Via flaminia 466

00191 Roma

+39 06 321 7639

Per appuntamenti

Lun - Ven : 9:00 - 18:30

Disponibilità per appuntamenti

Via flaminia 466

00191 Roma

+39 06 321 7639

Per informazioni e appuntamenti

Lun - Ven : 9:00 - 18:30

Disponibilità per appuntamenti

Stato di bisogno del danneggiato e provvisionale

La provvisionale  in materia di responsabilità civile da circolazione stradale è un provvedimento di condanna contro l’assicurazione che non  vuole pagare, immediatamente esecutivo, per far fronte alle più immediate esigenze del danneggiato che abbia riportato lesioni gravi in un incidente stradale.

 

L’art. 147 Codice assicurazioni private prevede lo stato  di  bisogno  del  danneggiato,  disponendo  che nel  corso  del  giudizio  di primo grado gli  aventi diritto al risarcimento, dunque anche gli  eredi, che a causa del  sinistro vengano a trovarsi in stato di bisogno, ad esempio per avere perso il lavoro, o per le spese sostenute e da sostenersi per le cure mediche, possono chiedere,  con istanza motivata al giudice, che sia loro assegnata una somma di denaro a titolo di acconto da imputarsi nella liquidazione definitiva del  danno, con  la sentenza di condanna a carico dell’assicurazione

Condizioni per la liquidazione  della Provvisonale

Condizione affinchè venga concessa la provvisionale è la sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, risultanti da un sommario accertamento,  dunque il superamento dell’an,  come nel caso  del  terzo  trasportato. 

Il  danneggiato deve,  inoltre, venirsi  a trovare in condizione di difficoltà economica: questo elemento, sebbene non più indispensabile per ottenere l’acconto, incide soltanto sull’entità della somma da liquidare in via provvisoria, potendo il giudice concedere la provvisionale, sia pure in misura inferiore, anche a chi non si trovi in stato di bisogno, purché non vi siano dubbi sulla responsabilità dell’investitore.

Dunque, le effettive condizioni per la concessione della somma a titolo di risarcimento danni da trattenere in acconto, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, sono:

  • che sia iniziata una causa di risarcimento danni per lesioni a seguito di incidente stradale nell’ambito esclusivo di un giudizio promosso in tribunale
  • che da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente.