La provvisionale in materia di responsabilità civile da circolazione stradale è un provvedimento di condanna contro l’assicurazione che non vuole pagare, immediatamente esecutivo, per far fronte alle più immediate esigenze del danneggiato che abbia riportato lesioni gravi in un incidente stradale.
L’art. 147 Codice assicurazioni private prevede lo stato di bisogno del danneggiato, disponendo che nel corso del giudizio di primo grado gli aventi diritto al risarcimento, dunque anche gli eredi, che a causa del sinistro vengano a trovarsi in stato di bisogno, ad esempio per avere perso il lavoro, o per le spese sostenute e da sostenersi per le cure mediche, possono chiedere, con istanza motivata al giudice, che sia loro assegnata una somma di denaro a titolo di acconto da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, con la sentenza di condanna a carico dell’assicurazione
Condizione affinchè venga concessa la provvisionale è la sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, risultanti da un sommario accertamento, dunque il superamento dell’an, come nel caso del terzo trasportato.
Il danneggiato deve, inoltre, venirsi a trovare in condizione di difficoltà economica: questo elemento, sebbene non più indispensabile per ottenere l’acconto, incide soltanto sull’entità della somma da liquidare in via provvisoria, potendo il giudice concedere la provvisionale, sia pure in misura inferiore, anche a chi non si trovi in stato di bisogno, purché non vi siano dubbi sulla responsabilità dell’investitore.
Dunque, le effettive condizioni per la concessione della somma a titolo di risarcimento danni da trattenere in acconto, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, sono: