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Fallimento del debitore esecutato
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 21 Dicembre 2008
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Fallimento del debitore esecutato
Il fallimento del debitore esecutato comporta di regola quale conseguenza principale l’improcedibilità dell’esecuzione immobiliare. Tale principio prevede, tuttavia, alcune eccezioni. Infatti, pur in presenza di un debitore fallito, la procedura esecutiva può andare avanti qualora tra i creditori ve ne sia uno il cui titolo esecutivo sia costituito da un contratto di mutuo o di finanziamento fondiario, oppure qualora l’organo fallimentare rappresentato dal Curatore, dietro autorizzazione del Giudice Delegato, si costituisca nella procedura esecutiva immobiliare con lo scopo di porre l’immobile pignorato in vendita in tale sede, in luogo di quella fallimentare. In presenza di tali circostanze, il corso dell’esecuzione può essere proseguito ed il bene pignorato può essere regolarmente venduto, sempre secondo le ordinarie modalità di vendita senza incanto o con incanto, con conseguente successivo pagamento del saldo prezzo ed emissione del decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario.