolgerà davanti al Giudice competente per l’espropriazione immobiliare, in quanto l’applicazione della norma comporta l’attrazione del pignoramento mobiliare in quello immobiliare.

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Il pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi

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Cosa è il pignoramento presso terzi?

Il pignoramento presso terzi è una particolare procedura di soddisfazione del credito molto utilizzata, perché più rapida ed economica di altre procedure esecutive, che avviene su crediti vantati dal debitore presso altri soggetti, come nel caso del pignoramento del conto corrente bancario, o del pignoramento del quinto dello stipendio direttamente al datore di lavoro del debitore.

Con tale procedura, come disposto dall’articolo 543 del codice di procedura civile, il creditore procede all’esecuzione forzata dei beni del debitore che si trovano in possesso di un soggetto terzo al suo rapporto creditorio.

Come avviene il pignoramento presso terzi?

L’avvocato, dopo avere eseguito le opportune ricerche patrimoniali sulla persona del debitore, provvede a notificare l’atto di pignoramento presso terzi a mezzo ufficiale giudiziario, consegnando il titolo attestante il credito vantato, l’atto di precetto notificato al debitore e l’originale dell’atto di pignoramento contenente la citazione del debitore a comparire ad udienza fissa, con l’invito al terzo a rilasciare la relativa dichiarazione. 

Ricevuta la dichiarazione del terzo e ritirato l’atto di pignoramento notificato, la causa dovrà essere iscritta a ruolo, a pena di inefficacia nel termine di 30 giorni.

Quindi la cancelleria del tribunale trasmetterà al legale comunicazione relativa alla fissazione di udienza in cui il giudice verificherà la regolarità delle notifiche e, successivamente, analizzerà la dichiarazione resa dal terzo pignorato.

Effetti della dichiarazione di terzo nel ppt

Se la dichiarazione di terzo è positiva, e non ci sono opposizioni del debitore circa l’impignorabilità del bene, allora il giudice emetterà un provvedimento di assegnazione con il quale ordinerà al terzo di pagare al creditore procedente, quanto dovuto dal debitore, oltre alle spese di procedura.

Se, invece, la dichiarazione di terzo non arriva, o se arriva è negativa, si prospetta uno scenario più complesso e di difficile pronta soluzione per il recupero del proprio credito,  atteso che è sempre possibile entro i termini di legge,  sussistendo fondati motivi, opporsi agli atti del ppt.

Per prenotare una consulenza in materia di pignoramento presso terzi  dall’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente emerito dell’Associazione Custodi Giudiziari e Delegati alle Vendite Immobiliari, consultare info sui costi nell’area Assistenza Legale24h.  

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Pignoramento

Pignoramento

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Cos’ è il pignoramento immobiliare?

Il pignoramento è un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che il creditore assoggetta all’espropriazione forzata, con i relativi frutti.

La sua funzione è quella di determinare un vincolo di destinazione su uno, o più beni, individuati dal creditore sul patrimonio del debitore.

La finalità è liquidare i beni e trasformarli in denaro, per soddisfare il proprio credito, rendendo attuale la responsabilità patrimoniale generica sancita dall’articolo 2740 del codice civile.

Atti dispositivi sul bene pignorato 

Il bene pignorato non è in regime di indisponibilità assoluta e non cessa di appartenere al patrimonio del debitore.

Infatti l’eventuale atto di disposizione su di esso compiuto non è nullo, o in alcun modo invalido, o affetto da inefficacia assoluta.

L’articolo 2913 del codice civile, chiarisce che la vendita effettuata dal debitore del bene pignorato è inopponibile al creditore procedente anche con riguardo  all’intervento dei creditori nel processo esecutivo.

In tale ipotesi si parla di inefficacia relativa degli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati da parte del debitore esecutato.

Una domanda frequente che, poi, pone il debitore esecutato a cui è interessante rispondere è: pignoramento immobiliare, come impedire la vendita della casa all’asta?

Le novità introdotte dalla Legge 80/2005

Molto rilevanti da un punto di vista pratico sono le novità introdotte, in tema di pignoramento immobiliare dalle Legge n. 80 del 2005.

Certamente la più rilevante riguarda la custodia dell’immobile pignorato e liberazione.

Ferma restando la centralità dell’ingiunzione, il nuovo secondo comma dell’articolo 492 del codice di procedura civile ha stabilito che il pignoramento debba contenere due requisiti formali:

  1. l’invito ad eleggere domicilio in comune compreso nel circondario del tribunale, con avvertenza che altrimenti le successive notifiche e comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria
  2. l’avvertimento della facoltà per il debitore di chiedere la conversione del pignoramento.

Tale ultima disposizione, dall’indubbia finalità garantistica, si spiega anche in considerazione della nuova formulazione del termine finale entro il quale possa essere richiesta la conversione del pignoramento.

la quale, nonostante i pignoramenti in aumento, non è ammissibile se proposta dopo l’emissione dell’ordinanza che dispone la vendita.

Una volta ricevuta l’ingiunzione dell’Ufficiale Giudiziario è importante documentarsi su vendite all’asta, quando il pignoramento non è efficace.

Ricerca dei beni da pignorare

Gli ulteriori commi introdotti dalla Legge n. 80/2005, come riformata dalla Legge n. 52/06, hanno finalità volte ad introdurre meccanismi di facilitazione della ricerca dei beni da pignorare da parte del creditore.

Da qui l’estensione dei poteri per l’Ufficiale Giudiziario, quando verifica che i beni assoggettati al pignoramento sono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente.

E invito al debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili ed i luoghi in cui questi si trovano, o le generalità dei terzi debitori, con l’avvertimento delle sanzioni previste per il caso della mancata dichiarazione. 

Sempre nel caso in cui non vengano individuati beni utilmente pignorabili, è stato introdotto un procedimento officioso di individuazione dei beni da pignorare analogo a quello previsto nel sistema francese.

La riforma ha disposto anche che l’Ufficiale Giudiziario possa richiedere, su istanza del creditore pignorante, indagini presso l’anagrafe tributaria o altre banche dati pubbliche.

Pubblicato dall’Avvocato Gianluca Sposato sul quotidiano nazionale Il Messaggero. Riproduzione vietata tutti i diritti riservati Sposatolaw.

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Intervento dei creditori

Intervento dei creditori

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Quando è possibile l’intervento dei creditori?

L’art. 498 del codice di procedura civile stabilisce che dell’espropriazione devono essere avvertiti i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.

Il successivo art. 499 prevede che possano intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché quelli che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, ovvero avevano un diritto di pegno o di prelazione risultante da pubblici registri, o ancora erano titolari di un diritto di credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile.

Modalità di intervento dei creditori in giudizio

Il ricorso per intervento deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione e deve contenere l’indicazione del credito e quella del titolo da cui esso ha origine.

La disposizione in esame è considerata una diretta conseguenza del principio della “par condicio creditorum” posto dall’art. 2741 del codice civile, secondo il quale, salve le cause legittime di prelazione, ciascun creditore ha diritto di soddisfarsi sui beni del debitore.

Occorre ricordare che l’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo, ammissibile prima della riforma introdotta dalla Legge n. 80 del 2005, conserva efficacia se avvenuto prima del 1/3/2006, dovendosi applicare le nuove norme per gli interventi depositati oltre tale data.

Poteri e limiti dell’intervento del creditore

La riforma in questione ha inserito tra le disposizioni riguardanti l’intervento in generale l’istituto dell’estensione del pignoramento precedentemente regolato dall’art. 527 c.p.c.

Circa gli effetti dell’intervento è l’art. 500 dello stesso codice di rito a disporre che tale azione dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché all’espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.

In linea di principio, i poteri dei creditori intervenuti dipendono da molteplici condizioni sia di carattere sostanziale che processuale, assumendo tra le prime rilievo la natura del credito, privilegiato o chirografario, quando non è assistito da alcun tipo di garanzia reale, ossia pegno e ipoteca, o personale, ossia fideiussione e anticresi.

Mentre, tra le seconde, appaiono rilevanti le circostanze che esso sia supportato o no da un titolo esecutivo e che l’intervento sia tempestivo o tardivo, a seconda che sia avvenuto prima o dopo l’emissione dell’ordinanza di vendita.

Intervento in  giudizio e distribuzione del ricavato 

L’intervento nel giudizio attribuisce, comunque, ai creditori un diritto fondamentale: quello di partecipare alla distribuzione della somma ricavata.

Tale diritto spetta a tutti i creditori intervenuti, siano essi tempestivi o tardivi, privilegiati o chirografari, titolati o meno, sempre che vi sia capienza nel progetto di distribuzione.

L’unico limite è quello che l’intervento debba avvenire prima della distribuzione della somma, poiché all’esito della medesima le eventuali somme residue, in mancanza di altri creditori, dovranno essere restituite al debitore.

Riproduzione vietata tutti i diritti riservati Sposatolaw – pubblicato  dall’Avvocato Gianluca Sposato sul quotidiano nazionale Il Messaggero, per consulenza legale telefonica e appuntamenti info e costi nell’area Assistenza Legale24h

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Decreto ingiuntivo

Decreto ingiuntivo

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Cos’è il decreto ingiuntivo?

Il decreto ingiuntivo è un ingiunzione di pagamento emessa dal tribunale a seguito di un ricorso presentato dal creditore accompagnato dai documenti che ne attestano il credito.

Il ricorso per decreto ingiuntivo è un procedimento speciale sommario con cui  si chiede al giudice di emettere un ordine di pagamento contro il debitore inadempiente.

Con questa tipologia di  ricorso il creditore che vanta un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, richiede un ingiunzione di pagamento al giudice competente.

Il giudice designato, ricorrendo i presupposti, ordina al debitore di adempiere all’obbligazione di pagamento o di consegna entro quaranta giorni dalla notifica.

Con l’avvertimento che entro il medesimo termine è possibile proporre opposizione e che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata da avviare con il pignoramento, previa notifica del precetto.

Decreto ingiuntivo esecutivo

Il decreto ingiuntivo esecutivo consente al creditore di ottenere il pagamento del proprio credito, o la consegna del bene a lui dovuto, senza dover attendere il termine di 40 giorni.

In questo caso il debitore è obbligato ad adempiere entro 10 giorni dalla notifica dall’atto di precetto, con cui il titolo viene notificato.

Il decreto può essere provvisoriamente esecutivo quando il credito è fondato su una cambiale anche scaduta, un assegno circolare, un assegno bancario finanche scoperto.

Oppure quando il  titolo è  costituito da un certificato di liquidazione di borsa, un atto ricevuto da notaio, o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

L’ingiunzione di pagamento può essere, altresì, provvisoriamente esecutiva quando si ritiene che, in caso di ritardo nel pagamento, come nel caso di una fattura inevasa, si possa creare un grave danno per il creditore.

Il creditore per effetto del ritardo nel pagamento potrebbe vedersi sottrarre le dovute garanzie nell’adempimento da parte del debitore.

Opposizione a decreto ingiuntivo

Ove il debitore contesti l’ingiunzione di pagamento, perché infondata, illegittima, o perché vi ha già adempiuto potrà proporre opposizione.

Il termine di opposizione a decreto ingiuntivo è di di 40 giorni dalla notifica dell’ingiunzione ricevuta, a pena di nullità.

Circa la forma l’opposizione si propone con citazione e non con ricorso, dinanzi lo stesso giudice che lo ha emesso.

L’opposizione si propone notificando un atto di citazione al creditore opposto ed iscrivendo la causa a ruolo.

In tal modo il procedimento  si trasforma da sommario, in ordinario per l’accertamento della natura, sussistenza ed entità del credito contestato nel decreto opposto.

Carattere dell’ opposizione a decreto ingiuntivo

L’opposizione a decreto ingiuntivo ha spesso carattere meramente dilatorio.

Con il solo intento di consentire al debitore di prendere tempo e sottrarsi al proprio obbligo di adempiere, in particolare quando non è supportata da prova scritta, o di pronta soluzione.

Per “prova scritta”  si  deve intendere qualsiasi documento idoneo a provare, ai sensi degli artt. 2699 e seguenti del codice civile, il fondamento dell’eccezione del debitore ingiunto e, quindi, l’inesistenza del diritto del creditore.

Per “pronta soluzione” si  deve intendere, invece,  l’esistenza di mezzi di prova posti a sostegno dell’opposizione tali, però, da non dare vita ad una vera e propria istruttoria.

Ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

Riguardo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie affermano quanto segue.

Il giudice istruttore, nell’esercizio del suo potere discrezionale di concedere l’esecuzione provvisoria del decreto non deve limitarsi alla sola verifica del fatto che l’opponente abbia fondato l’opposizione su prova scritta, o se questa sia di pronta soluzione.

La provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura civile, può essere concessa in due diverse ipotesi dai presupposti fra loro autonomi e complementari

  1.  quando il creditore opposto abbia fornito la piena prova dei fatti costitutivi del credito e risulti la probabile infondatezza delle eccezioni dell’opponente;
  2.  quando, a prescindere dalla particolare certezza del credito, possa allegare e provare il “periculum in mora” che a lui deriverebbe dal ritardo nella decisione, qualificato dal “fumus boni iuris” del suo diritto.

Con il decreto ingiuntivo telematico introdotto con il Decreto Legge 179/2012, che prevede il deposito dei documenti con modalità telematiche, i tempi di emissione del decreto sono più veloci con indubbi vantaggi per il creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo nei confronti del proprio debitore.

Avvocato civilista per recupero crediti 

Il creditore a fronte del diniego di pagamento da parte del proprio debitore deve rivolgersi ad un avvocato per recupero crediti affinché possa incassare in tempi rapidi le somme a lui dovute.

A volte è sufficiente l’inoltro di una semplice diffida ad adempiere e costituzione in mora del debitore ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile.

Il più delle volte, però,  occorrerà promuovere una procedura di riscossione per ottenere un titolo esecutivo da parte dell’autorità giudiziaria contro il debitore ed avviare un pignoramento presso terzi.

Per conferire un incarico  all’Avvocato Gianluca Sposato o per una consulenza legale, info su costi e pagamenti nell’area Assistenza Legale24h 

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Cumulo dei mezzi di espropriazione

Cumulo dei mezzi di espropriazione

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Limiti all’espropriazione forzata

L’art. 483 del codice di procedura civile dispone che il creditore possa valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalle legge.

Ma, su opposizione del debitore, che non  può  avvenire nelle forme dell’ opposizione agli atti esecutivi e opposizione all’esecuzione, il Giudice, con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il Giudice stesso determina.

Il presupposto affinché il debitore possa invocare la limitazione prevista dalla norma in esame consiste nella eccessività del ricorso ai vari mezzi di espropriazione, attraverso i quali può realizzarsi.

Pensiamo all’espropriazione forzata mobiliare presso il debitore,  al pignoramento immobiliare o al pignoramento presso terzi, poiché la legge consente al creditore di potere agire cumulativamente, senza alcun ordine di priorità, con la sola eccezione per i beni sui quali sia apposta una garanzia reale ai sensi dell’art. 2911 del codice civile.

Valutazione dell’eccessività dei mezzi di espropriazione

Cumulo dei mezzi di espropriazione: la valutazione dell’eccessività deve essere apprezzata dal Giudice di volta in volta.

Tenuto conto degli interessi del creditore pignorante e di quelli intervenuti, nonché del valore dei beni esecutati e dell’ammontare del credito dell’istante, dei crediti degli intervenuti e di coloro che vantino cause legittime di prelazione.

Parte della dottrina, propende per quella tesi più garantista per il creditore secondo cui tale valutazione dovrebbe tenere conto del presumibile ricavato della vendita, nonché delle probabilità di eventuali ulteriori interventi in giudizio da parte di creditori privilegiati.

Al contrario una parte minoritaria sostiene che la norma in esame costituisca una estrinsecazione del principio del minimo mezzo, ovvero del principio di lealtà e probità nel compimento degli atti processuali.

Reclamo sul cumulo dei mezzi di espropriazione

In ogni caso, è bene sottolineare che il maggior valore dei beni oggetto dell’espropriazione, rispetto al credito vantato, di per sé non costituisca eccesso dei mezzi di espropriazione tale da legittimare il Giudice ad intervenire.

Non potendosi prescindere, a riguardo, dalla formulazione di apposito reclamo da parte del debitore esecutato.

Al di fuori delle ipotesi di eccessività, sono ammessi più procedimenti di stesso tipo per lo stesso credito.

Tuttavia, come ha sancito la Suprema Corte con sentenza n. 3786 del 1987, il  creditore che sia stato soddisfatto in uno di essi non può ottenere anche il rimborso delle spese di un altro procedimento.

Eccessività dei mezzi di espropriazione e riduzione del pignoramento 

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che sussista il cumulo dei mezzi di espropriazione qualora si promuovano contro lo stesso debitore più processi esecutivi di diverso tipo.

Dovendo, diversamente, trovare applicazione l’articolo 496 del codice di procedura civile che disciplina la riduzione del pignoramento.

Quanto alla natura ed alla forma dell’opposizione del debitore, essa non può inquadrarsi nella categoria delle opposizioni in senso tecnico ai sensi degli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile.

Consistendo in un mero reclamo, non soggetto a termini di decadenza, motivato da ragioni di opportunità e convenienza, da proporsi con ricorso o con semplice dichiarazione a verbale di udienza.

Il Giudice chiamato a decidere, dovrà disporre l’audizione delle parti interessate e provvederà con ordinanza non impugnabile, soggetta, tuttavia, a ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 comma 7 della Costituzione.

Infine, è importante ricordare come la Corte di Cassazione, con sentenza n. 18533 del 2007, abbia stabilito che in presenza di un eccesso nell’impiego del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave, sia giustificata non solo l’esclusione dall’esecuzione dei beni ad essa sottoposti in eccesso, ma anche la condanna del creditore procedente per responsabilità processuale aggravata.

Riproduzione vietata tutti i diritti riservati. Pubblicato sul Messaggero dall’Avvocato Gianluca Sposato

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Recupero crediti

Recupero crediti

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L’attività di recupero di crediti per ottenere il pagamento da parte del debitore può avvenire in via stragiudiziale, con una lettera, o piano di rientro concordato, o in via giudiziale ottenendo dal tribunale un provvedimento esecutivo.  

Verifica della situazione debitoria

Lo Studio Legale Sposato grazie all’accesso immediato a banche dati è in grado di conoscere e valutare anticipatamente la situazione economica del debitore, finanziaria e patrimoniale, attraverso verifica della situazione debitoria.

Tale attività di indagine patrimoniale è fondamentale al fine di intraprendere l’azione legale solo quando vi siano elevate probabilità di successo, razionalizzando tempi e costi da anticipare per il creditore, ottimizzando il recupero crediti.

Fornisce, inoltre, grazie a rapporti con i principali Istituti di credito nazionali ed esteri la cessione pro-soluto di crediti aziendali di certa inesigibilità.

Lo strumento è utile per eliminare dal bilancio le partite in sofferenza che non si riescono a riscuotere che concorrono a formare il reddito imponibile, con conseguenza di aggravio di imposizione fiscale.

Attività di recupero crediti

L’attività per ottenere il pagamento dal debitore viene esplicata per crediti condominiali, crediti da lavoro, crediti chirografari ed assistiti da privilegio, anche attraverso lo strumento del cumulo dei mezzi di espropriazione.

Per affidare un incarico per recupero crediti di valore, occorre rivolgersi ad un avvocato per recupero crediti che conosca bene la materia delle esecuzioni immobiliari.

Prestando particolare attenzione nel caso di intervento dei creditori in procedure giudiziarie già in corso, tenuto conto della cristallizzazione del processo di esecuzione.

Ulteriore attenzione deve essere posta ad azioni volte a salvaguardare il creditore da casi di vendita in frode ai creditori,come nel caso di vendita di immobili fraudolenta con effetti, sovente, anche in  ambito di  diritto ereditario.

Procedura di recupero crediti

Le procedure di soddisfazione del credito se non possibile con accordi transattivi avviene attraverso il conseguimento di sentenze immediatamente esecutive.

Ottenuto il decreto ingiuntivo di pagamento telematico, con notificazione del titolo e dell’atto di precetto al debitore.

In caso di inadempimento nei termini si procede a pignoramento presso terzi, pignoramento di immobili ed ogni altra attività utile all’esazione immediata del credito.

Le procedure utilizzate nei confronti del debitore, ove la semplice diffida ad adempiere con messa in mora non abbia sortito alcun effetto, sono diverse.

Variano a seconda dell’esito delle ricerche effettuate sul patrimonio del debitore stesso, anche ai fini dell’ottenimento di un titolo esecutivo di pagamento.

Tempistiche e costi del recupero crediti

L’attività di recupero del credito non può prescindere da una attenta analisi e valutazione delle tempistiche e dei costi che il creditore deve sostenere, oltre che della percentuale di  successo.

Le tempistiche per l’emissione del decreto ingiuntivo telematico oggi  sono piuttosto veloci in media 2 mesi dalla richiesta. 

I costi sono disciplinati dal Dm 55/14 e variano in  base al valore e alle attività  da compiere,

L’avvocato esperto in recupero crediti potrà propendere per richiedere un decreto ingiuntivo telematico, oppure, ottenuto il titolo esecutivo, a fronte di ulteriore insolvenza del debitore, iscrivere a ruolo il pignoramento.

Il pignoramento presso terzi, ove il debitore vanti posizioni creditorie nei confronti di soggetti terzi estranei alla procedura e vi sia sufficiente capienza, ovvero, nel caso di particolari beni di pregio, avviare un pignoramento congiunto.

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Dichiarazione di fallimento

Dichiarazione di fallimento

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Stato di insolvenza dell’imprenditore​

La dichiarazione di fallimento per l’imprenditore comporta che deve trovarsi in uno stato d’insolvenza tale da non poter più soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Essere consapevoli del proprio dissesto economico imprenditoriale ed avvalersi fin da subito dell’ausilio di un avvocato esperto in diritto fallimentare rappresenta la scelta più logica.

In tal modo, se adeguatamente assistiti e supportatati, si riesce cooperando ai fini  dell’adempimento delle proprie obbligazioni, a contenere i rischi legati al fallimento.

Dichiarazione di fallimento attività da compiere

In caso di dichiarazione di fallimento la prima attività cui bisogna ottemperare, ai sensi dell’ art. 14 della Legge fallimentare, è il deposito presso la cancelleria del tribunale delle scritture fiscali e contabili.

Da ciò emerge lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività, l’ elenco dei creditori con i rispettivi crediti, l’indicazione dei ricavi lordi degli ultimi tre esercizi e di coloro che vantino diritti reali, o personali, sui beni del fallito.

Tutte le successive attività si svolgono sotto il controllo del giudice fallimentare che provvede alla nomina di un curatore del fallimento, di regola un avvocato, o un commercialista.

Scelta dell’avvocato fallimentarista

La dichiarazione di fallimento presenta molteplici aspetti da gestire.

Il codice fallimentare è in continua evoluzione e soltanto un avvocato fallimentarista può giudicare se la dichiarazione di chiusura rappresenti lo strumento idoneo da intraprendere e quale sia l’iter più adatto.

L’Avvocato Gianluca Sposato, ha fondato l’Associazione Custodi Giudiziari e Delegati alle Vendite Immobiliari di cui è Presidente Onorario.

Nel corso della sua carriera ha formato avvocati, dottori commercialisti, custodi giudiziari e curatori fallimentari con corsi di aggiornamento sulle principali tematiche in ambito di procedure concorsuali e fallimento.

Lo Studio Legale Sposato propone strumenti a tutela del fallito, attraverso una attenta valutazione dell’ attività del giudice delegato, gestendo rapporti con il curatore fallimentare e comitato dei creditori del fallito.

Svolge la propria attività a sostegno delle imprese per la migliore gestione della crisi ai fini di evitare il fallimento, ottimizzando anche i costi delle procedure liquidatorie.

Per esame di casi relativi la dichiarazione di fallimento è possibile richiedere una consulenza a pagamento nell’area Assistenza Legale24h.

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Diritto fallimentare

Gestione della crisi d’impresa

Gestione della crisi d’impresa

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Come evitare il fallimento​?

La gestione dell’insolvenza societaria è volta ad evitare, attraverso la domanda di  concordato preventivo, il fallimento dell’imprenditore.

L’amministrazione del fallimento, invece, viene svolta dal curatore fallimentare in una fase avanzata della procedura di gestione della crisi d’impresa.

Il tribunale fallimentare è investito dell’intera procedura e provvede alla nomina, revoca, o sostituzione degli organi del fallimento. 

Questi sono rappresentati dal giudice delegato, dal curatore fallimentare e dal comitato dei creditori.

Come avviene la gestione della crisi d’impresa?

La gestione dell’insolvenza dell’impresa non può prescindere dalle difficoltà economiche in cui versa l’imprenditore.

La possibilità di evitare il fallimento è prevista dal Codice della crisi e dell’insolvenza.

Con lo strumento della procedura di allerta, prevista per la risoluzione della crisi in via stragiudiziale ai fini dei evitare l’insolvenza dell’imprenditore.

Oppure con la liquidazione giudiziale in caso di fallimento della procedura di allerta.

Ottimizzazione costi della fasi liquidatorie

Lo Studio Legale Sposato, fondato nel  1949, grazie alla visione strategica ed esperienza consolidata nel settore dell’impresa, è in grado di fornire un quadro chiaro e completo della situazione di insolvenza aziendale.

Il nostro team è costituito da avvocati d’impresa, consulenti aziendali, curatori fallimentari, revisori legali, dottori commercialisti e revisori contabili, per la migliore gestione della crisi d’impresa.

Per individuare le soluzioni da intraprendere, al fine di limitare i danni, ottimizzando i costi e gestendo le varie fasi procedurali e liquidatorie per la migliore gestione della crisi aziendale.

L’Avvocato Gianluca Sposato è Revisore dei Conti dell’I.S.L.E. Istituto per gli Studi e la Documentazione Legislativa che opera sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

L’Istituto collabora alla impostazione tecnica e alla documentazione delle attività legislative del Parlamento e degli altri organo costituzionali dello Stato.

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Diritto fallimentare

Fallimento del debitore esecutato

Fallimento del debitore esecutato

Indice

Il fallimento del debitore esecutato comporta di regola quale conseguenza principale l’improcedibilità dell’esecuzione immobiliare.

Tale principio prevede, tuttavia, alcune eccezioni.

Cosa succede quando interviene il fallimento nella procedura esecutiva?

Pur in presenza di un debitore fallito, la procedura esecutiva può andare avanti qualora tra i creditori ve ne sia uno il cui titolo esecutivo sia costituito da un contratto di mutuo fondiario.

Oppure qualora l’organo fallimentare rappresentato dal Curatore, dietro autorizzazione del Giudice Delegato, si costituisca nella procedura esecutiva immobiliare con lo scopo di porre l’immobile sottoposto a pignoramento in vendita in tale sede, in luogo di quella fallimentare.

In presenza di tali circostanze, il corso dell’esecuzione può essere proseguito ed il bene pignorato può essere regolarmente venduto.

Sempre secondo le ordinarie modalità di vendita senza incanto o con incanto, con conseguente successivo pagamento del saldo prezzo ed emissione del decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario.

Conseguenze del fallimento del debitore nella procedura esecutiva

Una ulteriore conseguenza del fallimento del debitore, nell’ipotesi in cui l’esecuzione possa essere proseguita, riguarda la distribuzione di quanto ricavato dalla vendita dell’immobile pignorato.

Infatti, proprio per le prerogative che la legge prevede in favore del creditore fondiario e del Fallimento, il ricavato della vendita può essere distribuito solo in favore di tali soggetti e non anche in favore di altri eventuali intervento dei creditori.

Inoltre, nel concorso tra il creditore fondiario ed il Fallimento, il primo, in quanto titolare di un privilegio ipotecario di primo grado derivante da un credito di natura fondiaria, viene preferito al secondo in sede di distribuzione del ricavato.

Mentre gli altri eventuali creditori, qualora intendano essere soddisfatti del loro credito, dovranno necessariamente intervenire e costituirsi nella procedura fallimentare.

Ovvero depositare in detta procedura una istanza di ammissione, al fine di poter partecipare alla distribuzione di quanto la Curatela fallimentare sarà riuscita ad ottenere dalla vendita dei beni del fallito.

Riproduzione vietata tutti i diritti riservati Sposatolaw – pubblicato sul Messaggero dall’Avvocato Gianluca Sposato esperto in diritto immobiliare