Danno biologico
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Cos’è il danno biologico?
Per danno biologico si intende il danno fisico e, dunque, il danno alla salute e alla vita di una persona che deriva da un fatto illecito, come nel caso di un incidente stradale, o di un errato intervento chirurgico.
Il danno biologico consiste, pertanto, nella lesione alla integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale.
Affinché possa esserci un danno alla salute devono verificarsi per il danneggiato menomazioni permanenti, o temporanee dell’integrità psicofisica.
Nell’accertamento del danno biologico che rientra nella categoria del danno non patrimoniale il medico legale deve comprendere anche gli aspetti personali e dinamico-relazionali, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito, come disposto dall’art. 5 comma 3 delle L. 5 marzo 2001 n. 57.
Da cosa è composto il danno biologico?
Il danno biologico è composto dalla invalidità permanente e dalla invalidità temporanea che può essere parziale, o assoluta.
L’invalidità permanente è caratterizzata dagli esiti del danno che incidono nella vita dell’infortunato, le cui conseguenza dovrà portarsi appresso per il resto della vita.
La invalidità temporanea rispetto all’invalidità permanente è destinata ad un periodo più limitato.
La invalidità temporanea, pertanto, può essere assoluta, nel caso in cui il danneggiato non possa attendere alle minime esigenze della sua vita, perchè per esempio ricoverato in ospedale, o parziale nel caso in cui abbia una funzionalità ridotta durante il periodo di degenza a casa.
Invalidità permanente
L’invalidità permanente ( IP ) si ha quando le conseguenze del sinistro non sono eliminabili con cure, o terapie.
L’accertamento delle lesioni fisiche viene effettuato da un medico legale sulla scorta dei principi e dettami della medicina legale in base a tabelle a punti di valutazione del danno per le micro lesioni ( fino a 9 punti ), o per le macro lesioni ( oltre 9 punti ).
Il senso è qui più ampio di quello comune, nella misura in cui anche una frattura, anche se l’arto in questione tornerà ad essere utilizzato, segnerà per sempre la persona incidendo in una determinata percentuale sulla sua funzionalità.
Invalidità temporanea assoluta
La invalidità temporanea assoluta ( ITA ) si ha nei casi di ricovero ospedaliero quando il danneggiato non è in grado minimamente di poter attendere alle proprie minime esigenze di vita quotidiana e si misura con il computo dei giorni che intercorrono tra l’incidente e il completo ristabilimento del danneggiato, o il momento in cui si evinca che qualsiasi cura o terapia non migliorerebbe la situazione.
Per ogni giorno di invalidità assoluta viene riconosciuto un determinato importo al danneggiato a seconda che si tratti di lesioni di lieve entità, o meno.
Invalidità temporanea parziale
La invalidità temporanea parziale ( ITP ) si ha nel caso di degenza a casa, o di ritorno al lavoro con tutore ortopedico, o altri strumenti medicali ( collare) che ne limitino la normale mobilità ed operatività.
La invalidità temporanea parziale, pertanto, può essere commisurata in percentuale rispetto a quella assoluta, a seconda dei progressi clinici dell’infortunato, per esempio al 75%, al 50%, o al 25% a seconda della funzionalità e/o mobilità acquisite.
Come si calcola il danno biologico?
Il calcolo del danno biologico da intendersi come valutazione del danno fisico alla persona, prende in considerazione diversi parametri e non può prescindere da fattori come l’esistenza di invalidità preesistenti, la valutazione di lesioni plurime, le condizioni di vita ed il danno estetico.
Il calcolo del danno biologico è rimesso all’accertamento medico legale ed attribuisce un valore monetario sia per ogni punto di invalidità permanente riscontrato, che per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta e parziale, a seconda che si tratti di lesioni gravi, o di lieve entità.
Naturalmente, in ambito assicurativo, specialmente il presenza di lesioni gravi è importante essere supportati da un avvocato specializzato in risarcimento danni e da un valido medico legale di parte per non vedere compromessi i propri diritti.
Risarcire il danno biologico
Risarcire il danno biologico non può prescindere da due elementi: la presenza di lesioni permanenti o temporanee causate da un fatto illecito e l’ accertamento medico legale con la valutazione del danno fisico.
Per quanto concerne i mezzi di prova del danno biologico la normativa richiamata dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni richiede sempre l’accertamento medico legale, tranne nei casi in cui l’indagine diretta sulla persona non sia possibile perchè, per esempio, deceduta o per altre cause.
L’accertamento medico legale del danno biologico, tuttavia, non deve richiedere necessariamente la presenza fisica del danneggiato potendo porsi a fondamento della valutazione tutta la documentazione medica acquisita, potendo ricorrere a nozioni di comune esperienza e presunzioni.
Naturalmente, in presenza di lesioni di non lieve entità, come nel caso della perdita della vista da un occhio ( valutabile in misura non inferiore al 25% di IP ) non potrà non tenersi conto del dolore subito dal danneggiato, ovvero del danno morale e delle conseguenza nell’esplicarsi della sua vita quotidiana, ovvero del danno esistenziale.