Compravendite immobiliari
Compravendite immobiliari Trasferimento della proprietà. Nelle compravendite immobiliari, con il trasferimento della proprietà, o di altro diritto reale (come la nuda proprietà, o l’usufrutto) a favore dell’acquirente, particolare attenzione bisogna riporre agli obblighi del venditore il quale oltre a fornire l’atto di provenienza, ai sensi dell’art. 1477 del codice civile, deve adempiere alla relativa consegna all’acquirente e prestare garanzia per il rischio di evizione. A norma dell’art. 1490 del codice civile, il venditore deve, poi, garantire l’acquirente che l’immobile oggetto di compravendita sia indenne da vizi che possano non consentire l’utilizzo ed il godimento del bene, diminuendone il valore. Caparra confirmatoria e caparra penitenziale. A seconda che la caparra sottoscritta al momento della proposizione dell’offerta sia confirmatoria, o penitenziale l’acquirente potrà optare per la risoluzione del contratto, insistere nel suo adempimento e richiedere il risarcimento dei danni. Per questo, in particolari situazioni e con le dovute cautele (come, per esempio, nel caso di assegnazione della casa coniugale compravenduta in giudizio di separazione dei coniugi,