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Comunione legale e beni personali dei coniugi

Indice

La riforma del diritto di famiglia

Il nostro ordinamento ammette solamente la comunione universale del godimento e degli utili dei beni presenti dei coniugi e non della proprietà di ciò che essi avevano prima del matrimonio.

Cadono in comunione legale i beni e le proprietà  acquistati successivamente al matrimonio, fatta eccezione per quelli che si  ricevono per donazione, eredità,  o legato. 

La comunione legale tra coniugi non rappresenta una normale comproprietà in cui ciascuno è titolare della quota pari al cinquanta per cento, trattandosi di comunione particolare senza quote in cui i coniugi sono proprietari del tutto per intero. 

Prima della riforma del diritto di famiglia, in vigore dal 20 settembre 1975, il regime imposto, in mancanza di diverso accordo tra i coniugi, era quello della separazione dei beni.

Ma per i beni immobili  acquistati a partire da tale data si applica il regime di  comunione legale, a meno che anche uno solo dei coniugi, che abbia contratto matrimonio precedentemente all’entrata in vigore della riforma, non abbia optato,  durante il periodo  transitorio in vigore fino al 16 gennaio 1978,  per il regime della separazione dei beni.  

Beni che non cadono in comunione legale

L’art.179 del codice civile, prevede che alcuni beni non cadano nella comunione legale tra coniugi: 

  1.  perché beni acquistati prima del matrimonio
  2.  perché  beni provenienti da successione o donazione successivamente al matrimonio, quando nell’atto di liberalità, o nel testamento non sia indicato che sono attribuiti alla comunione.

Inoltre, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del  coniuge:

  • i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori;
  • beni che servono all’esercizio della professione del coniuge ( tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione );
  • i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale, o totale della capacità lavorativa;
  • i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati, o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.

L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili quali navi, aeromobili, autoveicoli, per i quali è  prevista la pubblicità, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto, se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.

La condivisione di quote immobiliari presenta aspetti da valutare anche nel regime dei rapporti tra coniugi in ambito familiare sia in relazione alla materia delle successioni ereditarie che per la responsabilità esecutiva.

Comunione di beni ed eredità

Nel caso di eredità in comunione dei beni la massa ereditaria è costituita soltanto dalla metà del patrimonio del de cuius, poichè l’altra metà già appartiene al coniuge coniugato in regime di comunione legale dei beni.

Pertanto il coniuge superstite, oltre ad acquisire il diritto di abitazione sulla casa coniugale, nel caso di  successione legittima acquisirà la quota a lui  riservata per legge sulla metà del patrimonio caduto in successione.

Ove, invece,  debba aprirsi la successione testamentaria, occorrerà verificare che le disposizioni del de cuius non abbiamo pregiudicato le quote ereditarie riservate ai legittimari.