L’articolo 1210 del codice civile, in tema di responsabilità contrattuale pone a carico del debitore, nella specie del medico chirurgo, l’obbligo dell’esatto adempimento.
Il paziente, che agisce in giudizio deducendo di aver subito un danno, deve provare soltanto il contratto ed allegare l’inadempimento del sanitario. Sussiste, conseguentemente, presunzione di colpa a carico del sanitario su cui grava l’onere della prova liberatoria per aver usato la massima diligenza al fine di evitare il danno.
Per il prestatore d’opera intellettuale è tuttavia prevista, nella responsabilità contrattuale con presunzione di colpa a carico del sanitario, la limitazione sancita dall’art. 2236 del codice civile per cui, in caso di prestazione attinente a problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde soltanto per colpa grave, o dolo. La soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà è da riscontrarsi laddove il caso non sia stato in precedenza adeguatamente studiato o sperimentato, o quando nella scienza medica siano stati discussi sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica diversi ed incompatibili tra loro.
Il margine di rischio, connesso ad ogni intervento chirurgico, non riguardando l’esecuzione della prestazione e la sua modalità perché connesso alla patologia su cui si interviene, non può essere ritenuto sufficiente a considerare di particolare e rilevante difficoltà lo stesso intervento, soprattutto se esaminato da solo.
L’articolo 2236 del codice civile prevede una responsabilità contrattuale attenuata limitata soltanto alla perizia con esclusione della prudenza e della diligenza per le quali il professionista risponde normalmente anche per colpa lieve in relazione all’art. 1176, 2° comma c.c.
Affidarsi allo Studio Legale dell’Avv. Gianluca Sposato per la valutazione del proprio caso di malasanità non comporta nessun costo nella fase relativa al parere per la responsabilità del sanitario.
Il nostro Studio Legale, fondato nel 1949, è specializzato in responsabilità civile per lesioni gravi e danno da perdita del rapporto parentale.
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