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Rassegna Stampa

L’immobile occupato dal debitore o da terzi senza titolo

Pubblicato su Il Messaggero il 25 ottobre 2010 dall’Avvocato Gianluca Sposato. Vietata la riproduzione. Tutti i diritti riservati.

Le disposizioni generali del Tribunale di Roma relative alla pubblicità della vendita, prevedono espressamente che venga indicato lo stato dell’immobile, se libero o  occupato.

Ciò al fine di garantire che l’acquirente disponga di tutte le informazioni per valutare l’opportunità dell’acquisto. 

Immobile occupato dal debitore, o da terzi con contratto opponibile

L’immobile occupato dal debitore o da terzi senza titolo: occorre distinguere l’ipotesi in cui il bene posto in vendita sia occupato dall’esecutato, o da terzi.

E, in  quest’ultimo caso, se con titolo opponibile o meno alla procedura.

Nel caso di immobile occupato dall’esecutato e dalla sua famiglia ovvero da terzi senza alcun titolo, già con l’ordinanza di aggiudicazione, o con il successivo decreto di trasferimento, è possibile ottenere il rilascio del bene acquistato da parte del custode giudiziario.

Diversa è, invece, l’ipotesi in cui esista un contratto di locazione, in quanto  bisognerà verificare se lo stesso sia stato stipulato prima o dopo il pignoramento immobiliare.

Di regola l’opponibilità dei contratti all’acquirente di una procedura è riconducibile all’elemento della data certa.

La data deve essere precedente al pignoramento e la certezza della data deve essere accertata attraverso la registrazione del contratto.  

L’immobile occupato dal debitore o da terzi senza titolo: il contratto di locazione

E’ bene precisare che la data certa del contratto di locazione potrebbe essere desunta anche da altri elementi

Quali per esempio un timbro postale, un’autentica di firma effettuata da un Pubblico Ufficiale, ovvero dal timbro del deposito dell’atto in una cancelleria, o in un qualsiasi ufficio pubblico.

La norma di riferimento non parla, infatti, di registrazione,  che ha rilievo ai soli fini fiscali.

Tant’è  che nella Legge 392/98 la nullità del contratto è ricollegata solo alla assenza della forma scritta e non alla registrazione, inizialmente prevista a pena di nullità.

Il contratto di locazione ad uso abitativo non registrato è opponibile?

Quindi, per fare un esempio, un contratto di locazione ad uso abitativo non registrato, ma avente data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento può considerarsi opponibile alla procedura e per quanti anni?

Per rispondere occorre considerare la disciplina delle locazioni abitative, regolata dalla Legge 431 del 98 che prevede una durata del contratto di anni quattro, rinnovabili automaticamente di ulteriori quattro in caso di mancato recesso per i motivi previsti dalla legge.

Dunque un contratto avente data certa anteriore al pignoramento scadrà in ogni caso dopo otto anni dall’inizio della locazione, tenuto conto che nel corso della procedura non  sono consentiti rinnovi automatici.

L’immobile occupato dal debitore o da terzi senza titolo e le locazioni ultra novennali

Per i contratti che prevedono durate superiori l’articolo di riferimento è il 2923 del  codice civile.

Nel quale si prevede che le locazioni consentite da chi ha subito l’espropriazione sono opponibili all’acquirente se hanno data certa anteriore al pignoramento, alla stregua dell’articolo 1599 cc per un periodo non superiore ai 9 anni dall’inizio della locazione.

A meno che, oltre alla data certa, non vi sia stata anche la  trascrizione del contratto presso i Registri Immobiliari, prevista per le sole locazioni ultra novennali.

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