L’avvocato, dopo avere eseguito le opportune ricerche patrimoniali sulla persona del debitore, provvede a notificare l’atto di pignoramento presso terzi a mezzo ufficiale giudiziario, consegnando il titolo attestante il credito vantato, l’atto di precetto notificato al debitore e l’originale dell’atto di pignoramento contenente la citazione del debitore a comparire ad udienza fissa, con l’invito al terzo a rilasciare la relativa dichiarazione. Ricevuta la dichiarazione del terzo e ritirato l’atto di pignoramento notificato, la causa dovrà essere iscritta a ruolo, a pena di inefficacia nel termine di 30 giorni, quindi la cancelleria del tribunale trasmetterà al legale comunicazione relativa alla fissazione di udienza in cui il giudice verificherà la regolarità delle notifiche e, successivamente, analizzerà la dichiarazione resa dal terzo pignorato; se questa è positiva, e non ci sono opposizioni del debitore circa l’impignorabilità del bene, allora il giudice emetterà un provvedimento di assegnazione con il quale ordinerà al terzo di pagare al creditore procedente, quanto dovuto dal debitore, oltre alle spese di procedura.
Se, invece, la dichiarazione di terzo non arriva, o se arriva, è negativa, si prospetta uno scenario più complesso e di difficile pronta soluzione per il recupero del proprio credito.
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