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Decreto ingiuntivo

Il creditore a fronte del  diniego  di  pagamento  da parte del proprio  debitore deve rivolgersi  ad un  avvocato affinché ottenga la riscossione del proprio credito e possa incassare in tempi rapidi le somme a lui  dovute. A volte è  sufficiente l’inoltro  di  una semplice diffida ad adempiere e costituzione in mora del  debitore ai  sensi  dell’articolo  1219  del  codice civile,  ma il più  delle volte occorrerà promuovere una procedura di  riscossione per ottenere un titolo  esecutivo da parte dell’autorità  giudiziaria contro il  debitore. Il  ricorso per decreto ingiuntivo è un procedimento speciale e sommario, con  cui il  creditore che vanta un  credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, richiede un provvedimento di ingiunzione di pagamento al giudice competente, il  quale ordina al debitore di adempiere all’obbligazione di pagamento ( o di consegna) entro quaranta giorni dalla notifica,  con l’avvertimento che entro il medesimo termine potrà proporre opposizione e che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata. Il decreto ingiuntivo può  essere provvisoriamente esecutivo quando il credito sia fondato su una cambiale anche scaduta,  un assegno circolare,  un assegno bancario finanche scoperto,  un certificato di liquidazione di borsa,  un atto ricevuto da notaio, o da altro pubblico ufficiale autorizzato e quando si ritiene che, in caso di ritardo nel  pagamento, come nel caso  di una fattura inevasa,  si possa creare un grave danno per il  creditore che possa vedersi sottrarre le dovute garanzie nell’adempimento da parte del debitore. Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo consente al creditore di ottenere il pagamento del proprio  credito, o la consegna del bene a lui dovuto, senza dover attendere il termine ordinario di 40 giorni, vedendosi il  debitore obbligato  ad adempiere entro  10  giorni  dalla notifica dall’atto di precetto, con  cui  il  titolo viene notificato. Ove il  debitore contesti l’ingiunzione di  pagamento,  perché  infondata, illegittima, o perché vi ha già  adempiuto potrà proporre, nel termine di  40  giorni dalla notifica del  decreto ingiuntivo, a pena di  nullità,  relativa opposizione dinanzi lo  stesso  giudice competente che lo  ha emesso, notificando  un  atto  di  citazione al  creditore opposto  ed iscrivendo  la causa a ruolo, trasformando così il procedimento da sommario, in ordinario; viceversa l’opposizione a precetto  si  propone nel termine di  10  giorni,  ma non  sospende l’esecutorietà  del  titolo, fino  a quando, almeno,  non venga accolta l’istanza di  sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo  ai  sensi dell’articolo  624 del  codice di procedura civile. L’opposizione  a decreto ingiuntivo ha spesso  carattere meramente dilatorio, con il  solo intento  di consentire  al  debitore di  prendere tempo e sottrarsi  al proprio  obbligo  di  adempiere, in particolare quando non è supportata da prova scritta, o di pronta soluzione, dovendosi intendere per “prova scritta” qualsiasi  documento idoneo a provare,  ai sensi  degli  artt.  2699 e seguenti del  codice civile, il fondamento dell’eccezione del debitore ingiunto e, quindi, l’inesistenza del diritto  del  creditore, mentre  per “pronta soluzione”  l’esistenza di mezzi  di  prova  posti  a sostegno  dell’opposizione tali, però,  da non dare vita ad una vera e propria istruttoria. La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie affermano che il giudice istruttore, nell’esercizio del suo potere discrezionale di concedere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, non deve limitarsi alla sola verifica del fatto che l’opponente abbia fondato l’opposizione su prova scritta, o se questa sia di pronta soluzione;  la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’articolo 648 del  codice di  procedura civile, può essere concessa in due diverse ipotesi dai presupposti fra loro autonomi e complementari:   1)  quando il creditore opposto abbia fornito la piena prova dei fatti costitutivi del credito e risulti la probabile infondatezza delle eccezioni dell’opponente; 2)  quando, a prescindere dalla particolare certezza del credito, possa allegare e provare il   periculum in mora”  che a lui deriverebbe dal ritardo nella decisione, qualificato dal fumus boni iuris”   del suo diritto. Con il decreto ingiuntivo  telematico introdotto con il Decreto Legge 179/2012, che prevede il  deposito dei  documenti  con  modalità  telematiche,  i  tempi  di  emissione del decreto ingiuntivo  si  sono  abbassati mediamente  da 45 giorni  a 10  giorni con indubbi vantaggi per il  creditore di ottenere rapidamente un titolo  esecutivo  nei  confronti  del proprio  debitore. Per casistiche particolari relative al decreto ingiuntivo è disponibile un servizio di consulenza online.