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Responsabilità Civile Medica

Lo Studio Legale Sposato dal 1949 assiste chi è incorso in errore medico, i suoi parenti ed eredi nel caso di decesso ospedaliero, per accertare la responsabilità del medico e l’ inefficienza della struttura sanitaria volto ad ottenere il  risarcimento del danno in tutte le sue componenti patrimoniali e non patrimoniali, danno morale, danno esistenziale e danno estetico.

Se cerchi un avvocato per casi di malasanità siamo stati i primi in Italia a trattare la “malpractice” con una percentuale di vittorie assoluta, grazie alle nostre competenze e all’esame medico legale preliminare per accertare se sussiste responsabilità del medico.  

Avvocato esperto in donazioni ed eredità

L’Avvocato Gianluca Sposato è stato riconosciuto migliore avvocato per malasanità nel settore del diritto delle assicurazioni per il risarcimento di danni gravi e danno da morte dalla più grande comunità legale internazionale Top Legal, grazie ai risultati raggiunti con liquidazioni da parte di compagnie assicurative a pazienti incorsi in errore del sanitario per responsabilità medica sopra i parametri tabellari.

Cosa è la responsabilità medica, quando sussiste e come dimostrarla 

La responsabilità medica è la responsabilità professionale di chi esercita un’attività sanitaria per i danni derivati al paziente da errori, omissioni, o in violazione degli obblighi inerenti all’attività stessa e può scaturire da responsabilità contrattualeod extracontrattuale con riflessi sia in ambito civile che penale.

La responsabilità medica in ambito penale scaturisce quando il chirurgo cagiona lesioni gravi, o la morte del paziente ed è esclusa nel caso di colpa lieve, tenuto  conto,  altresì, che l’articolo 590 sexies del codice penale, attenua la solleva il medico dal reato di lesioni e omicidio quando, nonostante l’imperizia, ha agito nel rispetto delle buone pratiche assistenziali.

In ambito civile la responsabilità medica è legata, invece, alla dimostrazione del nesso di causa tra lesioni, o morte del paziente, e condotta del sanitario che abbia agito con imprudenza, imperizia e negligenza.

L’accertamento relativo alla cattiva condotta medica e, dunque, alla responsabilità del sanitario è rimessa alla valutazione in ambito medico legale, per cui è molto importante fare affidamento su professionisti onesti, seri e competenti.

Responsabilità solidale del medico con la struttura sanitaria

Il medico che ha causato un danno al paziente risponde solidalmente con la struttura sanitaria dove ha operato.

Nessun trattamento medico può  avvenire senza il consenso del paziente, il medico dipendente di struttura pubblica o privata, risponde ai sensi dell’art.  2043 codice civile per la sola responsabilità extracontrattuale.

La struttura sanitaria, clinica od ospedale, invece, risponde ai  sensi dell’art. 1218 e dell’art. 1228 del codice civile per la responsabilità contrattuale. 

Nella responsabilità  contrattuale l’onere della prova è a carico del convenuto ed il termine di prescrizione per intentare l’azione di risarcimento è decennale.  

L’art. 1218 del codice civile prevede che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta sia tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento, o il ritardo, è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Diligenza nell’adempimento della prestazione sanitaria

L’art. 1176 del codice civile stabilisce che nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

Il principio di solidarietà è richiamato, invece, dall’art 1228 cod. civ. disponendo che, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento  dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi, o colposi,  di  costoro: è il caso della solidarietà tra clinica e chirurgo.

Risarcimento del danno per responsabilità medica

Nella responsabilità extracontrattuale da fatto illecito si applica il principio  cardine generale della responsabilità civile in tema di risarcimento del danno come richiamato dall’art. 2043 del codice civile in base al quale qualunque fatto doloso o  colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

In questo caso il termine per esperire l’azione però è più breve, di cinque anni, ma dal giorno in  cui il paziente si è accorto del fatto.

Onere della prova nella responsabilità medica

L’onere della prova è a carico del danneggiato quando l’intervento non è considerato  di routine.

Infatti, l’articolo 2236 del codice civile prevede che se la prestazione implica la soluzione di problemi  tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera, ovvero il  medico, non  risponde dei danni,  se non in caso di dolo, o colpa grave,  con una maggiore tutela per i rischi legati all’attività del sanitario.

Avvocato per responsabilità medica e denuncia caso di malasanità

Nei casi di responsabilità medica, ai fini dell’azione risarcitoria, è opportuno sempre valutare attentamente a chi affidarsi per la tutela dei propri diritti.

Per denunciare un caso di malasanità è necessario acquisire tutta la documentazione medica, le cartelle cliniche e gli esami strumentali eseguiti prima e dopo l’intervento.

E’ fondamentale, poi, allegare una descrizione chiara e concisa dei fatti che hanno causato il danno al paziente che richiami i documenti medici da fare esaminare al  medico legale.

Il nostro studio legale è stato tra i primi in Italia ad occuparsi della responsabilità professionale medica affrontando le questioni giuridiche inerenti a tematiche principali del settore come il consenso informato, l’onere della prova in relazione all’errato intervento medico, il diritto di autodeterminazione del paziente ( che non può essere sottoposto coattivamente ad alcun intervento ), l’obbligo di  sorveglianza sulla salute del paziente da parte del medico anche nella fase post operatoria e l’obbligo di adempimento del  sanitario,  su cui grava l’onere della prova liberatoria per avere adoperato la massima diligenza.

Articoli e informazioni utili

Autodeterminazione del paziente

Autodeterminazione del paziente Autodeterminazione del paziente e consenso informato Nessun trattamento sanitario può essere effettuato contro la volontà ed il consenso del paziente, se questi è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità. A ciò è dovuto il riconoscimento del diritto inviolabile di autodeterminazione del paziente, costituzionalmente garantito ed autonomamente protetto, prescindendo anche da altri eventuali danni. Obbligo di informazione del medico L’autodeterminazione è connessa alla informazione che il sanitario ha l’obbligo di fornire direttamente al paziente prima di intraprendere l’atto operatorio. L’onere probatorio circa una informazione corretta, esaustiva con precisazione dei rischi e delle diverse possibili procedure resta a carico del sanitario, il quale non può ritenere assolto il proprio obbligo neanche quando il paziente ha sottoscritto un modulo per il consenso redatto in maniera sintetica e non dettagliata. Obbligo di informazione sui rischi dell’intervento L’informazione deve essere relativa alla natura dell’invento medico chirurgico, alla sua portata ed estensione, ai rischi, ai risultati

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Obbligo di sorveglianza sulla salute

Obbligo di sorveglianza sulla salute In tema di responsabilità professionale medica, è da precisare che se l’intervento operatorio in senso stretto può ritenersi concluso con l’uscita del paziente dalla camera operatoria, sul sanitario grava comunque un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase post-operatoria. Tale obbligo, rientrante fra quelli di garanzia, discende non solo da norme, scritte e non, ma anche dal contratto d’opera professionale, di tal che la violazione dell’obbligo comporta responsabilità civile e penale per un evento causalmente connesso ad un comportamento omissivo ex art. 40, comma 2 del codice penale. Danni nella fase post operatoria Ciò vuol dire che il sanitario, anche nella fase post-operatoria, avendo l’obbligo di sorveglianza sul paziente, ha comunque l’obbligo di informarlo correttamente ed adeguatamente nel caso in cui dall’intervento, risoltosi positivamente per lo scopo principale per cui era stato disposto, sia tuttavia derivato un danno collaterale fisico. Essendo l’attività medica attività professionale, è richiesta la diligenza qualificata ex

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Obbligo di adempimento del sanitario

Obbligo di adempimento del sanitario L’articolo 1210 del codice civile, in tema di responsabilità contrattuale pone a carico del debitore, nella specie del medico chirurgo, l’obbligo dell’esatto adempimento. Il paziente che agisce in giudizio deducendo di aver subito un danno, deve provare soltanto il contratto ed allegare l’inadempimento del sanitario. Sussiste, conseguentemente, presunzione di colpa a carico del sanitario su cui grava l’onere della prova liberatoria per aver usato la massima diligenza al fine di evitare il danno. Colpa medica ed interventi di speciale difficoltà. Per il prestatore d’opera intellettuale è tuttavia prevista, nella responsabilità contrattuale con presunzione di colpa a carico del sanitario, la limitazione sancita dall’art. 2236 del  codice civile per cui, in caso di prestazione attinente a problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde soltanto per colpa grave, o dolo. La soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà è da riscontrarsi laddove il caso non sia stato in precedenza adeguatamente studiato o sperimentato, o quando nella scienza medica

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Errato intervento e onere della prova

Errato intervento e onere della prova Obbligo di sorveglianza nella fase post operatoria In tema di responsabilità professionale medica, è da precisare che se l’intervento operatorio in senso stretto può ritenersi concluso con l’uscita del paziente dalla camera operatoria, sul sanitario grava comunque un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase post-operatoria. Tale obbligo, rientrante fra quelli di garanzia, discende non solo da norme, scritte e non, ma anche dal contratto d’opera professionale, di tal che la violazione dell’obbligo comporta responsabilità civile e penale per un evento causalmente connesso ad un comportamento omissivo. Diligenza qualificata del chirurgo nella fase operatoria Essendo l’attività medica attività professionale, è richiesta la diligenza qualificata ex art. 1176 del codice civile comma 2° per cui il medico e/o il chirurgo risponde anche per colpa lieve a prescindere dal concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (fatto illecito). Obbligo di esatto adempimento del medico Nella responsabilità contrattuale,

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Consenso informato

Consenso informato Diritto alla salute del paziente Il diritto alla salute è tutelato dall’art. 32 della Costituzione, per cui nessun individuo può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, avendo diritto a ricevere tutte le informazioni disponibili sulla propria salute e la propria malattia, dovendo essere messo in  condizione di  avere la possibilità di scegliere, in modo informato, se sottoporsi a una determinata terapia, o esame diagnostico. Nessun trattamento medico può avvenire senza il consenso del paziente Nessun trattamento sanitario può essere effettuato contro la volontà ed il consenso del paziente, se questi è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità. A ciò è dovuto il riconoscimento del diritto inviolabile di autodeterminazione del paziente costituzionalmente garantito ed autonomamente protetto, prescindendo da altri eventuali danni. Il consenso informato si pone dunque, dal punto di vista del paziente come la manifestazione di volontà che questi esprime liberamente in ordine

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