L’eredità è costituita, come dicevano i latini, dal relictum e dal donatum, dunque le donazioni vanno inserite in successione.
L’eredità non è costituita soltanto da quello che una persona lascia al momento della sua morte (parte relitta dell’eredità), ma in essa rientrano anche gli atti di disposizione compiuti in vita dal de cuius a beneficio e vantaggio di taluni eredi.
Pertanto il valore delle donazioni deve essere computato e restituito alla massa ereditaria (parte donata nell’eredità), secondo l’istituto della collazione ereditaria.
Per tale ragione è importante conoscere quali sono le quote ereditarie con e senza testamento, che devono essere rispettate per verificare situazioni relative a casi di conflitto tra donazioni ed eredità.
Cosa comporta la donazione per l’eredità?
La donazione può essere considerata come un anticipo di eredità in tutti i casi in cui si verifica una violazione delle quote ereditarie con e senza testamento.
Gli atti dispositivi di liberalità compiuti dalla persona deceduta mentre era ancora in vita si considerano, per la legge, come una anticipazione dell’eredità.
A meno che non si tratti di donazioni di modesto valore, come chiarisce l’articolo 738 del codice civile nei rapporti tra coniugi.
Facciamo un esempio pratico per fare comprendere come si ricostruisce il patrimonio ereditario e da cosa è costituita la massa ereditaria da ripartire tra gli eredi e quando una donazione non è impugnabile dagli eredi.
Donazioni in vita e successione senza testamento: esempio di donazione che rientra nell’eredità
Per comprendere in una successione senza testamento come devono essere considerate le donazioni fatte in vita dal de cuius, facciamo un esempio pratico.
Se al momento dell’apertura dell’eredità di una persona questa lascia del denaro su un conto corrente, per esempio 100.000,00 euro, oltre ad un immobile del valore di 700.000,00 euro, il relictum è 800.000,00 euro.
Ma se in vita il de cuius ha donato cospicue somme di denaro al coniuge, per esempio 500.000,00 euro, oltre ad avere regalato una casa del valore di 200.000,00 euro ad uno dei figli, il donatum è di 700.000,00 euro.
Queste operazioni di arricchimento dei legittimari vengono considerati come un anticipo dell’eredità e dovranno essere restituiti all’asse ereditario, per effetto della collazione.
Pertanto, sulla base dell’esempio sopra riportato la massa ereditaria da dividere tra gli eredi non sarà costituita soltanto da quello che il de cuius ha lasciato alla sua morte, dovendosi considerare donazioni ed eredità.
Alla quota di 800.000,00 euro, costituita dal valore dell’immobile e del denaro sul conto corrente dovrà aggiungersi la somma di 700.000,00 per la parte donata per un totale di 1.500.000,00 euro.
Questo valore costituirà la massa ereditaria da dividere in base alle quote ereditarie tra gli eredi tenuto conto degli anticipi già ricevuti, per effetto del rapporto tra donazioni ed eredità.
La regola vale solo per gli eredi legittimi cui è sempre riservata per legge una quota ereditaria a seconda della composizione del nucleo familiare della persona deceduta.
Si parla a tal proposito di collazione, ai sensi dell’ articolo 724 del codice civile riguardante tutti i casi di donazione indiretta e lesione della quota legittima degli eredi.
Come avviene la reintegra nell’eredità?
La reintegra nella quota pretermessa di taluno degli eredi legittimi può avvenire per equivalente, o per compensazione nell’ambito dello scioglimento della comunione ereditaria.
Per chiedere la reintegra nell’eredità bisogna prima procedere a ricostruire la massa ereditaria, ovvero attribuire un valore ai beni che confluiscono nell’eredità.
Per fare ciò bisogna esaminare il rapporto tra donazioni ed eredità, tenuto conto che prima dell’intervento legislativo del 2025, l’azione di riduzione produceva effetti reali anche nei confronti dei terzi acquirenti.
La massa ereditaria si computa non soltanto sul valore di quello che rimane alla morte del de cuius, ma sommando anche il valore delle disposizioni compiute per atti di liberalità in vita dal de cuius, che hanno avvantaggiato alcuni eredi, rispetto e in danno di altri.
Come si accerta la consistenza patrimoniale del defunto?
La consistenza patrimoniale del defunto, per quanto riguarda i beni immobili, si effettua attraverso la consultazione dei Pubblici Registri Immobiliari.
Per quanto concerne, invece, conti correnti, polizze vita del familiare deceduto e deposito titoli la questione e più complessa e richiede maggiore attenzione.
Gli eredi, o il loro Avvocato, previa indagine patrimoniale, possono fare richiesta alla banca di ricevere la consistenza patrimoniale del defunto ed anche i movimenti bancari, con il limite temporale di 10 anni, come previsto dal Testo Unico Bancario.
Prima della divisione ereditaria, deve essere effettuato l’accertamento patrimoniale del defunto, con tutte le verifiche necessarie per il caso di donazioni ed eredità.
Dall’esame dei movimenti dei conti correnti del deceduto, potrà essere individuato se vi è stata lesione di legittima, o meno.
La sottrazione di somme di denaro dal conto corrente di famiglia non costituisce più il reato di appropriazione indebita, previsto dall’articolo 646 del codice penale, essendo stati derubricati i reati contro il patrimonio per il coniuge, ancorché non separato.
Mentre, configura accesso abusivo a sistema informatico, ai sensi dell’art. 615-ter c.p., il caso di disposizioni bancarie operate sul conto del de cuius da parte di chi aveva delega ad operare, dopo il suo decesso, con utilizzo delle credenziali informatiche, in quanto la morte estingue il rapporto di mandato ex art.1722 c.c.
Attraverso l’analisi della consistenza patrimoniale del defunto è possibile verificare se taluno dei chiamati all’eredità deve restituire alla massa ereditaria anticipazioni di cui ha goduto mentre la persona deceduta era ancora in vita per effetto di donazioni indirette di denaro.
Come avviene la reintegra nella legittima?
Nel caso di donazioni ed eredità che determinano scompensi tra le quote degli eredi la reintegra nella legittima può avvenire bonariamente, attraverso un accordo ereditario, o in giudizio per effetto di una sentenza del giudice.
Il legittimario che chiede la reintegra nella quota di legittima che sia stata lesa può ottenere la reintegra in via bonaria, attraverso il raggiungimento di un accordo di divisione e transazione ereditaria.
L’accordo divisorio tra eredi può prevedere una somma di denaro a compensazione del minor valore della quota lesa per effetto della collazione, o l’attribuzione di un immobile o cespiti immobiliari di maggior valore rispetto all’erede, o agli eredi che hanno beneficiato di donazioni in vita.
Qualora, invece, non sia stato possibile trovare un accordo di divisione ereditaria con gli altri eredi e anche la mediazione obbligatoria si sia conclusa con esito negativo, non resterà che adire le vie giudiziarie.
Ciò al fine di esperire l’azione di riduzione ai sensi dell’art. 564 del codice civile, presso il Tribunale competente territorialmente.
In tutti i casi di donazioni ed eredità è sempre sconsigliato muoversi senza l’assistenza di un avvocato esperto in eredità, sia per il coinvolgimento emotivo degli eredi, sia per i tecnicismi e la difficoltà legale del caso da affrontare.
Intestazione fittizia di immobili e donazioni indirette
E’ prassi frequente che, anche solo per evitare il pagamento delle imposte di successione sugli immobili, per ottenere le agevolazioni attribuite alla prima casa, un genitore intesti un appartamento ad un figlio.
Ciò senza che in sede di stipula notarile si dia atto della donazione indiretta, posta in essere attraverso una compravendita immobiliare che, seppur non fittizia, è stata realizzata con il denaro del genitore.
In tali ipotesi si configura una donazione indiretta che deve essere computata e restituita alla massa ereditaria.
La donazione indiretta rappresenta un atto di liberalità producendo l’impoverimento del donante e l’arricchimento del donatario a scapito della massa ereditaria e degli altri eredi che non abbiano usufruito di analoghi vantaggi e benefici patrimoniali.
Pertanto la donazione indiretta deve confluire nella massa ereditaria essendo, ai sensi dell’articolo 809 del Codice Civile, sempre revocabile.
Con la riforma delle successioni operata dal legislatore la Legge 2 dicembre 2025, n. 219, di conversione del DDL Semplificazioni 2025, è stata abolita l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti di immobile donato.
Donazione indiretta e dispensa dalla collazione ereditaria
Una eccezione e caso particolare da considerare è rappresentato dalla dispensa dalla collazione ereditaria che può essere espressa, o tacita.
A riguardo vi è da dire che, in presenza di legittimari, il de cuius, redigendo testamento, può decidere a chi devolvere la propria quota disponibile che è di 1/4, o di 1/3 sul valore dell’intera eredità, a seconda che oltre ai figli sia in vita anche il coniuge, o meno.
Nel caso in cui la dispensa dalla collazione è riportata nell’atto di donazione o nel testamento, o anche in un atto successivo del de cuius, qualora l’atto di liberalità rientri nella facoltà delle sue disposizioni non dovrebbero sorgere particolari problemi.
Assai più complessi sono i casi legati alla dispensa tacita dalla collazione, rappresentando una fattispecie giuridica sempre di difficile interpretazione e soluzione.
Quando una donazione è revocabile?
Fermo restando che una donazione è revocabile per legge solo nei casi tassativi previsti dal codice civile, sussistono principalmente due motivi per cui una donazione può essere revocata:
- ingratitudine del donatario (art. 801 c.c.)
- sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.).
La revocazione della donazione per ingratitudine può essere proposta quando il donatario ha compiuto attentato alla vita del donante, ex art. 463 c.c., ovvero si è reso colpevole di ingiuria grave verso il donante.
La revoca della donazione è possibile anche quando il donatario ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante, o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti.
A rigor di logica, poi, sempre che possa essere fornita prova documentale sul punto, il principio enunciato nell’articolo 809 del codice civile non si estende e, dunque, applica agli atti di liberalità compiuti dal de cuius in favore di servizi resi conformemente agli usi.
Per esempio nei confronti del figlio, della moglie, o di altro erede, con tutte le problematiche che possano scaturirne e sorgere in sede interpretativa, dovendosi fare riferimento a quegli atti di liberalità che non possano essere annoverati tra gli atti di donazione.
Si pensi, ad esempio, al contratto di mantenimento, o vitalizio alimentare, con il quale una parte trasferisce la proprietà di un bene immobile, mobile, o capitale, a un’altra, che si impegna in cambio a prestare assistenza morale e materiale, vitto, cure, per tutta la vita del cedente.
Come provare la donazione indiretta?
Provare che una donazione è indiretta non sempre può essere un lavoro semplice, fermo restando l’onere della prova in capo alla persona interessata.
L’acquisto di un immobile a favore di un minore, o di un figlio ancora studente, può, di per sé, costituire una prova indiziaria della mancanza di fondi propri del beneficiario titolare dell’acquisto fittizio.
E’ diventata prassi in uso che negli atti di compravendita immobiliare l’acquirente dichiari che il pagamento del corrispettivo è avvenuto a cura di un altro soggetto, senza bisogno che questo intervenga necessariamente alla stipula dell’atto notarile.
Donazione ed eredità tra fratelli
Un caso particolare che merita attenzione, per la sua importanza e frequenza, è quello nell’eredità tra fratelli di situazioni di sfavore che vedono un fratello avvantaggiato da una donazione di immobile rispetto ad un altro fratello, o sorella.
In presenza di donazioni indirette, o intestazione fittizia di immobili che ricadono nell’eredità come evitare liti tra fratelli?
I pubblici registri immobiliari consentono di effettuare ricerche approfondite, ma sulla provenienza del denaro di acquisto di un immobile intestato fittiziamente dai genitori ai figli, possono sorgere problemi in relazione al lasso di tempo trascorso.
Le liti tra fratelli per l’eredità, oltre ad implicare risvolti familiari, nel caso di disparità di trattamento dei genitori verso i figli, non possono risolversi senza l’assistenza di un avvocato specializzato in eredità.
Per tale ragione, raccomandiamo sempre di rivolgersi al nostro studio legale, per una consulenza volta a chiarire il caso, ravvisandosi come situazione frequente la problematica dell’eredità tra fratelli nella successione legittima e testamentaria.
Avvocato per donazione ed eredità
L’Avvocato Gianluca Sposato è Consigliere dell’ISLE Istituto per gli Studi e la Documentazione Legislativa che collabora alla Rassegna Parlamentare e opera sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.
E’ considerato tra i migliori Avvocati in ambito nazionale per risolvere questioni ereditarie che implicano l’esame di donazioni ed eredità, sia che si tratti dell’apertura di successione legittima che di successione testamentaria.
Lo Studio Legale Sposato, fondato nel 1949, riesce nella maggior parte dei casi ad evitare dispute tra eredi, prima della procedura di mediazione, sempre obbligatoria nel caso di contese ereditarie.
Rivolgersi al nostro Studio Legale per accordi ereditari è sempre la scelta migliore per il cliente che richieda l’accertamento di una donazione indiretta e la reintegra nella quota ereditaria a lui spettante come erede pretermesso che sia stato leso in ambito successorio.
