La famiglia, nel nostro ordinamento giuridico, trova la sua più ampia tutela nell’art 29 della Costituzione della Repubblica che richiama all’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, riconoscendone l’importanza come società naturale fondata sul matrimonio.
Tuttavia, nella società moderna, tale concetto è stato ampliato, grazie a diversi interventi legislativi che, adeguandosi ai costumi della società, riconoscono diritti anche alle unioni di fatto e tra persone appartenenti allo stesso sesso.
I problemi da affrontare nell’ambito della famiglia sono diversi, sia in relazione alla possibilità di prevenire, o ricomporre liti familiari, che relativamente la gestione ed amministrazione del patrimonio familiare e richiedono sempre l’intervento di un avvocato esperto in diritto di famiglia e risoluzione di liti familiari.
L’Avvocato Gianluca Sposato, grazie alla sua esperienza e professionalità, ma soprattutto alle sue riconosciute doti umane, riesce nella maggior parte dei casi a conseguire accordi tra le parti, tutelando gli interessi della famiglia e salvaguardando i diritti dei figli minorenni, evitando l’instaurarsi del contenzioso giuridico.
Lo Studio Legale Sposato fin dal 1949 esercita nel ramo del di diritto di famiglia a Roma ed in tutta Italia con consulenza legale specializzata per risolvere e prevenire liti familiari, o nel caso in cui la comunione materiale e spirituale tra coniugi sia venuta meno, tutelandone gli interessi con accordi mirati a garantire il rispetto degli impegni presi.
Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti ponendo fine all’obbligo di convivenza, nell’attesa di una eventuale riconciliazione, o di un provvedimento definitivo di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, che si ottiene soltanto con il divorzio. La separazione può essere legale (consensuale o giudiziale) o “di fatto”, cioè conseguente all’allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l’intervento di un giudice e senza alcun valore sul piano legale.
Con il divorzio, che è stato introdotto e disciplinato con la legge 01.12.1970 n. 898, viene, invece, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, cessando definitivamente gli effetti del vincolo coniugale, sia sul piano personale che patrimoniale. La Legge n. 55/2015 ha introdotto nel nostro ordinamento il divorzio breve: per porre fine al matrimonio è possibile chiedere il divorzio trascorsi sei mesi dalla separazione se consensuale, oppure trascorso un anno dalla data di comparizione dei coniugi, nelle separazioni giudiziali.
Lo Studio legale Sposato presta consulenza in ambito stragiudiziale e giudiziale per la separazione personale dei coniugi, con la redazione del ricorso congiunto per la separazione consensuale o, nel caso in cui non sia stato possibile raggiungere un accordo, in sede giudiziale attraverso la separazione giudiziale; in materia di divorzio congiunto, o giudiziale, con accordi di convivenza, regolamentazione del regime patrimoniale tra i coniugi, affidamenti, adozioni e modifica delle condizioni di separazione, o divorzio e per mancata autorizzazione al rilascio, o rinnovo del passaporto da parte dell’altro coniuge.
Quando dall’unione non sono nati figli, gli accordi relativi allo scioglimento della convivenza non destano particolari problematiche, al di fuori dell’assegnazione della casa coniugale e dell’eventuale assegno di mantenimento nei confronti del coniuge economicamente non autosufficiente.
Diverso è il caso in cui, invece, la coppia abbia dei figli che, comunque, trovano identica tutela legale a prescindere, o meno, che siano nati al di fuori del matrimonio.
La regolamentazione del regime patrimoniale dei coniugi dipende da diversi fattori, a cominciare dal regime di comunione legale, o separazione dei beni scelto e dalla loro capacità reddituale.
Qualora sorgano contestazioni circa la richiesta dell’assegno di mantenimento, la ricostruzione contabile attraverso indagini patrimoniali nella maggior parte dei casi, se correttamente eseguita, riesce a fare chiarezza sull’entità dell’importo mensile da dovere corrispondere.