Responsabilità solidale del medico con la struttura sanitaria
Il medico che ha causato un danno al paziente risponde solidalmente con la struttura sanitaria dove ha operato.
Nessun trattamento medico può avvenire senza il consenso del paziente, il medico dipendente di struttura pubblica o privata, risponde ai sensi dell’art. 2043 codice civile per la sola responsabilità extracontrattuale.
La struttura sanitaria, clinica od ospedale, invece, risponde ai sensi dell’art. 1218 e dell’art. 1228 del codice civile per la responsabilità contrattuale.
Nella responsabilità contrattuale l’onere della prova è a carico del convenuto ed il termine di prescrizione per intentare l’azione di risarcimento è decennale.
L’art. 1218 del codice civile prevede che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta sia tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento, o il ritardo, è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Diligenza nell’adempimento della prestazione sanitaria
L’art. 1176 del codice civile stabilisce che nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
Il principio di solidarietà è richiamato, invece, dall’art 1228 cod. civ. disponendo che, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi, o colposi, di costoro: è il caso della solidarietà tra clinica e chirurgo.
Risarcimento del danno per responsabilità medica
Nella responsabilità extracontrattuale da fatto illecito si applica il principio cardine generale della responsabilità civile in tema di risarcimento del danno come richiamato dall’art. 2043 del codice civile in base al quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
In questo caso il termine per esperire l’azione però è più breve, di cinque anni, ma dal giorno in cui il paziente si è accorto del fatto.
Onere della prova nella responsabilità medica
L’onere della prova è a carico del danneggiato quando l’intervento non è considerato di routine.
Infatti, l’articolo 2236 del codice civile prevede che se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera, ovvero il medico, non risponde dei danni, se non in caso di dolo, o colpa grave, con una maggiore tutela per i rischi legati all’attività del sanitario.
Avvocato per responsabilità medica e denuncia caso di malasanità
Nei casi di responsabilità medica, ai fini dell’azione risarcitoria, è opportuno sempre valutare attentamente a chi affidarsi per la tutela dei propri diritti.
Per denunciare un caso di malasanità è necessario acquisire tutta la documentazione medica, le cartelle cliniche e gli esami strumentali eseguiti prima e dopo l’intervento.
E’ fondamentale, poi, allegare una descrizione chiara e concisa dei fatti che hanno causato il danno al paziente che richiami i documenti medici da fare esaminare al medico legale.
Il nostro studio legale è stato tra i primi in Italia ad occuparsi della responsabilità professionale medica affrontando le questioni giuridiche inerenti a tematiche principali del settore come il consenso informato, l’onere della prova in relazione all’errato intervento medico, il diritto di autodeterminazione del paziente ( che non può essere sottoposto coattivamente ad alcun intervento ), l’obbligo di sorveglianza sulla salute del paziente da parte del medico anche nella fase post operatoria e l’obbligo di adempimento del sanitario, su cui grava l’onere della prova liberatoria per avere adoperato la massima diligenza.