
“L’art. 483 del codice di procedura civile dispone che il creditore possa valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalle legge ma, su opposizione del debitore, il giudice dell’esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina”, spiega l’avvocato Gianluca Sposato, presidente dell’Associazione custodi giudiziari. “Il presupposto affinché il debitore possa invocare la limitazione prevista dalla norma in esame – prosegue l’avvocato Sposato – consiste nella eccessività del ricorso ai vari mezzi di espropriazione, attraverso i quali può realizzarsi l’espropriazione forzata mobiliare presso il debitore, immobiliare o presso terzi, consentendo la legge al creditore di potere agire cumulativamente, senza alcun ordine di priorità, con la sola eccezione per i beni sui quali sia apposta una garanzia reale ai sensi dell’art. 2911 del codice civile. La valutazione dell’eccessività deve essere apprezzata dal Giudice di volta in volta, tenuto conto degli interessi del creditore pignorante e di quelli intervenuti, nonché del valore dei beni esecutati e dell’ammontare del credito dell’istante, dei crediti degli intervenuti e di coloro che vantino cause legittime di prelazione”. “Parte della dottrina – osserva ancora l’avvocato Sposato – propende per quella tesi più garantista per il creditore secondo cui tale valutazione dovrebbe tenere conto del presumibile ricavato della vendita, nonché delle probabilità di eventuali ulteriori interventi in giudizio da parte di creditori che siano privilegiati. Al contrario, una parte minoritaria sostiene che la norma in esame costituisca una estrinsecazione del principio del minimo mezzo, ovvero del principio di lealtà e probità nel compimento degli atti processuali. In ogni caso, è bene sottolineare che il maggior valore dei beni oggetto dell’espropriazione, rispetto al credito vantato, di per sé non costituisca eccesso dei mezzi di espropriazione tale da legittimare il Giudice ad intervenire, non potendosi prescindere, a riguardo, dalla formulazione di apposito reclamo da parte del debitore esecutato”. Al di fuori delle ipotesi di eccessività, sono ammessi più procedimenti di stesso tipo per lo stesso credito, tuttavia, come ha sancito la Suprema Corte con sentenza n. 3786 del 1987, il creditore che sia stato soddisfatto in uno di essi non può ottenere anche il rimborso delle spese di un altro procedimento. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che sussista il cumulo dei mezzi di espropriazione qualora si promuovano contro lo stesso debitore più processi esecutivi di diverso tipo – continua l’Avv. Sposato, dovendo, diversamente, trovare applicazione l’articolo 496 del codice di procedura civile che disciplina la riduzione del pignoramento. “Quanto alla natura e alla forma dell’opposizione del debitore – conclude l’avvocato Sposato – essa non può inquadrarsi nella categoria delle opposizioni in senso tecnico ai sensi degli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile, consistendo in un mero reclamo, non soggetto a termini di decadenza, motivato da ragioni di opportunità e convenienza, da proporsi con ricorso o con semplice dichiarazione a verbale di udienza. Il Giudice chiamato a decide re, dovrà disporre l’audizion delle parti interessate e provve derà con ordinanza non impu gnabile, soggetta, tuttavia, a r corso straordinario in Cassa zione ex art. 111 comma della Costituzione. Infine, importante ricordare come l Corte di Cassazione, con sen tenza n. 18533 del 2007, abbi stabilito che in presenza di u eccesso nell’impiego del mez zo esecutivo connotato da do lo o colpa grave, sia giustifica ta non solo l’esclusione da l’esecuzione dei beni ad ess sottoposti in eccesso, ma an che la condanna del creditor procedente per responsabilit processuale aggravata”.