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Diritto immobiliare

Scioglimento della comunione ereditaria

Avvocato Esperto in Diritto Immobiliare a Roma

Lo Studio Legale Sposato, fin dal 1949, opera nel ramo del diritto immobiliare per problematiche connesse la compravendita immobiliare ed i diritti reali in genere, sia nella fase delle trattative iniziali per verifiche preliminari connesse l’esame dei documenti atti a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di trasferimento, o consolidamento, della proprietà, che per eventuali problematiche connesse che possano insorgere per inadempimento del compratore, del venditore, o dell’affittuario.

L’assistenza di un avvocato esperto in diritto immobiliare come l’Avv. Gianluca Sposato è fondamentale per chi intenda concludere il contratto di compravendita di un immobile in assoluta tranquillità, non potendo il compratore affidarsi soltanto al Notaio per la redazione del contratto di acquisto e preliminare di compravendita, senza essere supportato da un legale con vasta esperienza nel campo dei diritti reali e della proprietà immobiliare.

Acquisizioni e cessioni immobiliari

Le problematiche che possono sorgere, infatti, se non adeguatamente supportati ed assistiti possono essere molteplici e riguardare azioni a revoca della compravendita ed alienazioni in frode dei creditori, gestione ed operazioni inerenti i beni che ricadono in comunione legale, la comproprietà e condivisione di quote immobiliari con tutte le problematiche e rischi connessi come nel caso della divisione e frazionamento di beni immobili; e ancora la cancellazione di iscrizioni ipotecarie e formalità pregiudizievoli, la trascrizione di atti a garanzia del creditore nei pubblici registri immobiliari, azioni a tutela del condominio e dei singoli condomini, rapporti di locazione, consolidamento della nuda proprietà, sfratto.

Tutela della proprietà immobiliare

L’Avvocato Gianluca Sposato, profondo conoscitore della materia inerente i diritti reali e la tutela della proprietà immobiliare, ha fondato l’Associazione custodi giudiziari e delegati alle vendite immobiliari di cui è Presidente onorario ed è autore di numerose pubblicazioni di carattere scientifico sui principali quotidiani nazionali e riviste specializzate di settore su problematiche giuridiche inerenti la proprietà  e compravendita immobiliare, oltre che formatore nell’ambito di corsi di aggiornamento professionale da lui stesso promossi ed organizzati per professionisti interessati alla materia.

Lo studio, con il suo team di professionisti, offre al cliente una tutela giuridica a 360 gradi, sia di supporto in progetti di sviluppo immobiliare e finanziario, sia mettendolo al riparo da eventuali aspetti legali pregiudizievoli che possano verificarsi sia in sede di acquisto che in seguito, come in caso di revoca della compravendita.

Casistiche particolari riguardano le alienazioni in frode dei creditori, la condivisione di quote immobiliari e la comunione legale e beni personali dei coniugi.

Avvocato esperto in diritti reali

Rivolgersi ad un avvocato esperto in diritti reali è sempre consigliabile prima di procedere ad una compravendita immobiliare, sia tra privati che per asta giudiziaria, a prescindere o meno dalla presenza di una agenzia immobiliare e dovrebbe essere obbligatoria nell’interesse delle parti.

Infatti, la presenza del Notaio che ha compiti e ruoli differenti rispetto a quelli dell’avvocato, non sempre mette al riparo da rischi legati anche all’evizione, o piena disponibilità del bene ed inadempimento delle obbligazioni  assunte,  essendo  fondamentale per una migliore gestione contrattuale finalizzata a prevenire un contenzioso difficilmente poi sanabile già con la stipula del preliminare di compravendita.

Articoli e informazioni utili

Compravendite immobiliari

Compravendite immobiliari Trasferimento della proprietà. Nelle compravendite immobiliari,  con il  trasferimento della proprietà, o di altro diritto reale  (come la nuda proprietà, o l’usufrutto) a favore dell’acquirente,  particolare attenzione bisogna riporre agli obblighi del venditore il quale oltre a fornire l’atto di provenienza,  ai  sensi  dell’art. 1477 del  codice civile, deve adempiere alla relativa consegna all’acquirente e prestare garanzia per il  rischio di  evizione. A norma dell’art. 1490 del codice civile, il venditore deve, poi, garantire l’acquirente che l’immobile oggetto di compravendita sia indenne da vizi che possano non consentire l’utilizzo ed il godimento del bene, diminuendone il valore.   Caparra confirmatoria e caparra penitenziale. A seconda che la caparra sottoscritta al momento della proposizione dell’offerta sia confirmatoria, o  penitenziale  l’acquirente potrà optare per la risoluzione del contratto, insistere nel suo  adempimento e richiedere il risarcimento dei danni. Per questo, in  particolari  situazioni e con le dovute cautele (come, per esempio, nel caso di assegnazione della casa coniugale compravenduta  in giudizio di separazione dei coniugi,

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Preliminare di compravendita

Preliminare di compravendita Il contratto preliminare di compravendita immobiliare è il contratto con il quale la parte promittente venditrice, proprietaria dell’immobile, si obbliga a vendere alla parte promittente acquirente, la proprietà dell’immobile oggetto  della compravendita al prezzo e secondo le modalità e i termini stabiliti nel contratto medesimo.  Il contratto  è nullo, come sancito  dall’art. 1351 del  cod. civ. se non è fatto  nella stessa forma del  contratto  definitivo e,  dunque in  forma scritta,   trasferendosi la proprietà solo in  una fase  successiva, con la stipula del rogito di  compravendita.  Di qui l’importanza di  rivolgersi  ad un Notaio sempre con l’assistenza di  un  avvocato,  considerate le diverse funzioni e l’opportunità di  trascrivere il preliminare di acquisto nei Pubblici Registri Immobiliari al fine di  evitare gli  effetti di eventuali pignoramenti successivi che precedano la stipula del  contratto  definitivo  di  compravendita. Prima di stipulare il compromesso, è indispensabile verificare che il venditore sia l’effettivo proprietario dell’immobile, che

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Condominio

Condominio Materia condominiale. La materia condominiale è  disciplinata nel  titolo VII capo  II del  codice civile e purtroppo,  a causa di frequenti prevaricazioni sulle parti comuni dell’edificio e violazioni al regolamento  di  condominio,  rappresenta la casistica di  contenzioso più  frequente  per cui  ci  si  rivolge ad un  avvocato  esperto in materia per affrontare una causa in tribunale. Violazione del regolamento di condominio. Le casistiche sono molteplici e riguardano il mancato  rispetto  delle distanza, infiltrazioni da parti  comuni,   i rumori molesti,  la gestione degli  spazi  comuni, il  conteggio  dei  millesimi, la ripartizione delle spese,  oltre che attività che possono essere espressamente vietate dal  regolamento di  condominio stesso, come nel caso in  cui  per esempio  un appartamento sia destinato ad attività  espressamente vietate, come:  uffici pubblici, pensioni, attività  ricettive e case vacanza, scuole di musica, di canto e di ballo, gabinetti dentistici, o medici  a rischio di malattie contagiose. Variazioni strutturali all’edificio e frazionamento di unità immobiliari.

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Locazione

Locazione Locazione abitativa e locazione commerciale. I contratti  di locazione nel nostro ordinamento  giuridico sono  tipizzati, ragion per cui  è  sempre raccomandabile rivolgersi  ad un  avvocato per la relativa stesura ed assistenza nella fase contrattuale e si  distinguono a seconda che si  tratti  di locazione abitativa,  o  locazione commerciale. Nella locazione abitativa ordinaria, il legislatore ha previsto sostanzialmente due tipologie primarie: la locazione a canone libero e quella a canone  concordato. Locazioni a canone libero e a canone concordato. Nella locazione a canone libero le parti  sono libere di  determinare l’ammontare del canone, restando esclusivamente vincolate alla durata minima stabilita dalla legge di  4 anni  con  rinnovo  automatico  di  altri  4 anni. Non  sono  ricomprese in  questa tipologia le pertinenze delle abitazioni  come i  box auto e le cantine,  gli immobili  di  pregio ( accatastati A/1 – A/8 –  A/9 ),  le case popolari, gli immobili  con  vincolo  artistico,  storico, o culturale e le

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Revoca della compravendita

Revoca della compravendita La revoca della compravendita è una fattispecie che può  verificarsi  in  due situazioni previste dall’art.2901 del  codice civile: – per gli atti a titolo gratuito:  quali ad esempio donazioni, fondi patrimoniali, vendite  indirette (ovvero senza il pagamento effettivo del prezzo),  se l’atto dispositivo è successivo al debito, il creditore non sarà tenuto a dimostrare la mala  fede di chi ha ricevuto l’immobile,  dovendo  fornire esclusivamente la prova che il debitore poteva conoscere il  pregiudizio provocato al creditore con l’atto a titolo gratuito; se la donazione è successiva alla contrazione del  debito,  il creditore dovrà provare anche  il “consilium fraudis”,  ovvero fornire la dimostrazione  che l’atto è stato intenzionalmente realizzato allo scopo di sottrarre l’immobile alle ragioni del futuro creditore. – per gli atti a titolo oneroso: vendite o atti con corrispettivo economico,  il creditore, invece,  è  tenuto a dimostrare che l’acquirente  conosceva il pregiudizio  a lui arrecato, circostanza difficile da conoscere e

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Sospensione concordata

Sospensione concordata L’articolo  624 bis del  codice di procedura civile prevede  che il Giudice dell’esecuzione, su istanza di  tutti i creditori muniti  di  titolo  esecutivo  possa,  sentito il  debitore,  sospendere il processo fino a ventiquattro mesi.  La norma presuppone l’accordo di  tutte le parti  costituite, ad esclusione del  contumace e dell’interveniente adesivo  semplice. L’accordo non è,  tuttavia, sufficiente  dal momento  che rientra nella discrezionalità dell’autorità  giudiziaria, insindacabile in sede di giudizio di legittimità,  la convenienza della sospensione.  L’articolo  in  esame stabilisce che l’istanza possa  essere proposta fino  a venti  giorni prima della scadenza del termine per il  deposito  delle offerte di  acquisto, o, nel caso in  cui la vendita senza incanto non  abbia luogo fino  a quindici  giorni prima dell’incanto. Sull’istanza il Giudice deve provvedere nei  dieci  giorni  successivi  al  deposito e,  se l’accoglie,  disporre che nei  cinque giorni  successivi  il provvedimento  di  sospensione sia comunicato  al Custode affinché provveda

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Opposizione di terzo all’esecuzione

  L’opposizione di terzo è  disciplinata dall’ articolo  619  del  codice di  procedura civile attribuendo a colui che è estraneo  all’esecuzione, ma  pretenda di  avere la proprietà, o altro  diritto  reale sui  beni pignorati,  il  diritto di proporre opposizione all’esecuzione con  ricorso,  prima che sia disposta la vendita, o l’assegnazione di beni. Tale mezzo rappresenta il rimedio per contestare l’esercizio dell’azione esecutiva sotto un profilo limitato: infatti,  essendo il  terzo   estraneo al  rapporto tra  creditore procedente e debitore esecutato, non essendogli  consentito oppugnare il diritto del primo  a procedere ad esecuzione forzata,  potrà  soltanto dedurre che il pignoramento ha colpito  un bene non  rientrante nel  patrimonio del debitore, reclamando la sua qualità di  non responsabile. La giurisprudenza è  concorde al  riguardo  nel  ritenere che il terzo opponente, non  essendo parte del  processo  esecutivo, è  legittimato  a far valere il proprio  diritto reale sul  bene  oggetto  dell’esecuzione forzata,  ma non  ad eccepire i  vizi della relativa procedura,  o  ad

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Opposizione all’esecuzione

L’opposizione di terzo è  disciplinata dall’ articolo  619  del  codice di  procedura civile attribuendo a colui che è estraneo  all’esecuzione, ma  pretenda di  avere la proprietà, o altro  diritto  reale sui  beni pignorati,  il  diritto di proporre opposizione all’esecuzione con  ricorso,  prima che sia disposta la vendita, o l’assegnazione di beni. Tale mezzo rappresenta il rimedio per contestare l’esercizio dell’azione esecutiva sotto un profilo limitato: infatti,  essendo il  terzo   estraneo al  rapporto tra  creditore procedente e debitore esecutato, non essendogli  consentito oppugnare il diritto del primo  a procedere ad esecuzione forzata,  potrà  soltanto dedurre che il pignoramento ha colpito  un bene non  rientrante nel  patrimonio del debitore, reclamando la sua qualità di  non responsabile. La giurisprudenza è  concorde al  riguardo  nel  ritenere che il terzo opponente, non  essendo parte del  processo  esecutivo, è  legittimato  a far valere il proprio  diritto reale sul  bene  oggetto  dell’esecuzione forzata,  ma non  ad eccepire i  vizi della relativa procedura,  o  ad impugnare 

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Opposizione all’esecuzione

Opposizione all’esecuzione   L’opposizione alla esecuzione rappresenta una parentesi  di  cognizione nella fase dell’esecuzione e mira a fornire al debitore uno strumento per potersi opporre, in via preventiva al precetto, oppure in via successiva al pignoramento e al diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. Trattandosi  di un provvedimento equiparato  a quello cautelare,  che può essere sempre revocato o modificato da parte del  giudice che lo ha emesso e che ha  efficacia generale, nel  senso che preclude la possibilità di continuare ad agire sulla base del  medesimo  titolo, ove l’opposizione sia  fondata e accolta,  il  giudice può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo.   I gravi  motivi  cui  fa riferimento l’articolo 615  del  codice di procedura civile, sono  quelli del fumus bonis iuris e del periculum in mora e si  ricollegano  alla fondatezza della domanda,  essendo  a questa naturalmente intrinsechi,  chiedendo il debitore  che sia fatta certezza sull’esistenza o meno del diritto processuale di agire con l’esecuzione forzata. I motivi addotti a fondamento

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Opposizione agli atti esecutivi

Opposizione agli atti esecutivi   La differenza tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli  atti  esecutivi consiste nel fatto che mentre con la prima si  contesta l’an  della pretesa esecutiva,  l’opposizione agli  atti è  funzionale a contestare le modalità  di  svolgimento  del processo  esecutivo. L’opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall’art. 617  del  codice di procedura civile e rappresenta la più frequente delle opposizioni  promosse nel processo esecutivo  per far valere vizi attinenti alla regolarità  formale del  titolo esecutivo e del precetto, nonchè alla loro notificazione e anche ai  singoli atti esecutivi.  Si tratta di un rimedio pensato dal legislatore per far valere vizi formali dei singoli atti del processo, esteso non solo al debitore, ma anche ai creditori ed ai terzi che possano aver subito un pregiudizio dalle fasi del procedimento esecutivo. L’opposizione può essere  esperita in via preventiva, con atto di citazione ex art. 163 c.p.c., ovvero in via successiva con ricorso, dopo che l’esecuzione sia

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Espropriazione contro il terzo proprietario

Espropriazione contro il terzo proprietario   L’art. 602 del codice di procedura civile disciplina l’espropriazione contro il terzo proprietario,  che consiste in quella particolare forma di espropriazione avente ad oggetto un bene di proprietà di un terzo gravato da pegno o da ipoteca per debito altrui, ovvero un bene la cui alienazione sia stata revocata per frode. La responsabilità  esecutiva in  esame impone che il terzo debba subire l’espropriazione in luogo  del debitore tutte le volte in  cui  si  trovi in un particolare rapporto  con il bene e segnatamente: nel caso  del terzo  acquirente,  allorché il terzo  abbia acquistato il bene già gravato da pegno o da ipoteca; nel caso  del  terzo datore d’ipoteca, quando il terzo  abbia concesso che venisse costituito  sul proprio bene un  diritto reale di  garanzia per debito  altrui ed infine nel caso in  cui il terzo sia divenuto proprietario  di beni  alienati dal  debitore con  atto  dichiarato

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Conversione del pignoramento

Conversione del pignoramento L’art.  495 del  codice di procedura civile  regola l’istituto  della conversione del  pignoramento che consiste nella richiesta formulata per iscritto al giudice dell’esecuzione dal debitore, di sostituire al bene immobile pignorato, una somma di danaro pari all’importo dovuto per capitale, interessi e spese al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti – dice l’Avv. Gianluca Sposato, Presidente dell’Associazione custodi  giudiziari. L’istituto è  stato  oggetto  di numerosi interventi  del legislatore,  che hanno inciso  sul procedimento ma non  sulla sua originaria natura ed è opinione  oramai consolidata in  dottrina che la conversione del  pignoramento  costituisca un  diritto  del  debitore,  non  sottoposto  ad opposizione dei  creditori o  a valutazione discrezionale del  giudice, operando   una  modificazione dell’oggetto  dello  stesso,  proseguendo il processo  di  esecuzione con oggetto mutato. L’istanza può  essere presentata anche verbalmente al  giudice,  come previsto dall’art.  486 c.p.c.,  in  quanto  non risultano stabilite regole di  forma particolari  se non il 

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Alienazioni anteriori al pignoramento

Alienazioni anteriori al pignoramento   L’articolo 2914 del codice civile stabilisce che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento le alienazioni di beni immobili  iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento. Deve precisarsi che l’espressione ”anteriori al pignoramento” usata nella norma in esame va riferita non al compimento del pignoramento, ma alla sua trascrizione espressamente richiesta dall’art. 2693  dello  stesso  codice di  rito che ha, limitatamente al pignoramento immobiliare, efficacia costitutiva. Relativamente agli immobili soggetti al sistema tavolare, occorre ricordare che la Cassazione Civile con  sentenza n. 9525 del 29/09/1997 ha affermato  che il terzo che proponga opposizione all’esecuzione ex art. 619 del  codice di procedura civile, assumendo di essere l’esclusivo proprietario dell’immobile pignorato in danno del debitore, può opporre il proprio acquisto ai creditori concorrenti soltanto se ha proceduto all’intavolazione anteriormente al pignoramento. Sempre la Cassazione Civile

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Esecuzioni immobiliari

Esecuzioni immobiliari Assistenza legale per partecipare alle aste giudiziarie e nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari a tutela dei diritti del  debitore esecutato,  dei  contitolari  e degli  eredi,  con esame della documentazione inerente la procedura, individuazione delle questioni  giuridiche e   risoluzione  dei casi. Rinegoziazione del credito, onde evitare la vendita per asta giudiziaria dell’immobile pignorato, applicazione degli strumenti idonei a garantire tutela giuridica della parte esecutata in  giudizio,  mediante gli  strumenti della opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, opposizione di terzo all’esecuzione, della riduzione e conversione del pignoramento, sospensione della procedura esecutiva. Verifica del valore di stima dei beni immobili pignorati e della massa debitoria,  anche in  sede di  distribuzione del  ricavato. Casistiche particolari,  che meritano particolare approfondimento riguardano le alienazioni  anteriori al pignoramento, l’espropriazione contro il terzo proprietario, la conversione del pignoramento  e la sospensione concordata.

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Principio di indifferenza nel pignoramento per mutuo fondiario

Principio di indifferenza nel pignoramento per mutuo fondiario Ai contratti di mutuo fondiario stipulati prima dell’entrata in vigore del Testo Unico sulla legge bancaria n. 385/93 deve applicarsi il disposto dell’art. 20 del T.U. sul credito fondiario n. 646 del 1905, secondo il quale i successori devono notificare all’istituto di credito di essere subentrati nel rapporto ed, in mancanza di tale notificazione, è consentita la notifica di tutti gli atti al debitore iscritto nel domicilio eletto. Tale disciplina è caratterizzata dal principio della cosiddetta indifferenza ai fini esecutivi del trasferimento dell’immobile gravato da ipoteca per mutuo fondiario. Principio generale in tema di esecuzioni immobiliari è quello per cui il pignoramento va eseguito nei confronti di colui che è proprietario al momento in cui l’esecuzione viene intrapresa. Tale principio soffre, tuttavia, di una eccezione, derivante dalla originaria normativa in materia di credito fondiario. Secondo tale normativa, qualora l’immobile da pignorare sia

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Supporto in progetti di sviluppo immobiliare e finanziario

Supporto in progetti di sviluppo immobiliare e finanziario Lo  studio legale Sposato,  avvalendosi  di una rete di professionisti altamente qualificati  con competenze diversificate nei settori immobiliare e  finanziario, nonché di  rapporti  privilegiati  con istituti  di  credito  bancari, presta consulenza in merito  a tutte le questioni  di  diritto pubblico  e privato inerenti  operazioni di  sviluppo immobiliare  e finanziario,   in  ambito  nazionale e internazionale. L’attività  viene svolta sia attraverso l’individuazione per conto  del  committente di immobili  di  pregio, terreni  edificabili, complessi industriali, o turistici, che non vengono pubblicizzati per il  rispetto  della privacy  del  cliente,  finalizzata alle gestione, o  all’acquisto; sia attraverso la prospettazione, grazie ai  propri partner,  delle migliori x  ad erogazione dell’importo  concesso, redazione degli  accordi  e  contratti  che disciplinino e garantiscano il  buon  esito dell’operazione ed i rapporti  tra le parti. Partner dello  studio  sono i migliori intermediari immobiliari indipendenti ed analisti  finanziari con  esperienza ultraventennale nel  settore. Affidarsi 

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Procedimenti di convalida di sfratto

Procedimenti di convalida di sfratto Sfratto per morosità. Lo  sfratto  per morosità  si rende l’unica strada percorribile per il  proprietario  di un immobile quando  l’inquilino ritarda più  di  20  giorni nel pagamento di solo un  canone di locazione, o  non paga la sua quota di  spese condominiali per un  ammontare di  due canoni  di  locazione e non vi sono garanzie a copertura di eventuali inadempienze contrattuali, quali ad esempio fideiussioni personali, o bancarie,  di  qui  l’importanza di  farsi  assistere nella redazione di un  contratto  di  affitto sempre da un bravo  avvocato.  Procedura per convalida di  sfratto. Il locatore,  di  fronte all’inquilino moroso o  inadempiente,  dovrà rivolgersi  ad un  avvocato  e  ricorrere, ai  sensi  dell’articolo 658  del  codice di procedura civile, alla procedura speciale per convalida di sfratto, chiedendo un provvedimento esecutivo: l’ intimazione di convalida di sfratto per morosità, con cui il giudice dichiara che il contratto di affitto stipulato formalmente risolto, ordinando all’inquilino di

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Condivisione di quote immobiliari

Condivisione di quote immobiliari Espropriazione contro il terzo proprietario. L’espropriazione contro il terzo proprietario è disciplinata dall’ art. 602 del codice di procedura civile  e consiste in quella particolare forma di espropriazione avente ad oggetto un bene di proprietà di un terzo gravato da pegno, o da ipoteca per debito altrui, ovvero un bene la cui alienazione sia stata revocata per frode. Responsabilità esecutiva. La responsabilità  esecutiva in  esame impone che il terzo debba subire l’espropriazione in luogo  del debitore tutte le volte in  cui  si  trovi in un particolare rapporto  con il bene e segnatamente: nel caso  del terzo  acquirente,  allorché il terzo  abbia acquistato il bene già gravato da pegno o da ipoteca; nel caso  del  terzo datore d’ipoteca, quando il terzo  abbia concesso che venisse costituito  sul proprio bene un  diritto reale di  garanzia per debito  altrui ed infine nel caso in  cui il terzo sia divenuto

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Alienazioni in frode del creditore

Alienazioni in frode del creditore Efficacia costitutiva pignoramento immobiliare. L’articolo 2914 del  codice civile stabilisce  che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento le alienazioni di beni immobili  iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento, con la precisazione che l’espressione “anteriori al pignoramento”, deve essere riferita  non al compimento del pignoramento, ma alla sua trascrizione, richiesta dall’art. 2693 del  codice civile che ha, limitatamente al pignoramento immobiliare, efficacia costitutiva. Relativamente agli immobili soggetti al sistema tavolare, occorre ricordare che il terzo che proponga opposizione all’esecuzione ex art. 619 del  codice di procedura civile, assumendo di essere l’esclusivo proprietario dell’immobile pignorato in danno del debitore, può opporre il proprio acquisto ai creditori concorrenti soltanto se ha proceduto all’intavolazione anteriormente al pignoramento. Tutela dei terzi  acquirenti. Con riferimento ai mezzi di tutela spettanti ai terzi acquirenti dell’immobile in caso

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