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Procedimenti di convalida di sfratto

Sfratto per morosità.

Lo  sfratto  per morosità  si rende l’unica strada percorribile per il  proprietario  di un immobile quando  l’inquilino ritarda più  di  20  giorni nel pagamento di solo un  canone di locazione, o  non paga la sua quota di  spese condominiali per un  ammontare di  due canoni  di  locazione e non vi sono garanzie a copertura di eventuali inadempienze contrattuali, quali ad esempio fideiussioni personali, o bancarie,  di  qui  l’importanza di  farsi  assistere nella redazione di un  contratto  di  affitto sempre da un bravo  avvocato. 

Procedura per convalida di  sfratto.

Il locatore,  di  fronte all’inquilino moroso o  inadempiente,  dovrà rivolgersi  ad un  avvocato  e  ricorrere, ai  sensi  dell’articolo 658  del  codice di procedura civile, alla procedura speciale per convalida di sfratto, chiedendo un provvedimento esecutivo: l’ intimazione di convalida di sfratto per morosità, con cui il giudice dichiara che il contratto di affitto stipulato formalmente risolto, ordinando all’inquilino di lasciare l’appartamento immediatamente, oppure entro una certa data.

A questo punto non  dovrebbero  esservi  problemi  per il  rilascio  dell’immobile, tuttavia se l’inquilino si  dovesse rendere inadempiente e decidesse di non lasciare l’appartamento, bisognerà  ricorrere ancora al il giudice affinché intervenga nuovamente,  ordinando di liberare l’appartamento mediante la forza pubblica.

Spese per morosità dell’inquilino.

Problema a parte si pone in ordine alle spese sostenute e quelle da recuperare per la morosità  dell’inquilino,  stante la scarsa garanzia e tutela normativa a favore dei proprietari  di  beni immobili  nel  nostro ordinamento  giuridico,  facile bersaglio  del  fisco  e mai sufficientemente tutelati di  fronte all’autorità  giudiziaria per l’affermazione dei  propri  diritti ove non  adeguatamente consigliati  ed assistiti.