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Separazione giudiziale o consensuale con figli minorenni

La presenza di figli, in particolare di figli minorenni, all’interno di una famiglia i cui  rapporti non sia possibile in  alcun  modo  ricucire, rappresenta la maggiore preoccupazione per i  genitori che intendono separarsi ed anche per il  legislatore che, nel nostro ordinamento  giuridico, garantisce piena tutela dei loro diritti.

Sta alla sensibilità, al  grado di educazione e cultura dei genitori preservare un rapporto civile tra di loro per il  bene dei figli minorenni, costretti a subire una decisione incomprensibile e a volte difficile da accettare.

Collocazione dei figli minorenni in caso di separazione.

La collocazione della prole rappresenta il primo  dei  problemi  da affrontare; quando  sono  in  età  scolare la prassi, per non sconvolgere le loro  abitudini  di  vita, è di consentire loro  di  continuare a vivere nella casa genitoriale con il  coniuge assegnatario. La collocazione della prole presso il padre,  o la madre non incide,  comunque,  sulle modalità di affidamento condiviso che viene di solito disposto  per far sì che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nel  rispetto  dell’articolo 337 ter comma 2 del codice civile.

Il figlio, in caso di accordo tra i genitori, potrebbe non avere una collocazione prevalente, trascorrendo tempi analoghi con la mamma e il papài quali si dovranno organizzare per assicurare al minore uno spazio abitativo adeguato alle sue esigenze, oppure venire collocato in modo prevalente con il padre, o con la madre. Se non c’è accordo dovrà decidere il giudice. Anche in questo caso non esistono parametri codificati per la scelta della collocazione del figlio, se non quello della salvaguardia del suo esclusivo interesse morale e materiale, tenuto  conto dell’età del bambino, del tipo di attività lavorativa dei genitori, dell’esistenza, oppure no, di un’abitazione che, al momento della separazione, costituiscano un fattore stabile per il minore.