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Donazioni ed eredità

Avvocato esperto in donazioni ed eredità

L’eredità è costituita, come dicevano i latini, sia dal relictum che dal donatum, ovvero non soltanto da quello che una persona lascia al momento della sua morte (parte relitta dell’eredità), ma anche dagli atti  di  disposizione compiuti in vita dal  de cuius a  beneficio e vantaggio di taluni degli eredi, il cui valore deve  essere computato  e restituito  alla massa ereditaria (parte donata),  secondo l’istituto della collazione ereditaria.

La ricostruzione del patrimonio ereditario: relictum e donatum

Per ricostruire il patrimonio ereditario, ovvero attribuire un valore ai beni  che confluiscono nell’eredità, occorre computare non  soltanto  quello  che rimane alla morte del  de cuius, ma anche il valore delle disposizioni compiute per atti di  liberalità da questi in  vita che abbiano avvantaggiato alcuno  degli  eredi  rispetto e in danno di  altri. Gli atti dispositivi di liberalità compiuti dalla persona deceduta mentre era ancora in vita si considerano, infatti, come una anticipazione dell’eredità a meno che non si tratti di donazioni di modesto valore, come chiarisce l’articolo 738 del  codice civile nei rapporti  tra coniugi.

Donazioni come anticipo di un’eredità: un esempio

Se al momento dell’apertura dell’eredità di una persona questi lascia del  denaro  su un  conto  corrente, per esempio 100.000,00 euro, oltre ad un immobile del valore di 700.000,00 euro,  ma in  vita ha donato  delle cospicue somme di denaro al coniuge, per esempio  500.000,00 euro  oltre ad avere regalato una casa del valore di 200.000,00 euro ad uno dei figli,  queste operazioni di arricchimento vengono considerati come un anticipo dell’eredità e  dovranno  essere restituiti  all’asse ereditario. Pertanto sulla base dell’esempio sopra riportato la massa ereditaria da dividere tra gli  eredi  non  sarà  costituita soltanto  da quello che il  de cuius ha lasciato, ovvero dalla quota ideale di  800.000,00 euro, costituita dal valore dell’immobile e del denaro  sul  conto corrente,   ma anche da quello che ha donato in  vita e, dunque, alla somma di 800.000,00 per la parte relitta dovrà  sommarsi la somma di + 700.000,00  per la parte donata  per un  totale =  massa ereditaria relictum +  donatum  di 1.500.000,00 euro. La regola vale solo per gli  eredi  legittimi  cui è sempre riservata per legge una quota ereditaria a seconda della composizione del  nucleo familiare della persona deceduta e si parla a tal proposito di  collazione ereditaria, ai  sensi  dell’ articolo 724 del  codice civile.

La reintegra nell’eredità

La reintegra nella quota pretermessa di taluno degli eredi legittimi può avvenire per equivalente, o per compensazione. In altre parole, al momento della divisione tra gli eredi, una volta effettuato l’accertamento patrimoniale,  con tutte le verifiche necessarie, e non  solo sui  movimenti  dei  conti  correnti del deceduto effettuati negli ultimi 10  anni, potrà essere individuato con  esattezza se vi  è  stata lesione di  legittima, o meno e se taluno dei  chiamati  all’eredità debba restituire alla massa ereditaria anticipazioni di cui ha goduto mentre il  de cuius era ancora in  vita. Il legittimario che chiede la reintegra nella quota di legittima che sia stata lesa può ottenere la reintegra in via bonaria, attraverso il raggiungimento  di un accordo di divisione e transazione ereditaria che può prevedere una somma di denaro a compensazione del  minor valore della sua quota per effetto  della collazione, o l’attribuzione di un immobile o cespiti immobiliari di maggior valore rispetto all’erede, o agli  eredi,  che hanno beneficiato di  donazioni in  vita. Qualora, invece, non  sia stato possibile trovare un  accordo di  divisione ereditaria con  gli  altri  eredi  e anche la mediazione obbligatoria si  sia conclusa con esito  negativo,  non  resterà  che adire le vie giudiziarie ed esperire l’azione di  riduzione ai  sensi  dell’art. 564 del  codice civile, presso il Tribunale competente territorialmente. In questi casi è  sempre sconsigliato muoversi  senza l’assistenza di un legale esperto nel  settore ereditario, sia per il  coinvolgimento  spesso  emotivo  degli  eredi,  sia per i  tecnicismi  e la difficoltà legale del  caso da affrontare.

Intestazione fittizia di immobili e donazioni indirette

E’ assai frequente, infatti, che anche solo per evitare il pagamento delle imposte di successione sugli immobili, ai fini di potere ottenere le agevolazioni attribuite alla prima casa, un genitore intesti  un appartamento ad un  figlio,  senza che in sede di  stipula notarile si dia atto della donazione indiretta posta in essere attraverso una compravendita che, seppur non  fittizia, è  stata realizzata con il  denaro del  genitore. In tali ipotesi si configura una donazione indiretta che, da un lato,  rappresenta un atto di liberalità producendo l’impoverimento del donante e l’arricchimento del donatario a scapito,  per l’appunto,  della massa ereditaria e degli  altri  eredi che non abbiano usufruito di  analoghi vantaggi  e benefici patrimoniali; dall’altro, deve confluire nella massa ereditaria essendo, ai  sensi  dell’articolo 809  del  Codice Civile,  sempre revocabile. Una eccezione e caso  particolare da considerare è rappresentato dalla dispensa dalla collazione ereditaria che può  essere espressa,  o tacita. Nel caso in cui  la dispensa dalla collazione sia riportata nell’atto  di  donazione o nel testamento,  o  anche in  un atto  successivo  del  de cuius,  qualora l’atto  di  liberalità  rientri  nella facoltà  delle sue disposizioni non  dovrebbero  sorgere particolari problemi; assai più  complessi  sono i  casi  legati  alla dispensa tacita dalla collazione,  rappresentando una fattispecie giuridica sempre di  difficile interpretazione e soluzione.

Tutte le donazioni indirette sono revocabili?

A rigor di logica, sempre che possa essere fornita prova documentale sul punto, il principio enunciato nell’articolo 809 del Codice Civile non  si estende e,  dunque,  applica agli  atti  di  liberalità compiuti  dal  de cuius in favore di  servizi  resi conformemente agli usi, per esempio nei  confronti  del  figlio, della moglie, o  di altro  erede,  con  tutte le problematiche che possano scaturirne e sorgere in  sede interpretativa, dovendosi fare riferimento a quegli  atti  di liberalità  che non possano  essere annoverati tra gli  atti  di  donazione.

Come dimostrare che una donazione è indiretta?

Dimostrare che una donazione è indiretta non  sempre può essere un lavoro  semplice, fermo restando l’onere della prova in  capo  alla persona interessata. Se da un lato  l’acquisto  di un immobile a favore di un minore, o  di un  figlio ancora studente, può, di  per sé,  costituire una prova indiziaria della mancanza di  fondi  propri del  beneficiario titolare fittizio dell’acquisto,  dall’altra è diventata ormai  prassi in uso  che negli atti di compravendita immobiliare l’acquirente dichiari che il pagamento del corrispettivo è avvenuto a cura di un altro soggetto, senza bisogno che questo intervenga necessariamente alla stipula dell’atto notarile.

L’importanza di uno studio legale esperto in eredità e successioni

Anche le questioni ereditarie più complesse vengono analizzate dal nostro  Studio legale  sia nella fase preliminare, per evitare dispute tra gli eredi, che nell’ambito  della procedura di mediazione,  sempre obbligatoria nel caso di contese ereditarie che debbano essere affrontate in sede giudiziaria, senza mai  precludere la possibilità  di un accordo  a vantaggio  degli  eredi, seppur a causa iniziata. Rivolgersi  allo Studio Legale Sposato per accordi  ereditari è sempre la scelta migliore Rivolgersi a Sposatolaw è sempre la scelta migliore per il cliente che richieda l’accertamento di una donazione indiretta e la reintegra nella quota a lui spettante per legge come erede pretermesso, o leso in ambito successorio. Grazie alla nostra esperienza e competenza riusciamo nella maggior parte dei  casi a raggiungere accordi di divisione ereditaria nell’interesse dei nostri  clienti,  limitando  costi  e tempi. L’Avvocato Gianluca Sposato è Consigliere dell’ISLE Istituto per gli Studi  e la Documentazione Legislativa  che collabora alla Rassegna Parlamentare e opera sotto l’Alto Patronato  del Presidente della Repubblica ed è  considerato da molti il migliore avvocato per risolvere questioni ereditarie a Roma e svolge incarichi per eredità in tutta Italia. Per prenotare un appuntamento con l’Avvocato Gianluca Sposato, esperto in diritto ereditario, è possibile chiamare il numero diretto 06.3217639 o  nell’area Legale24h
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