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Responsabilità Civile Medica

Lo  Studio Legale Sposato  dal  1949 offre assistenza legale e medico legale a chi è incorso in errore sanitario, ai  suoi parenti ed eredi, al fine dell’accertamento della responsabilità del medico e della inefficienza della struttura sanitaria per l’ottenimento dell’integrale risarcimento del danno in  tutte le sue componenti  patrimoniali  e non patrimoniali, con  personalizzazione del  danno per riflessi nella vita di  relazione e danno fisiognomico, od estetico.

Avvocato esperto in donazioni ed eredità

L’Avvocato Gianluca Sposato è stato riconosciuto migliore avvocato nel settore del diritto delle assicurazioni per il risarcimento di danni gravi e danno da morte dalla più  grande comunità  legale internazionale Top Legal  nel  2022, per i  risultati  raggiunti con transazioni  e liquidazioni da parte di  compagnie assicurative ai  sui  clienti sopra i  parametri  tabellari  ed il massimale di polizza assicurato.

 

La responsabilità medica è la responsabilità professionale di chi esercita un’attività sanitaria per i danni derivati al paziente da errori, omissioni, o in violazione degli obblighi inerenti all’attività stessa e può  scaturire da responsabilità  contrattuale,  od extracontrattuale e può  avere riflessi  sia in  ambito  civile che penale.

Nessun trattamento medico può  avvenire senza il  consenso del paziente, il medico dipendente di struttura pubblica o privata, risponde ai  sensi  dell’art.  2043 codice civile per la sola responsabilità extracontrattuale; la struttura sanitaria, clinica od ospedale, invece, risponde ai  sensi  dell’art. 1218 e dell’art.  1228  del codice civile per la responsabilità contrattuale. 

Nella responsabilità  contrattuale l’onere della prova è  a carico  del  convenuto ed il termine di  prescrizione  per intentare l’azione di risarcimento è  decennale.  L’art.  1218  del  codice civile,  applicabile nel  caso  di  specie, prevede che  il  debitore che non  esegue esattamente la prestazione dovuta sia  tenuto  al  risarcimento  del  danno,  se non prova che l’inadempimento, o il  ritardo,  è  stato  determinato da impossibilità  della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L’art. 1176 del  codice civile stabilisce che nell’adempiere l’obbligazione il  debitore deve usare la diligenza del  buon padre di  famiglia e nell’adempimento  delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo  alla natura dell’attività  esercitata. Il principio  di  solidarietà  è  richiamato, incede dall’art 1228  cod. civ.  disponendo che,  salva diversa volontà  delle parti,  il  debitore che nell’adempimento  dell’obbligazione si  vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi, o colposi,  di  costoro: è il  caso  della solidarietà  tra clinica e chirurgo.

Nella responsabilità  extracontrattuale da fatto illecito  si  applica  il principio  cardine generale  della responsabilità  civile in tema di  risarcimento  del  danno  come richiamato  dall’art.  2043 del  codice civile in base al  quale qualunque fatto  doloso o  colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno,  con  un termine per esperire l’azione più  breve,  di  cinque anni, ma dal  giorno in  cui  il paziente si è  accorto  del fatto.

L’onere della prova è  a carico  del danneggiato quando l’intervento non è considerato  di  routine, infatti l’articolo   2236  del  codice civile prevede che se la prestazione implica la soluzione  di problemi  tecnici  di speciale difficoltà, il prestatore d’opera, ovvero il  medico, non  risponde dei  danni,  se non in caso  di  dolo, o colpa grave,  con  una maggiore tutela per i  rischi legati  all’attività  del  sanitario.

Ai fini dell’azione risarcitoria è opportuno  sempre valutare attentamente a chi  affidarsi  per la tutela dei propri  diritti.

Sposatolaw opera da oltre 20 anni con  successo nel  campo  della responsabilità professionale medica affrontando le questioni  giuridiche inerenti  a tematiche principali del  settore come il  consenso informato, l’onere della prova in relazione all’errato intervento  medico, il  diritto  di  autodeterminazione del paziente, che non può essere sottoposto  coattivamente ad alcun intervento, l’obbligo  di  sorveglianza sulla salute del paziente da parte del medico  anche nella fase post operatoria e l’obbligo  di  adempimento  del  sanitario,  su  cui grava l’onere della prova liberatoria per avere adoperato  la massima diligenza.

Articoli e informazioni utili

Autodeterminazione del paziente

Autodeterminazione del paziente Nessun trattamento sanitario può essere effettuato contro la volontà ed il consenso del paziente,  se questi è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità. A ciò è dovuto il riconoscimento del diritto inviolabile di autodeterminazione del paziente, costituzionalmente garantito ed autonomamente protetto,  prescindendo anche da altri eventuali danni. Obbligo di informazione del medico. L’autodeterminazione è connessa alla informazione che il sanitario ha l’obbligo di fornire direttamente al paziente prima di intraprendere l’atto operatorio. L’onere probatorio circa una informazione corretta, esaustiva con precisazione dei rischi e delle diverse possibili procedure resta a carico del sanitario,  il quale non può ritenere assolto il proprio obbligo neanche quando il paziente ha sottoscritto un modulo per il consenso redatto in maniera sintetica e non dettagliata. Informazione sui  rischi dell’intervento. L’informazione deve essere relativa alla natura dell’invento medico chirurgico, alla sua portata ed estensione, ai rischi, ai risultati conseguibili, alle possibili conseguenze negative, alla possibilità di conseguire

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Obbligo di sorveglianza sulla salute

Obbligo di sorveglianza sulla salute In tema di responsabilità professionale medica, è da precisare che se l’intervento operatorio in senso stretto può ritenersi concluso con l’uscita del paziente dalla camera operatoria, sul sanitario grava comunque un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase post-operatoria. Tale obbligo, rientrante fra quelli di garanzia, discende non solo da norme, scritte e non, ma anche dal contratto d’opera professionale, di tal che la violazione dell’obbligo comporta responsabilità civile e penale per un evento causalmente connesso ad un comportamento omissivo ex art. 40, comma 2 del codice penale. Danni nella fase post operatoria Ciò vuol dire che il sanitario, anche nella fase post-operatoria, avendo l’obbligo di sorveglianza sul paziente, ha comunque l’obbligo di informarlo correttamente ed adeguatamente nel caso in cui dall’intervento, risoltosi positivamente per lo scopo principale per cui era stato disposto, sia tuttavia derivato un danno collaterale fisico. Essendo l’attività medica attività professionale, è richiesta la diligenza qualificata ex

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Obbligo di adempimento del sanitario

Obbligo di adempimento del sanitario L’articolo 1210 del  codice civile, in tema di responsabilità contrattuale pone a carico del debitore, nella specie del medico chirurgo, l’obbligo dell’esatto adempimento. Il paziente, che agisce in giudizio deducendo di aver subito un danno, deve provare soltanto il contratto ed allegare l’inadempimento del sanitario. Sussiste, conseguentemente, presunzione di colpa a carico del sanitario su cui grava l’onere della prova liberatoria per aver usato la massima diligenza al fine di evitare il danno. Colpa medica ed interventi  di  speciale difficoltà. Per il prestatore d’opera intellettuale è tuttavia prevista, nella responsabilità contrattuale con presunzione di colpa a carico del sanitario, la limitazione sancita dall’art. 2236 del  codice civile per cui, in caso di prestazione attinente a problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde soltanto per colpa grave, o dolo. La soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà è da riscontrarsi laddove il caso non sia stato in precedenza adeguatamente studiato o sperimentato, o quando nella scienza medica siano stati 

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Errato intervento e onere della prova

Errato intervento e onere della prova In tema di responsabilità professionale medica, è da precisare che se l’intervento operatorio in senso stretto può ritenersi concluso con l’uscita del paziente dalla camera operatoria, sul sanitario grava comunque un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase post-operatoria. Obbligo di sorveglianza nella fase post operatoria. Tale obbligo, rientrante fra quelli di garanzia, discende non solo da norme, scritte e non, ma anche dal contratto d’opera professionale, di tal che la violazione dell’obbligo comporta responsabilità civile e penale per un evento causalmente connesso ad un comportamento omissivo. Essendo l’attività medica attività professionale, è richiesta la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c. comma 2° per cui il medico e/o il chirurgo risponde anche per colpa lieve a prescindere dal concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (fatto illecito). Obbligo di esatto adempimento del medico. Nella responsabilità contrattuale, peraltro, è posto (art. 1218 c.c.) a carico del debitore (nella

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Consenso informato

Consenso informato Il diritto  alla salute è  tutelato  dall’art.  32 della Costituzione,  nessun individuo può  essere obbligato  ad un determinato trattamento  sanitario,  avendo diritto  di  ricevere tutte le informazioni disponibili sulla propria salute e la propria malattia, dovendo  essere messo in  condizione di  avere la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata terapia, o esame diagnostico. Nessun trattamento medico può  avvenire senza il  consenso del paziente. Nessun trattamento sanitario può essere effettuato contro la volontà ed il consenso del paziente,  se questi è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità. A ciò è dovuto il riconoscimento del diritto inviolabile di autodeterminazione del paziente costituzionalmente garantito ed autonomamente protetto, prescindendo da altri eventuali danni. Il consenso informato  si pone dunque,  dal punto  di  vista del paziente come  la manifestazione di volontà che questi esprime liberamente in ordine ad un trattamento sanitario cui  deve sottoporsi; sotto

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