Nella successione per causa di morte si distingue tra successione testamentaria, quando esiste un testamento olografo, pubblico o segreto, successione necessaria relativa ai parenti del defunto, coniuge e figli, necessariamente chiamati alla successione e successione legittima, che regola la trasmissione dell’eredità del defunto ai legittimi eredi, in mancanza di testamento, secondo le disposizioni previste dal nostro codice civile.
Gli eredi legittimi sono coloro ai quali l’eredità viene trasferita in assenza di testamento: il coniuge, i figli ei parenti fino al 6° grado.
A norma dell’articolo 457 del codice civile, le disposizioni testamentarie non possono mai pregiudicare i diritti che la legge riserva agli eredi legittimi, in particolare a quella particolare categoria di eredi che hanno diritto di legittimare su una parte del patrimonio del defunto.
I legittimari, che non possono mai essere esclusi dal testamento, se non per cause di indegnità a succedere, sono il coniuge ed i figli e, in loro mancanza, i genitori e gli ascendenti, non potendo disporre il testatore liberamente di tutto il proprio patrimonio e di tutti i suoi beni in loro presenza, dovendo per legge disporre una parte di riserva, ovvero una parte dell’eredità da riservare sempre in loro favore.
Pertanto, al momento della morte il defunto, anche se ha fatto testamento, non potrà disporre di tutti i suoi beni, poiché in presenza di legittimo, la sua parte disponibile è residuale.
Ciò che resta dell’eredità, dedotta la parte di riserva, è la parte disponibile che rappresenta la parte dell’eredità di cui il testatore può disporre a suo piacimento, fatti salvi i diritti del coniuge, dei figli e dei genitori, in qualità di legittimari.
Il testatore, nel decidere a chi lasciare i propri beni, deve considerare solo la quota disponibile; se si decide di distribuire l’eredità senza tener conto della parte legittima o indisponibile, il testamento si considera valido ed efficace fino a quando l’erede, o i legittimi eredi, non richiedano giudizialmente la parte che la legge riserva loro.
In mancanza di testamento l’eredità si devolve ai parenti più prossimi del defunto dando priorità alla linea retta ( coniuge, figli, genitori ) rispetto a quella collaterale ( fratelli, zii, nipoti ), con particolare attenzione ai casi in cui è possibile agire in rappresentazione ereditaria.
Se il de cuius era sposato l’eredità va al coniuge e ai figli; se la coppia non aveva figli entrano in gioco anche i genitori, con la conseguenza che se questi sono premorti al de cuius, anche un cognato, o una cognata, al pari di un nipote, potrà agire in rappresentazione dell’erede pre-morto, o che non ha voluto, o potuto ( perché per esempio soggetto ad amministrazione di sostegno o interdetto ) accettare l’eredità, per subentrare nella quota che sarebbe spettata all’erede non in condizione di accettare l’eredità.
Quando una persona muore senza lasciare coniuge e figli l’eredità spetta ai parenti più prossimi, quindi ai fratelli ,o in mancanza di questi, ai nipoti.
Ma come fare per essere sicuri che la persona deceduta non ha lasciato un testamento ?
Il testamento può essere olografo, ovvero redatto di pugno dal testatore ed in questo caso a meno che non venga rinvenuto, solo il beneficiario potrebbe rivendicarne l’esistenza e farlo pubblicare.
Se un erede non è certo dell’autenticità del testamento olografo si può chiedere una perizia calligrafica atteso che il Notaio deve sempre allegare la copia redatta di pugno nell’atto che pubblica.
Nel caso di testamento pubblico o segreto occorrerà accertarsi che il de cuius non abbia redatto un atto di ultime volontà, o un legato, o consegnato un testamento in busta chiusa ad un Notaio; queste indagini possono essere svolte su tutto il territorio nazionale e sono essenziali per potere accettare l’eredità senza preoccupazioni di sorta.
Se chi è sposato non aveva figli l’eredità spetta anche ai genitori, che non possono essere esclusi nel testamento, essendo loro sempre riservata la quota di legittima pari ad almeno 1/3 dell’eredità ( ¼ se vi sono anche fratelli ).
Viceversa, i fratelli non rientrano nella categoria dei legittimari e possono essere esclusi dall’eredità nel testamento del fratello.
Ai sensi dell’articolo 571 del codice civile, infatti, se coi genitori concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo ma ai genitori, o al genitore, spetta la metà.
I fratelli germani sono quelli che hanno in comune sia il padre che la madre; i fratelli unilaterali invece hanno in comune solo un genitore ( “uterini” se la madre, “consanguinei” se il padre).
L’articolo 570 del codice civile stabilisce che i fratelli sono chiamati all’eredità quando colui che muore senza lasciare testamento non aveva moglie, o marito, figli, genitori o nonni.
In questi casi l’eredità si devolve ai fratelli con la differenza che i fratelli e le sorelle unilaterali, hanno diritto alla metà della quota dei fratelli germani.
Ai sensi dell’articolo 585 del codice civile al coniuge separato spettano gli stessi diritti del coniuge non separato, purchè non gli sia stata addebitata la separazione.
Infatti, la separazione dei coniugi di regola non rompe il vincolo ereditario che cessa soltanto con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seguito di pronuncia della sentenza di divorzio.
Nel caso in cui via sia stato l’addebito della separazione, poiché uno dei coniugi è stato ritenuto responsabile della violazione dei doveri derivanti dal matrimonio, ai sensi del secondo comma dell’articolo 548 del codice civile il coniuge che al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto conserva tale diritto.
Per quanto riguarda le coppie di fatto, invece, è bene precisare che il convivente more uxorio, non essendo un erede legittimo, al pari del marito o della moglie, in mancanza di testamento in suo favore, non può vantare alcun diritto di sul patrimonio ereditario del defunto, né tanto meno il diritto di abitazione. Per tale ragione al fine di concedere tutela giuridica al convivente sarebbe sempre consigliabile disporre il lascito della quota di riserva per via testamentaria.
Gli articoli 177, 178 e 179 del codice civile regolano il regime patrimoniale dei coniugi che scelgono tra di loro il regime della comunione dei beni, disponendo anche in relazione ai beni personali e quelli destinati all’esercizio dell’impresa.
Ad ogni modo la comunione legale si scioglie con la morte del proprio marito, o della propria moglie e, poiché il coniuge superstite è già titolare del 50% del patrimonio del coniuge deceduto, soltanto l’altro 50% cadrà in successione, tenuto conto che rientrano nella comunione dei beni tutti gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, nonchè le aziende gestite da entrambi i coniugi costituite dopo il matrimonio, oltre agli utili e gli incrementi delle aziende gestite da entrambi i coniugi costituite prima del matrimonio.
Inoltre bisogna tener conto che tanto nel caso di comunione legale che separazione dei beni trai coniugi, anche separati, il diritto di abitazione della casa coniugale al coniuge non può essere mai impedito, né escluso neanche per disposizioni testamentaria.
Ciò non significa che la casa coniugale, ove vi sia l’accordo di tutti gli eredi, non possa essere venduta, ma la quota del ricavato della vendita del coniuge sarà maggiore rispetto a quella degli altri eredi, in virtù del valore da attribuire al diritto di abitazione, che se pur non identificabile all’usufrutto di fatto ad esso ai fini di computo del relativo valore viene equiparato.
Il coniuge cui la separazione non è stata imputata con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti ereditari del coniuge non separato, inoltre al coniuge superstite è sempre riservato il diritto di abitare nell’abitazione familiare.
In legittima successione, l’eredità si trasmette al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e, in mancanza, allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite dagli articoli 565 e seguenti del codice civile.
Chi muore senza lasciare prole, genitori o altri ascendenti, è succeduto da fratelli e sorelle in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali, invece, ricevono la metà della quota che ricevono i tedeschi.
Al padre e alla madre succedono i figli, in parti uguali, ai quali sono equiparati i genitori adottivi, restando fuori dalla successione dei parenti dell’adottante. Quando i figli raggiungono il coniuge, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione contribuisce un solo figlio e negli altri casi un terzo.
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli, né sorelle, né loro discendenti, succede in parti uguali il padre e la madre, o il genitore superstite. A colui che muore senza lasciare figli, né genitori, né fratelli né sorelle, né loro discendenti, gli succede per metà gli ascendenti per linea paterna e nell’altra metà per linea materna dagli ascendenti.
Tuttavia, se gli antenati non sono dello stesso rango, l’eredità viene trasmessa al parente più prossimo indipendentemente dalla linea.
Esistono poi dei casi d’impedimento alla divisione ereditaria tra gli eredi: per esempio, nel caso in cui vi sia un concepito la divisione non potrà aver luogo sino al momento della nascita, o quando sia pendente un giudizio sulla legittimità o sulla filiazione naturale del soggetto che, in caso di esito favorevole del giudizio, sia chiamato alla successione, nel qual caso il giudice può sospendere la divisione per un termine massimo di cinque anni.
Nel caso di minorenni, invece, il testatore può disporre che non si faccia luogo alla divisione prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato.
E’ opportuno tenere presente che il legittimario pretermesso non fa parte della comunione ereditaria, sino a quando non ha esperito vittoriosamente l’azione di riduzione; infatti, solamente a seguito della sentenza egli acquista la qualità di erede.
EREDI SUPERSTITI | QUOTA DI EREDITA’ |
Coniuge (in mancanza di figli, genitori e fratelli) | Intera eredità |
Uno o più figli (in mancanza del coniuge) | Intera eredità (da dividere in parti uguali) |
Coniuge e un solo figlio (gli altri parenti non hanno alcun diritto all’eredità) | 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio |
Coniuge e due o più figli (gli altri parenti non hanno alcun diritto all’eredità) | 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli |
Coniuge e fratelli (solo se mancano discendenti e ascendenti: figli e genitori) | 2/3 al coniuge e 1/3 ai fratelli |
Coniuge e genitori (in mancanza di figli e fratelli) | 2/3 al coniuge e 1/3 ai genitori |
Coniuge, fratelli e genitori (in mancanza di discendenti) | 2/3 al coniuge e 1/3 ai genitori e fratelli (ai genitori spetta almeno 1/4) |
Fratelli e genitori (in mancanza di coniuge e figli) | 1/2 ai genitori e 1/2 ai fratelli |
Nipoti (in mancanza di altri eredi: coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli) | L’eredità si divide in parti uguali |
Cugini (in mancanza di altri eredi: coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, nipoti) | L’eredità si divide in parti uguali |
In mancanza di questi eredi e parenti prossimi entro il sesto grado l’eredità si devolve allo Stato.
In considerazione dei molteplici aspetti che racchiudono una vicenda ereditaria, quando è in atto un’eredità senza testamento, per far valere i propri diritti è fortemente consigliato rivolgersi a un avvocato esperto in diritto ereditario che sappia valutare con scrupolosità ogni singola situazione, per quanto complessa.
L’Avv. Gianluca Sposato è oggi da molti considerato il migliore avvocato a Roma nel ramo successorio e presta la propria attività per importati asset ereditari in Italia e all’estero.