Lo studio legale Sposato offre assistenza legale e medico legale a chi è incorso in errore sanitario, ai suoi parenti ed eredi, al fine dell’accertamento della responsabilità del medico e della inefficienza della struttura sanitaria per l’ottenimento dell’integrale risarcimento del danno.
La responsabilità medica è la responsabilità professionale di chi esercita un’attività sanitaria per i danni derivati al paziente da errori, omissioni, o in violazione degli obblighi inerenti all’attività stessa e può scaturire da responsabilità contrattuale, od extracontrattuale.
Nella responsabilità contrattuale l’onere della prova è a carico del convenuto ed il termine di prescrizione per intentare l’azione di risarcimento è decennale. L’art. 1218 del codice civile, applicabile nel caso di specie, prevede che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta sia tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento, o il ritardo, è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L’art. 1176 del codice civile stabilisce che nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Il principio di solidarietà è richiamato, incede dall’art 1228 cod. civ. disponendo che, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi, o colposi, di costoro: è il caso della solidarietà tra clinica e chirurgo.
Nella responsabilità extracontrattuale da fatto illecito si applica il principio cardine generale della responsabilità civile in tema di risarcimento del danno come richiamato dall’art. 2043 del codice civile in base al quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, con un termine per esperire l’azione più breve, di cinque anni, ma dal giorno in cui il paziente si è accorto del fatto.
L’onere della prova è a carico del danneggiato quando l’intervento non è considerato di routine, infatti l’articolo 2236 del codice civile prevede che se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera, ovvero il medico, non risponde dei danni, se non in caso di dolo, o colpa grave, con una maggiore tutela per i rischi legati all’attività del sanitario.
Ai fini dell’azione risarcitoria è opportuno sempre valutare attentamente a chi affidarsi per la tutela dei propri diritti.
Sposatolaw opera da oltre 20 anni con successo nel campo della responsabilità professionale medica affrontando le questioni giuridiche inerenti a tematiche principali del settore come il consenso informato, l’onere della prova in relazione all’errato intervento medico, il diritto di autodeterminazione del paziente, che non può essere sottoposto coattivamente ad alcun intervento, l’obbligo di sorveglianza sulla salute del paziente da parte del medico anche nella fase post operatoria e l’obbligo di adempimento del sanitario, su cui grava l’onere della prova liberatoria per avere adoperato la massima diligenza.
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