La materia è regolata dalla normativa sui passaporti, in particolare dagli artt. 3 e 12 della Legge 21/11/1967, n. 1185 e successive modifiche.
Il coniuge separato con figli minori che voglia recarsi in vacanza all’estero, può incontrare limiti nella volontà dell’altro coniuge che, da tale allontanamento, tema per il futuro il mancato mantenimento da parte di chi vi sia tenuto. Tuttavia, sia il rilascio che il ritiro del passaporto da parte di chi si trovi in Italia come all’estero sono subordinati alla prova, richiesta dall’avente diritto, che il titolare abbia adempiuto, e potrà per il futuro adempiere, agli obblighi di mantenimento verso i figli o verso il coniuge. In altre parole il giudice tutelare dovrà valutare si vi sia stata già una sentenza di condanna ex art. 570 c.p. per violazione degli obblighi di assistenza familiare, ovvero se l’omissione sia stata effettiva da parte dell’obbligato (ad esempio perché temporaneamente impedito), ovvero ancora se ragioni di lavoro e salute possono legittimare l’autorizzazione.
La CEDU nel 2014 ha chiarito che è illecito ritirare e/o negare il passaporto ad un padre perché non paga gli alimenti ai figli, ravvisando una ipotesi di violazione della libertà di movimento.
Il Giudice deve valutare la corrispondenza del mancato assenso all’interesse del minore. In parole più semplici, il compito del Giudice è quello di esaminare i motivi posti a fondamento del mancato rilascio dell’assenso da parte di un genitore: se ritiene che il rilascio o rinnovo del passaporto sia pregiudizievole degli interessi del minore, il Giudice rigetterà l’istanza. Qualora invece ritenga che non vi siano pregiudizi per il minore o che, più semplicemente, il rifiuto di un genitore sia pretestuoso, allora accoglierà l’istanza ed emetterà un decreto autorizzativo con il quale superare il rifiuto di un genitore e permettere all’altro che ha depositato l’istanza di ottenere il rilascio, o il rinnovo del passaporto per sé e per i figli.