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Danno biologico
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Danno biologico
Il danno biologico consiste nella lesione alla integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medicolegale, ovvero in quelle menomazioni permanenti o temporanee dell’integrità psicofisica comprensive degli aspetti personali e dinamico-relazionali, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito., come disposto dall’art. 5 comma 3 delle L. 5 marzo 2001 n. 57.
Il calcolo del danno biologico prende in considerazione diversi parametri:
– L’ I.T.A. invalidità temporanea assoluta, ovvero il computo dei giorni che intercorrono tra l’incidente e il completo ristabilimento del danneggiato, o il momento in cui si evinca che qualsiasi cura o terapia non migliorerebbe la situazione. Può essere assoluta, come nei casi di ricovero ospedaliero quando il danneggiato, dunque, non è in grado minimamente di poter attendere alle proprie minime esigenze di vita quotidiana, o parziale I.T.P. per esempio nel caso di degenza a casa, o di ritorno al lavoro con tutore ortopedico, o altri strumenti medicali ( collare) che ne limitino la normale mobilità ed operatività.
– L’invalidità permanente I.P. si ha quando le conseguenze del sinistro non sono eliminabili con cure o terapie. Il senso è qui più ampio di quello comune, nella misura in cui anche una frattura, anche se l’arto in questione tornerà ad essere utilizzato, segnerà per sempre la persona. L’accertamento viene effettuato da un medico legale sulla scorta dei principi e dettami della medicina legale.