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Pignoramento

 
Il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al  debitore di  astenersi  da qualunque atto  diretto  a sottrarre alla garanzia del  credito esattamente indicato i  beni che si  assoggettano  all’espropriazione ed i relativi  frutti. La sua  funzione   è  quella di  determinare un  vincolo  di  destinazione su  uno o più  beni individuati  dal  debitore  affinché  essi, una volta liquidati  e cioè trasformati in  denaro, soddisfino il  credito  del  creditore procedente e di  quello dei  creditori eventualmente intervenuti,  rendendo  attuale la responsabilità  patrimoniale generica di  cui  all’articolo 2740  del  codice civile. Il bene pignorato non è  in  regime di indisponibilità  assoluta e non  cessa di  appartenere al  patrimonio  del debitore,  con la conseguenza che l’eventuale atto di  disposizione su  di  esso compiuto  non è  nullo, o in  alcun modo invalido o affetto da inefficacia assoluta ma,  ai  sensi  dell’articolo  2913 del  codice civile, sarà  inopponibile al  creditore procedente e a quelli intervenuti, dovendosi parlare  di inefficacia relativa  degli  atti  di  disposizione  compiuti  sui beni pignorati da parte del  debitore esecutato. Molto  rilevanti  da un punto  di  vista pratico sono le novità  introdotte dalle Legge n. 80  del  2005. Ferma restando  la centralità  dell’ingiunzione,  il nuovo secondo  comma dell’articolo 492 del  codice di  procedura civile ha stabilito che il pignoramento  debba contenere due  requisiti  formali:  l’invito ad eleggere domicilio in comune compreso nel circondario del tribunale, con avvertenza che altrimenti le successive notifiche e comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria e l’avvertimento della facoltà per il debitore di chiedere la conversione del pignoramento. Tale ultima disposizione, dall’indubbia finalità garantistica, si  spiega anche in  considerazione della nuova formulazione del termine finale entro il quale possa essere richiesta la conversione,  la quale non è ammissibile se proposta dopo l’emissione dell’ordinanza che dispone la vendita. Gli ulteriori  commi introdotti dalla Legge n. 80/2005,  come riformata dalla Legge n. 52/06,   hanno finalità  volte ad introdurre meccanismi  di facilitazione della ricerca dei beni  da pignorare da parte del  creditore, prevedendo che l’ufficiale giudiziario quando  constati  che i beni  assoggettati  a pignoramento appaiano insufficienti per la soddisfazione del  creditore procedente, debba invitare il  debitore ad indicare i beni  utilmente pignorabili ed i luoghi in  cui questi si  trovino, ovvero le generalità  dei  terzi  debitori,  con l’avvertimento  delle sanzioni previste per il caso  della  mancata dichiarazione. Sempre nel caso in  cui  non vengano  individuati beni  utilmente pignorabili, introducendo un  procedimento officioso di individuazione dei beni  da pignorare analogo  a quello previsto  nel  sistema francese,  la riforma ha disposto anche che l’ufficiale giudiziario possa  richiedere,  su  istanza del  creditore pignorante, indagini presso l’anagrafe tributaria o  altre banche dati pubbliche. (Riproduzione vietata tutti i  diritti  riservati  Sposatolaw – pubblicato  su  Messaggero ) Per avere maggiori dettagli sul pignoramento attiva un contatto di assistenza online.