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Danno da perdita parentale

Il danno da perdita parentale, è un danno non patrimoniale iure proprio del congiunto della vittima, che si concreta  nello sconvolgimento dell’esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita conseguenti al decesso del congiunto, rappresentato dal vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.

La perdita di una persona cara rappresenta un evento doloroso ed irreparabile che si ripercuote nella quotidianità, traducendosi in un vuoto incolmabile e, in sostanza, in un profondo mutamento e sconvolgimento delle proprie abitudini di vita. Non esiste ristoro  economico che possa colmare tale vuoto;  la vita, infatti  è  un bene prezioso  ed irrinunciabile ed è inconcepibile pensare come la Cassazione, a sostegno  delle tesi caldeggiate dalle compagnie di  assicurazione, si sia più  volte pronunciata, in  elusione al  dettato  della Corte Costituzionale, giocando sul  filo  del danno  evento  e danno  conseguenza per giungere a considerare  il danno da perdita parentale non “in re ipsa”,  ovvero  non risarcibile  automaticamente,   ma da dovere provare di  volta in  volta.