Procedimenti di convalida di sfratto
Sfratto per morosità.
Lo sfratto per morosità si rende l’unica strada percorribile per il proprietario di un immobile quando l’inquilino ritarda più di 20 giorni nel pagamento di solo un canone di locazione, o non paga la sua quota di spese condominiali per un ammontare di due canoni di locazione e non vi sono garanzie a copertura di eventuali inadempienze contrattuali, quali ad esempio fideiussioni personali, o bancarie, di qui l’importanza di farsi assistere nella redazione di un contratto di affitto sempre da un bravo avvocato.
Procedura per convalida di sfratto.
Il locatore, di fronte all’inquilino moroso o inadempiente, dovrà rivolgersi ad un avvocato e ricorrere, ai sensi dell’articolo 658 del codice di procedura civile, alla procedura speciale per convalida di sfratto, chiedendo un provvedimento esecutivo: l’ intimazione di convalida di sfratto per morosità, con cui il giudice dichiara che il contratto di affitto stipulato formalmente risolto, ordinando all’inquilino di lasciare l’appartamento immediatamente, oppure entro una certa data.
A questo punto non dovrebbero esservi problemi per il rilascio dell’immobile, tuttavia se l’inquilino si dovesse rendere inadempiente e decidesse di non lasciare l’appartamento, bisognerà ricorrere ancora al il giudice affinché intervenga nuovamente, ordinando di liberare l’appartamento mediante la forza pubblica.
Spese per morosità dell’inquilino.
Problema a parte si pone in ordine alle spese sostenute e quelle da recuperare per la morosità dell’inquilino, stante la scarsa garanzia e tutela normativa a favore dei proprietari di beni immobili nel nostro ordinamento giuridico, facile bersaglio del fisco e mai sufficientemente tutelati di fronte all’autorità giudiziaria per l’affermazione dei propri diritti ove non adeguatamente consigliati ed assistiti.