Il consumatore può sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con le indicazioni di tempi e modi per il superamento della crisi, la domanda deve essere presentata da un Organismo di Composizione della Crisi e si svolge dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica. Lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie previste per i casi di crisi o insolvenza, sono regolamentate dall’art. 2 lettera c del D. Lgs. 14/2019, la cui ratio consiste nel favorire il debitore, per consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da pesi che rischiano di divenire insostenibili, precludendogli ogni prospettiva futura.
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa estende l’applicazione dell’esdebitazione degli insolventi civili, anche ai membri della famiglia ed ai soci illimitatamente responsabili, con la finalità di favorire quei soggetti che non ricoprono la qualifica di imprenditore e, pertanto, non sono soggetti a fallimento. Il piano di ristrutturazione agevola il consumatore, perché non è richiesta l’approvazione dei creditori ai fini dell’omologazione, inoltre, i crediti che non possono essere soddisfatti, se il piano viene approvato, diventano inesigibili. Per avvalersi delle possibilità previste dall’istituto la legge richiede che il debitore sia meritevole, ossia che non abbia determinato il sovraindebitamento per colpa grave, o dolo.