Categoria: responsabilita-civile-medica
Autodeterminazione del paziente
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 29 Agosto 2022
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Autodeterminazione del paziente
Nessun trattamento sanitario può essere effettuato contro la volontà ed il consenso del paziente, se questi è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità.
A ciò è dovuto il riconoscimento del diritto inviolabile di autodeterminazione del paziente, costituzionalmente garantito ed autonomamente protetto, prescindendo anche da altri eventuali danni.
Obbligo di informazione del medico
L’autodeterminazione è connessa alla informazione che il sanitario ha l’obbligo di fornire direttamente al paziente prima di intraprendere l’atto operatorio.
L’onere probatorio circa una informazione corretta, esaustiva con precisazione dei rischi e delle diverse possibili procedure resta a carico del sanitario, il quale non può ritenere assolto il proprio obbligo neanche quando il paziente ha sottoscritto un modulo per il consenso redatto in maniera sintetica e non dettagliata.
Informazione sui rischi dell’intervento
L’informazione deve essere relativa alla natura dell’invento medico chirurgico, alla sua portata ed estensione, ai rischi, ai risultati conseguibili, alle possibili conseguenze negative, alla possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi ed ai rischi di questi ultimi.
Ove, in mancanza di un’adeguata informazione, il paziente subisca, a seguito dell’intervento chirurgico, un danno fisico (lesione), con la responsabilità contrattuale del chirurgo, stante in vizio del contratto relativo al consenso, concorre quella extracontrattuale per fatto illecito in relazione alla lesione causata alla salute protetta dal comma primo dell’art. 32 della Costituzione (Cass. n. 9705/97).
Nesso di causa e colpa medica
Data la complessità e difficoltà riscontrabili nel nesso di causalità e relativo onere probatorio è sempre necessario fare indagini approfondite per ricondurre l’entità delle lesioni al comportamento posto in essere dal medico.
Solo all’esito di una perizia medico legale di parte, che riscontri quale causa delle lesioni subite dal paziente la malpractice posta in essere dal sanitario, si potrà procedere alla quantificazione dei danni ed intraprendere la relativa azione di risarcimento
Lo Studio Legale Sposato, fondato nel 1949, è stato tra i primi ad occuparsi in Italia della materia inerente la responsabilità medica ed offre assistenza legale e medico legale altamente specialistica a chi è incorso in errore medico ed ai familiari di chi è deceduto a causa di negligenza medica od ospedaliera.
Per esporre il vostro caso e conferire un incarico all’Avvocato Gianluca Sposato, potete chiamare il numero Legale24h 347.8743614, o richiedere una consulenza online
Obbligo di sorveglianza sulla salute
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
- Nessun commento su Obbligo di sorveglianza sulla salute

Obbligo di sorveglianza sulla salute
In tema di responsabilità professionale medica, è da precisare che se l’intervento operatorio in senso stretto può ritenersi concluso con l’uscita del paziente dalla camera operatoria, sul sanitario grava comunque un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase post-operatoria.
Tale obbligo, rientrante fra quelli di garanzia, discende non solo da norme, scritte e non, ma anche dal contratto d’opera professionale, di tal che la violazione dell’obbligo comporta responsabilità civile e penale per un evento causalmente connesso ad un comportamento omissivo ex art. 40, comma 2 del codice penale.
Danni nella fase post operatoria
Ciò vuol dire che il sanitario, anche nella fase post-operatoria, avendo l’obbligo di sorveglianza sul paziente, ha comunque l’obbligo di informarlo correttamente ed adeguatamente nel caso in cui dall’intervento, risoltosi positivamente per lo scopo principale per cui era stato disposto, sia tuttavia derivato un danno collaterale fisico.
Essendo l’attività medica attività professionale, è richiesta la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c. comma 2° per cui il medico e/o il chirurgo risponde anche per colpa lieve; tale principio generale va applicato sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale (fatto illecito).
Parere gratuito per casi di malasanità
Per richiedere una consulenza per errato intervento medico, o negligenza dei sanitari, lo Studio Legale dell’Avv. Gianluca Sposato, fondato nel 1949, offre una valutazione gratuita del caso al fine di individuare, per il tramite dei propri consulenti medici legali esperti in malpractice, se ricorrano le condizioni per intraprendere azione di risarcimento danni a tutela dei diritti delle vittime della malasanità.
L’Avv. Gianluca Sposato è Presidente di Adism – Associazione Difesa Infortunati e Malasanità, che ha ricevuto l’apprezzamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attività a sostegno dei danneggiati da gravi incidenti ed è considerato tra i massimi esperti a livello nazionale in materia di responsabilità civile e risarcimento del danno.
Per prendere un appuntamento con l’Avvocato Gianluca Sposato chiamare il numero 06.3217639 o, per urgenze, il numero legale24h 347.8743614.
Per maggiori informazioni sull’obbligo di sorveglianza sulla salute si può richiedere una consulenza online.
Obbligo di adempimento del sanitario
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Obbligo di adempimento del sanitario
L’articolo 1210 del codice civile, in tema di responsabilità contrattuale pone a carico del debitore, nella specie del medico chirurgo, l’obbligo dell’esatto adempimento.
Il paziente, che agisce in giudizio deducendo di aver subito un danno, deve provare soltanto il contratto ed allegare l’inadempimento del sanitario. Sussiste, conseguentemente, presunzione di colpa a carico del sanitario su cui grava l’onere della prova liberatoria per aver usato la massima diligenza al fine di evitare il danno
Colpa medica ed interventi di speciale difficoltà
Per il prestatore d’opera intellettuale è tuttavia prevista, nella responsabilità contrattuale con presunzione di colpa a carico del sanitario, la limitazione sancita dall’art. 2236 del codice civile per cui, in caso di prestazione attinente a problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde soltanto per colpa grave, o dolo. La soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà è da riscontrarsi laddove il caso non sia stato in precedenza adeguatamente studiato o sperimentato, o quando nella scienza medica siano stati discussi sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica diversi ed incompatibili tra loro.
Rischi legati all’intervento chirurgico
Il margine di rischio, connesso ad ogni intervento chirurgico, non riguardando l’esecuzione della prestazione e la sua modalità perché connesso alla patologia su cui si interviene, non può essere ritenuto sufficiente a considerare di particolare e rilevante difficoltà lo stesso intervento, soprattutto se esaminato da solo.
L’articolo 2236 del codice civile prevede una responsabilità contrattuale attenuata limitata soltanto alla perizia con esclusione della prudenza e della diligenza per le quali il professionista risponde normalmente anche per colpa lieve in relazione all’art. 1176, 2° comma c.c.
Valutazione gratuita del caso per responsabilità medica
Affidarsi allo Studio Legale dell’Avv. Gianluca Sposato per la valutazione del proprio caso di malasanità non comporta nessun costo nella fase relativa al parere per la responsabilità del sanitario.
Il nostro Studio Legale, fondato nel 1949, è specializzato in responsabilità civile per lesioni gravi e danno da perdita del rapporto parentale.
La nostra esperienza consolidata nella materia della responsabilità medica e collaborazione con i migliori medici legali garantiscono affidabilità e risultato.
Per prendere un appuntamento con l’Avvocato Gianluca Sposato chiamare il numero 06.3217639 o, per urgenze, il numero legale24h 347.8743614
E’ disponibile anche un servizio di consulenza online con il quale si possono ricevere maggiori informazioni relative al proprio caso.
Errato intervento e onere della prova
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Errato intervento e onere della prova
In tema di responsabilità professionale medica, è da precisare che se l’intervento operatorio in senso stretto può ritenersi concluso con l’uscita del paziente dalla camera operatoria, sul sanitario grava comunque un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase post-operatoria.
Obbligo di sorveglianza nella fase post operatoria
Tale obbligo, rientrante fra quelli di garanzia, discende non solo da norme, scritte e non, ma anche dal contratto d’opera professionale, di tal che la violazione dell’obbligo comporta responsabilità civile e penale per un evento causalmente connesso ad un comportamento omissivo.
Essendo l’attività medica attività professionale, è richiesta la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c. comma 2° per cui il medico e/o il chirurgo risponde anche per colpa lieve a prescindere dal concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (fatto illecito).
Obbligo di esatto adempimento del medico
Nella responsabilità contrattuale, peraltro, è posto (art. 1218 c.c.) a carico del debitore (nella specie del medico chirurgo) l’obbligo dell’esatto adempimento; sicché il paziente, che agisce in giudizio deducendo di aver subito un danno, deve provare soltanto il contratto ed allegare l’inadempimento del sanitario.
Sussiste, conseguentemente, presunzione di colpa a carico del sanitario su cui grava l’onere della prova liberatoria per aver usato la massima diligenza al fine di evitare il danno.
Quanto il medico risponde per dolo, o colpa grave?
Per il prestatore d’opera intellettuale è tuttavia prevista, nella responsabilità contrattuale con presunzione di colpa a carico del sanitario, la limitazione sancita dall’art. 2236 c.c. per cui, in caso di prestazione attinente a problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde soltanto per colpa grave, o dolo.
La soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà è da riscontrarsi laddove il caso non sia stato in precedenza adeguatamente studiato o sperimentato o quando nella scienza medica siano stati discussi sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica diversi ed incompatibili tra loro.
Il margine di rischio, connesso ad ogni intervento chirurgico, non riguardando l’esecuzione della prestazione e la sua modalità perché connesso alla patologia su cui si interviene, non può essere ritenuto sufficiente a considerare di particolare e rilevante difficoltà lo stesso intervento, soprattutto se esaminato da solo.
Quanto il medico risponde per imperizia, imprudenza, o negligenza?
La responsabilità contrattuale attenuata d cui all’art. 2236 c.c. è limitata soltanto alla perizia con esclusione della prudenza e della diligenza per le quali il professionista risponde normalmente anche per colpa lieve in relazione all’art. 1176, 2° comma c.c.
Con l’entrata in vigore della Legge numero 24 del 2017, conosciuta come Legge Gelli, il medico che opera all’interno di una struttura sanitaria può essere chiamato a rispondere del proprio operato nei confronti del paziente solo a titolo extracontrattuale, mentre la responsabilità contrattuale resta esclusivamente a carico della struttura stessa e per il sanitario che ha assunto un’obbligazione diretta con il paziente.
Come provare la colpa medica?
Circa l’onere della prova il danneggiato che intende agire in giudizio nei confronti del medico ospedaliero per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’errato intervento, o del trattamento al quale si è sottoposto ha l’onere di provare non soltanto la lesione subita, ma anche la condotta colposa del medico ed il nesso di causalità tra la condotta colposa e la lesione.
Il paziente che si rivolge alla struttura, invece, deve provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della sua situazione patologica, ovvero l’insorgenza di una nuova patologi e la condotta, o l’omissione dei sanitari. Data questa prova, è la struttura sanitaria che deve dimostrare che l’inesatta esecuzione della prestazione sia derivata da una causa imprevedibile e inevitabile.
Per prendere un appuntamento con l’Avvocato Gianluca Sposato chiamare il numero 06.3217639 o, per urgenze, il numero legale24h 347.8743614. E’ possibile prenotare anche il servizio di assistenza online.
L’esame del caso, per riscontrare se sussiste responsabilità medica fornito dal nostro studio è gratuito.
Consenso informato
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Consenso informato
Il diritto alla salute è tutelato dall’art. 32 della Costituzione, nessun individuo può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, avendo diritto di ricevere tutte le informazioni disponibili sulla propria salute e la propria malattia, dovendo essere messo in condizione di avere la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata terapia, o esame diagnostico.
Nessun trattamento medico può avvenire senza il consenso del paziente
Nessun trattamento sanitario può essere effettuato contro la volontà ed il consenso del paziente, se questi è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità.
A ciò è dovuto il riconoscimento del diritto inviolabile di autodeterminazione del paziente costituzionalmente garantito ed autonomamente protetto, prescindendo da altri eventuali danni.
Il consenso informato si pone dunque, dal punto di vista del paziente come la manifestazione di volontà che questi esprime liberamente in ordine ad un trattamento sanitario cui deve sottoporsi; sotto il profilo medico, invece, costituisce il fondamento della liceità dell’attività sanitaria, in assenza del quale, la stessa si raffigura come reato.
L’informazione relativa al trattamento medico
L’autodeterminazione è connessa alla informazione del sanitario, che questi ha l’obbligo di fornire direttamente al paziente prima di intraprendere l’atto operatorio.
L’onere probatorio circa una informazione corretta, esaustiva con precisazione dei rischi e delle diverse possibili procedure resta a carico del sanitario, il quale non può ritenere assolto il proprio obbligo neanche quando il paziente ha sottoscritto un modulo per il consenso informato redatto in maniera sintetica e non dettagliata.
L’informazione, quindi, deve essere relativa alla natura dell’invento medico chirurgico, alla sua portata ed estensione, ai rischi, ai risultati conseguibili, alle possibili conseguenze negative, alla possibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso altri interventi ed ai rischi di questi ultimi.
Ove, in mancanza di un’adeguata informazione, il paziente subisca, a seguito dell’intervento chirurgico, un danno fisico (lesione), con la responsabilità contrattuale del chirurgo, stante in vizio del contratto relativo al consenso, concorre quella extracontrattuale per fatto illecito in relazione alla lesione causata alla salute.
Per prendere un appuntamento con l’Avvocato Gianluca Sposato, esperto in responsabilità civile medica, chiamare il numero 06.3217639 o, per urgenze, il numero legale24h 347.8743614. E’ disponibile anche il servizio di consulenza online
Responsabilità civile medica
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Responsabilità civile medica

Lo studio legale Sposato offre assistenza legale e medico legale a chi è incorso in errore sanitario, ai suoi parenti ed eredi, al fine dell’accertamento della responsabilità del medico e della inefficienza della struttura sanitaria per l’ottenimento dell’integrale risarcimento del danno.
La responsabilità medica è la responsabilità professionale di chi esercita un’attività sanitaria per i danni derivati al paziente da errori, omissioni, o in violazione degli obblighi inerenti all’attività stessa e può scaturire da responsabilità contrattuale, od extracontrattuale.
Nella responsabilità contrattuale l’onere della prova è a carico del convenuto ed il termine di prescrizione per intentare l’azione di risarcimento è decennale. L’art. 1218 del codice civile, applicabile nel caso di specie, prevede che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta sia tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento, o il ritardo, è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. L’art. 1176 del codice civile stabilisce che nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Il principio di solidarietà è richiamato, incede dall’art 1228 cod. civ. disponendo che, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi, o colposi, di costoro: è il caso della solidarietà tra clinica e chirurgo.
Nella responsabilità extracontrattuale da fatto illecito si applica il principio cardine generale della responsabilità civile in tema di risarcimento del danno come richiamato dall’art. 2043 del codice civile in base al quale qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, con un termine per esperire l’azione più breve, di cinque anni, ma dal giorno in cui il paziente si è accorto del fatto.
L’onere della prova è a carico del danneggiato quando l’intervento non è considerato di routine, infatti l’articolo 2236 del codice civile prevede che se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera, ovvero il medico, non risponde dei danni, se non in caso di dolo, o colpa grave, con una maggiore tutela per i rischi legati all’attività del sanitario.
Ai fini dell’azione risarcitoria è opportuno sempre valutare attentamente a chi affidarsi per la tutela dei propri diritti.
Sposatolaw opera da oltre 20 anni con successo nel campo della responsabilità professionale medica affrontando le questioni giuridiche inerenti a tematiche principali del settore come il consenso informato, l’onere della prova in relazione all’errato intervento medico, il diritto di autodeterminazione del paziente, che non può essere sottoposto coattivamente ad alcun intervento, l’obbligo di sorveglianza sulla salute del paziente da parte del medico anche nella fase post operatoria e l’obbligo di adempimento del sanitario, su cui grava l’onere della prova liberatoria per avere adoperato la massima diligenza.
Per prendere un appuntamento e affidare un incarico all’Avvocato Gianluca Sposato, tra i massimi esperti in responsabilità sanitaria e Presidente nazionale dell’Associazione Difesa Infortunati e Malasanità, potete chiamare il numero 06.3217639 o, per urgenze, il numero legale24h 347.8743614 che risponde anche via Whatsapp