Il creditore a fronte del diniego di pagamento da parte del proprio debitore deve rivolgersi ad un avvocato affinché ottenga la riscossione del proprio credito e possa incassare in tempi rapidi le somme a lui dovute. A volte è sufficiente l’inoltro di una semplice diffida ad adempiere e costituzione in mora del debitore ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile, ma il più delle volte occorrerà promuovere una procedura di riscossione per ottenere un titolo esecutivo da parte dell’autorità giudiziaria contro il debitore. Il ricorso per decreto ingiuntivo è un procedimento speciale e sommario, con cui il creditore che vanta un credito certo, liquido ed esigibile, fondato su prova scritta, richiede un provvedimento di ingiunzione di pagamento al giudice competente, il quale ordina al debitore di adempiere all’obbligazione di pagamento ( o di consegna) entro quaranta giorni dalla notifica, con l’avvertimento che entro il medesimo termine potrà proporre opposizione e che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata.
Il decreto ingiuntivo può essere provvisoriamente esecutivo quando il credito sia fondato su una cambiale anche scaduta, un assegno circolare, un assegno bancario finanche scoperto, un certificato di liquidazione di borsa, un atto ricevuto da notaio, o da altro pubblico ufficiale autorizzato e quando si ritiene che, in caso di ritardo nel pagamento, come nel caso di una fattura inevasa, si possa creare un grave danno per il creditore che possa vedersi sottrarre le dovute garanzie nell’adempimento da parte del debitore. Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo consente al creditore di ottenere il pagamento del proprio credito, o la consegna del bene a lui dovuto, senza dover attendere il termine ordinario di 40 giorni, vedendosi il debitore obbligato ad adempiere entro 10 giorni dalla notifica dall’atto di precetto, con cui il titolo viene notificato. Ove il debitore contesti l’ingiunzione di pagamento, perché infondata, illegittima, o perché vi ha già adempiuto potrà proporre, nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, a pena di nullità, relativa opposizione dinanzi lo stesso giudice competente che lo ha emesso, notificando un atto di citazione al creditore opposto ed iscrivendo la causa a ruolo, trasformando così il procedimento da sommario, in ordinario; viceversa l’opposizione a precetto si propone nel termine di 10 giorni, ma non sospende l’esecutorietà del titolo, fino a quando, almeno, non venga accolta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell’articolo 624 del codice di procedura civile. L’opposizione a decreto ingiuntivo ha spesso carattere meramente dilatorio, con il solo intento di consentire al debitore di prendere tempo e sottrarsi al proprio obbligo di adempiere, in particolare quando non è supportata da prova scritta, o di pronta soluzione, dovendosi intendere per “prova scritta” qualsiasi documento idoneo a provare, ai sensi degli artt. 2699 e seguenti del codice civile, il fondamento dell’eccezione del debitore ingiunto e, quindi, l’inesistenza del diritto del creditore, mentre per “pronta soluzione” l’esistenza di mezzi di prova posti a sostegno dell’opposizione tali, però, da non dare vita ad una vera e propria istruttoria.
La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie affermano che il giudice istruttore, nell’esercizio del suo potere discrezionale di concedere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, non deve limitarsi alla sola verifica del fatto che l’opponente abbia fondato l’opposizione su prova scritta, o se questa sia di pronta soluzione; la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura civile, può essere concessa in due diverse ipotesi dai presupposti fra loro autonomi e complementari:
1) quando il creditore opposto abbia fornito la piena prova dei fatti costitutivi del credito e risulti la probabile infondatezza delle eccezioni dell’opponente;
2) quando, a prescindere dalla particolare certezza del credito, possa allegare e provare il “periculum in mora” che a lui deriverebbe dal ritardo nella decisione, qualificato dal “fumus boni iuris” del suo diritto.
Con il decreto ingiuntivo telematico introdotto con il Decreto Legge 179/2012, che prevede il deposito dei documenti con modalità telematiche, i tempi di emissione del decreto ingiuntivo si sono abbassati mediamente da 45 giorni a 10 giorni con indubbi vantaggi per il creditore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo nei confronti del proprio debitore.