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Locazione

Locazione abitativa e locazione commerciale.

I contratti  di locazione nel nostro ordinamento  giuridico sono  tipizzati, ragion per cui  è  sempre raccomandabile rivolgersi  ad un  avvocato per la relativa stesura ed assistenza nella fase contrattuale e si  distinguono a seconda che si  tratti  di locazione abitativa,  o  locazione commerciale.

Nella locazione abitativa ordinaria, il legislatore ha previsto sostanzialmente due tipologie primarie: la locazione a canone libero e quella a canone  concordato.

Locazioni a canone libero e a canone concordato.

Nella locazione a canone libero le parti  sono libere di  determinare l’ammontare del canone, restando esclusivamente vincolate alla durata minima stabilita dalla legge di  4 anni  con  rinnovo  automatico  di  altri  4 anni. Non  sono  ricomprese in  questa tipologia le pertinenze delle abitazioni  come i  box auto e le cantine,  gli immobili  di  pregio ( accatastati A/1 – A/8 –  A/9 ),  le case popolari, gli immobili  con  vincolo  artistico,  storico, o culturale e le case di  villeggiatura.

Nella locazione a canone concordato  le parti  non  sono libere di  determinare il canone dovendolo  stabilire tra un limite minimo  ed un limite massimo  fissati  da appositi  accordi  territoriali. La durata legale è  di  3 anni  +  2 anni di  rinnovo  automatico,  alla prima scadenza,  con  agevolazioni  fiscali per entrambe le parti.

Altri tipi di locazione.

Vi  sono poi  altri tipi  di  locazione abitativa per esigenze abitative transitorie, per finalità  turistiche,  a studenti universitari,  ad uso  foresteria.

Con la locazione commerciale, invece, il locatore concede in  godimento  al  conduttore un immobile destinato  ad attività  economiche produttive di reddito  sia d’impresa che di  lavoro  autonomo. La materia è regolata oltre che dalle disposizioni  del  codice civile agli  articoli 1571 e seguenti,  anche dalla disciplina particolare della legge sull’equo canone. La durata minima non può  essere inferiore a 6  anni con un primo  rinnovo  automatico  di  ulteriori  6 ed altro  successivo tacito  di  uguale periodo in caso  di  mancata disdetta anticipata.