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Danno biologico

Il danno biologico consiste nella lesione alla integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medicolegale, ovvero in  quelle menomazioni permanenti o temporanee dell’integrità psicofisica comprensive degli aspetti personali e dinamico-relazionali, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito., come disposto dall’art. 5 comma 3 delle L. 5 marzo 2001 n.  57.

Il calcolo del danno biologico prende in considerazione diversi parametri:

– L’ I.T.A. invalidità temporanea assoluta, ovvero il computo dei giorni che intercorrono tra l’incidente e il completo ristabilimento del danneggiato, o il momento in cui si evinca che qualsiasi cura o terapia non migliorerebbe la situazione. Può essere assoluta, come nei casi di  ricovero ospedaliero  quando  il danneggiato, dunque, non è in grado minimamente di poter attendere alle proprie minime esigenze di  vita quotidiana, o parziale I.T.P. per esempio nel caso di  degenza a casa, o di ritorno  al lavoro  con  tutore ortopedico, o altri strumenti medicali ( collare) che ne limitino la normale mobilità ed operatività.

– L’invalidità permanente I.P. si ha quando le conseguenze del sinistro non sono eliminabili con cure o terapie. Il senso è qui più ampio di quello comune, nella misura in cui anche una frattura, anche se l’arto in questione tornerà ad essere utilizzato, segnerà per sempre la persona. L’accertamento viene effettuato da un medico legale sulla scorta dei principi  e dettami  della medicina legale.