L’eredità è costituita, come dicevano i latini, sia dal relictum che dal donatum, ovvero non soltanto da quello che una persona lascia al momento della sua morte (parte relitta dell’eredità), ma anche dagli atti di disposizione compiuti in vita dal de cuius a beneficio e vantaggio di taluni degli eredi, il cui valore deve essere computato e restituito alla massa ereditaria (parte donata nell’eredità), secondo l’istituto della collazione ereditaria.
Per tale ragione è importante conoscere bene quali sono le quote ereditarie con e senza testamento che devono essere sempre rispettate.
Gli atti dispositivi di liberalità compiuti dalla persona deceduta mentre era ancora in vita si considerano, per la legge , come una anticipazione dell’eredità a meno che non si tratti di donazioni di modesto valore, come chiarisce l’articolo 738 del codice civile nei rapporti tra coniugi.
Facciamo un esempio pratico per fare comprendere come si ricostruisce il patrimonio ereditario e da cosa è costituita la massa ereditaria da ripartire tra gli eredi.
Se al momento dell’apertura dell’eredità di una persona questi lascia del denaro su un conto corrente, per esempio 100.000,00 euro, oltre ad un immobile del valore di 700.000,00 euro, ma in vita ha donato delle cospicue somme di denaro al coniuge, per esempio 500.000,00 euro oltre ad avere regalato una casa del valore di 200.000,00 euro ad uno dei figli, queste operazioni di arricchimento vengono considerati come un anticipo dell’eredità e dovranno essere restituiti all’asse ereditario, per effetto della collazione.
Pertanto, sulla base dell’esempio sopra riportato la massa ereditaria da dividere tra gli eredi non sarà costituita soltanto da quello che il de cuius ha lasciato, ovvero dalla quota ideale di 800.000,00 euro, costituita dal valore dell’immobile e del denaro sul conto corrente, ma anche da quello che ha donato in vita e, dunque, alla somma di 800.000,00 per la parte relitta dovrà sommarsi la somma di + 700.000,00 per la parte donata per un totale = massa ereditaria relictum + donatum di 1.500.000,00 euro.
La regola vale solo per gli eredi legittimi cui è sempre riservata per legge una quota ereditaria a seconda della composizione del nucleo familiare della persona deceduta e si parla a tal proposito di collazione, ai sensi dell’ articolo 724 del codice civile.
La reintegra nella quota pretermessa di taluno degli eredi legittimi può avvenire per equivalente, o per compensazione nell’ambito dello scioglimento della comunione ereditaria.
Per chiedere la reintegra nell’eredità bisogna prima procedere a ricostruire la massa ereditaria, ovvero attribuire un valore ai beni che confluiscono nell’eredità, computando non soltanto quello che rimane alla morte del de cuius, ma anche il valore delle disposizioni compiute per atti di liberalità da questi in vita che abbiano avvantaggiato alcuno degli eredi rispetto e in danno di altri.
In altre parole, al momento della divisione ereditaria, una volta effettuato l’accertamento patrimoniale, con tutte le verifiche necessarie, non solo sui movimenti dei conti correnti del deceduto effettuati negli ultimi 10 anni, potrà essere individuato con esattezza se vi è stata lesione di legittima, o meno e se taluno dei chiamati all’eredità debba restituire alla massa ereditaria anticipazioni di cui ha goduto mentre la persona deceduta era ancora in vita.
Il legittimario che chiede la reintegra nella quota di legittima che sia stata lesa può ottenere la reintegra in via bonaria, attraverso il raggiungimento di un accordo di divisione e transazione ereditaria che può prevedere una somma di denaro a compensazione del minor valore della sua quota per effetto della collazione, o l’attribuzione di un immobile o cespiti immobiliari di maggior valore rispetto all’erede, o agli eredi che hanno beneficiato di donazioni in vita.
Qualora, invece, non sia stato possibile trovare un accordo di divisione ereditaria con gli altri eredi e anche la mediazione obbligatoria si sia conclusa con esito negativo, non resterà che adire le vie giudiziarie ed esperire l’azione di riduzione ai sensi dell’art. 564 del codice civile, presso il Tribunale competente territorialmente.
In questi casi è sempre sconsigliato muoversi senza l’assistenza di un legale esperto nel settore ereditario, sia per il coinvolgimento spesso emotivo degli eredi, sia per i tecnicismi e la difficoltà legale del caso da affrontare.
E’ assai frequente, infatti, che anche solo per evitare il pagamento delle imposte di successione sugli immobili, ai fini di potere ottenere le agevolazioni attribuite alla prima casa, un genitore intesti un appartamento ad un figlio, senza che in sede di stipula notarile si dia atto della donazione indiretta, posta in essere attraverso una compravendita immobiliare che, seppur non fittizia, è stata realizzata con il denaro del genitore.
In tali ipotesi si configura una donazione indiretta che, da un lato, rappresenta un atto di liberalità producendo l’impoverimento del donante e l’arricchimento del donatario a scapito, per l’appunto, della massa ereditaria e degli altri eredi che non abbiano usufruito di analoghi vantaggi e benefici patrimoniali; dall’altro, deve confluire nella massa ereditaria essendo, ai sensi dell’articolo 809 del Codice Civile, sempre revocabile.
Una eccezione e caso particolare da considerare è rappresentato dalla dispensa dalla collazione ereditaria che può essere espressa, o tacita.
Nel caso in cui la dispensa dalla collazione sia riportata nell’atto di donazione o nel testamento, o anche in un atto successivo del de cuius, qualora l’atto di liberalità rientri nella facoltà delle sue disposizioni non dovrebbero sorgere particolari problemi.
Assai più complessi sono i casi legati alla dispensa tacita dalla collazione, rappresentando una fattispecie giuridica sempre di difficile interpretazione e soluzione.
A rigor di logica, sempre che possa essere fornita prova documentale sul punto, il principio enunciato nell’articolo 809 del Codice Civile non si estende e, dunque, applica agli atti di liberalità compiuti dal de cuius in favore di servizi resi conformemente agli usi, per esempio nei confronti del figlio, della moglie, o di altro erede, con tutte le problematiche che possano scaturirne e sorgere in sede interpretativa, dovendosi fare riferimento a quegli atti di liberalità che non possano essere annoverati tra gli atti di donazione.
Dimostrare che una donazione è indiretta non sempre può essere un lavoro semplice, fermo restando l’onere della prova in capo alla persona interessata.
Se da un lato l’acquisto di un immobile a favore di un minore, o di un figlio ancora studente, può, di per sé, costituire una prova indiziaria della mancanza di fondi propri del beneficiario titolare fittizio dell’acquisto, dall’altra è diventata ormai prassi in uso che negli atti di compravendita immobiliare l’acquirente dichiari che il pagamento del corrispettivo è avvenuto a cura di un altro soggetto, senza bisogno che questo intervenga necessariamente alla stipula dell’atto notarile.
Un caso particolare che merita attenzione, per la sua importanza e frequenza, è quello nell’eredità tra fratelli di situazioni di sfavore che vedono un fratello avvantaggiato da una donazione di immobile rispetto ad un altro fratello, o sorella.
I pubblici registri immobiliari consentono di effettuare ricerche approfondite, ma sulla provenienza del denaro di acquisto di un immobile intestato fittiziamente dai genitori ai figli, possono sorgere molti problemi, anche in relazione al lasso di tempo trascorso.
Le liti tra fratelli per l’eredità, oltre ad implicare risvolti familiari, nel caso di disparità di trattamento dei genitori verso i figli, non possono risolversi senza l’assistenza di un avvocato specializzato in eredità e, per tale ragione, raccomandiamo sempre di rivolgersi al nostro studio legale, per una prima consulenza volta a chiarire il caso.
Anche le questioni ereditarie più complesse, sia che si tratti dell’apertura di una successione legittima che di una successione testamentaria, vengono analizzate dal nostro Studio Legale, fondato nel 1949, sia nella fase preliminare, per evitare dispute tra gli eredi, che nell’ambito della procedura di mediazione, sempre obbligatoria nel caso di contese ereditarie che debbano essere affrontate in sede giudiziaria, senza mai precludere la possibilità di un accordo a vantaggio degli eredi, seppur a causa iniziata.
Rivolgersi al nostro Studio Legale per accordi ereditari è sempre la scelta migliore per il cliente che richieda l’accertamento di una donazione indiretta e la reintegra nella quota a lui spettante per legge come erede pretermesso, o leso in ambito successorio.
Grazie alla nostra esperienza e competenza riusciamo nella maggior parte dei casi a raggiungere accordi di divisione ereditaria nell’interesse dei nostri clienti, limitando costi e tempi.
L’Avvocato Gianluca Sposato è Consigliere dell’ISLE Istituto per gli Studi e la Documentazione Legislativa che collabora alla Rassegna Parlamentare e opera sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed è considerato da molti il migliore avvocato per risolvere questioni ereditarie a Roma ed in tutta Italia.