
L’eredità è costituita, come dicevano i latini, sia dal
relictum che dal
donatum, ovvero non soltanto da quello che una persona lascia al momento della sua morte (parte relitta dell’eredità), ma anche dagli atti di disposizione compiuti in vita dal
de cuius a beneficio e vantaggio di taluni degli eredi, il cui valore deve essere computato e restituito alla massa ereditaria (parte donata), secondo l’istituto della
collazione ereditaria.
La ricostruzione del patrimonio ereditario: relictum e donatum
Per ricostruire il
patrimonio ereditario, ovvero attribuire un valore ai beni che confluiscono nell’eredità, occorre computare non soltanto quello che rimane alla morte del
de cuius, ma anche il valore delle disposizioni compiute per atti di liberalità da questi in vita che abbiano avvantaggiato alcuno degli eredi rispetto e in danno di altri.
Gli atti dispositivi di liberalità compiuti dalla persona deceduta mentre era ancora in vita si considerano, infatti, come una
anticipazione dell’eredità a meno che non si tratti di donazioni di modesto valore, come chiarisce l’articolo 738 del codice civile nei rapporti tra coniugi.
Donazioni come anticipo di un’eredità: un esempio
Se al momento dell’apertura dell’eredità di una persona questi lascia del denaro su un conto corrente, per esempio 100.000,00 euro, oltre ad un immobile del valore di 700.000,00 euro, ma in vita ha donato delle cospicue somme di denaro al coniuge, per esempio 500.000,00 euro oltre ad avere regalato una casa del valore di 200.000,00 euro ad uno dei figli, queste operazioni di arricchimento vengono considerati come un anticipo dell’eredità e dovranno essere restituiti all’asse ereditario.
Pertanto sulla base dell’esempio sopra riportato la massa ereditaria da dividere tra gli eredi non sarà costituita soltanto da quello che il
de cuius ha lasciato, ovvero dalla quota ideale di 800.000,00 euro, costituita dal valore dell’immobile e del denaro sul conto corrente, ma anche da quello che ha donato in vita e, dunque, alla somma di 800.000,00 per la parte relitta dovrà sommarsi la somma di + 700.000,00 per la parte donata per un totale = massa ereditaria relictum + donatum di 1.500.000,00 euro.
La regola vale solo per gli eredi legittimi cui è sempre riservata per legge una quota ereditaria a seconda della composizione del nucleo familiare della persona deceduta e si parla a tal proposito di
collazione ereditaria, ai sensi dell’ articolo 724 del codice civile.
La reintegra nell’eredità
La
reintegra nella quota pretermessa di taluno degli eredi legittimi può avvenire per equivalente, o per compensazione.
In altre parole, al momento della divisione tra gli eredi, una volta effettuato l’accertamento patrimoniale, con tutte le verifiche necessarie, e non solo sui movimenti dei conti correnti del deceduto effettuati negli ultimi 10 anni, potrà essere individuato con esattezza se vi è stata
lesione di legittima, o meno e se taluno dei chiamati all’eredità debba restituire alla massa ereditaria anticipazioni di cui ha goduto mentre il
de cuius era ancora in vita.
Il legittimario che chiede la reintegra nella quota di legittima che sia stata lesa può ottenere la
reintegra in via bonaria, attraverso il raggiungimento di un accordo di divisione e transazione ereditaria che può prevedere una somma di denaro a compensazione del minor valore della sua quota per effetto della collazione, o l’attribuzione di un immobile o cespiti immobiliari di maggior valore rispetto all’erede, o agli eredi, che hanno beneficiato di donazioni in vita.
Qualora, invece, non sia stato possibile trovare un accordo di divisione ereditaria con gli altri eredi e anche la mediazione obbligatoria si sia conclusa con esito negativo, non resterà che adire le vie giudiziarie ed esperire
l’azione di riduzione ai sensi dell’art. 564 del codice civile, presso il Tribunale competente territorialmente.
In questi casi è sempre sconsigliato muoversi senza l’assistenza di un legale esperto nel settore ereditario, sia per il coinvolgimento spesso emotivo degli eredi, sia per i tecnicismi e la difficoltà legale del caso da affrontare.
Intestazione fittizia di immobili e donazioni indirette
E’ assai frequente, infatti, che anche solo per evitare il pagamento delle imposte di successione sugli immobili, ai fini di potere ottenere le agevolazioni attribuite alla
prima casa, un genitore intesti un appartamento ad un figlio, senza che in sede di stipula notarile si dia atto della donazione indiretta posta in essere attraverso una compravendita che, seppur non fittizia, è stata realizzata con il denaro del genitore.
In tali ipotesi si configura una
donazione indiretta che, da un lato, rappresenta un atto di liberalità producendo l’impoverimento del donante e l’arricchimento del donatario a scapito, per l’appunto, della massa ereditaria e degli altri eredi che non abbiano usufruito di analoghi vantaggi e benefici patrimoniali; dall’altro, deve confluire nella massa ereditaria essendo, ai sensi dell’articolo 809 del Codice Civile, sempre revocabile.
Una eccezione e caso particolare da considerare è rappresentato dalla dispensa dalla collazione ereditaria che può essere espressa, o tacita. Nel caso in cui la dispensa dalla collazione sia riportata nell’atto di donazione o nel testamento, o anche in un atto successivo del
de cuius, qualora l’atto di liberalità rientri nella facoltà delle sue disposizioni non dovrebbero sorgere particolari problemi; assai più complessi sono i casi legati alla
dispensa tacita dalla collazione, rappresentando una fattispecie giuridica sempre di difficile interpretazione e soluzione.
Tutte le donazioni indirette sono revocabili?
A rigor di logica, sempre che possa essere fornita prova documentale sul punto, il principio enunciato nell’articolo 809 del Codice Civile non si estende e, dunque, applica agli atti di liberalità compiuti dal
de cuius in favore di servizi resi conformemente agli usi, per esempio nei confronti del figlio, della moglie, o di altro erede, con tutte le problematiche che possano scaturirne e sorgere in sede interpretativa, dovendosi fare riferimento a quegli atti di liberalità che non possano essere annoverati tra gli atti di donazione.
Come dimostrare che una donazione è indiretta?
Dimostrare che una donazione è indiretta non sempre può essere un lavoro semplice, fermo restando l’onere della prova in capo alla persona interessata.
Se da un lato l’acquisto di un immobile a favore di un minore, o di un figlio ancora studente, può, di per sé, costituire una prova indiziaria della mancanza di fondi propri del beneficiario titolare fittizio dell’acquisto, dall’altra è diventata ormai prassi in uso che negli atti di compravendita immobiliare l’acquirente dichiari che il pagamento del corrispettivo è avvenuto a cura di un altro soggetto, senza bisogno che questo intervenga necessariamente alla stipula dell’atto notarile.
L’importanza di uno studio legale esperto in eredità e successioni
Anche le questioni ereditarie più complesse vengono analizzate dal nostro Studio legale sia nella fase preliminare, per evitare dispute tra gli eredi, che nell’ambito della procedura di mediazione, sempre obbligatoria nel caso di contese ereditarie che debbano essere affrontate in sede giudiziaria, senza mai precludere la possibilità di un accordo a vantaggio degli eredi, seppur a causa iniziata.
Rivolgersi allo Studio Legale Sposato per accordi ereditari è sempre la scelta migliore
Rivolgersi a Sposatolaw è sempre la scelta migliore per il cliente che richieda l’accertamento di una donazione indiretta e la reintegra nella quota a lui spettante per legge come erede pretermesso, o leso in ambito successorio.
Grazie alla nostra esperienza e competenza riusciamo nella maggior parte dei casi a raggiungere accordi di divisione ereditaria nell’interesse dei nostri clienti, limitando costi e tempi.
L’Avvocato Gianluca Sposato è Consigliere dell’ISLE Istituto per gli Studi e la Documentazione Legislativa che collabora alla Rassegna Parlamentare e opera sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed è considerato da molti il migliore avvocato per risolvere questioni ereditarie a Roma e svolge incarichi per eredità in tutta Italia.
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