Il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione ed i relativi frutti.
La sua funzione è quella di determinare un vincolo di destinazione su uno o più beni individuati dal debitore affinché essi, una volta liquidati e cioè trasformati in denaro, soddisfino il credito del creditore procedente e di quello dei creditori eventualmente intervenuti, rendendo attuale la responsabilità patrimoniale generica di cui all’articolo 2740 del codice civile.
Il bene pignorato non è in regime di indisponibilità assoluta e non cessa di appartenere al patrimonio del debitore, con la conseguenza che l’eventuale atto di disposizione su di esso compiuto non è nullo, o in alcun modo invalido, o affetto da inefficacia assoluta.
Infatti, ai sensi dell’articolo 2913 del codice civile, sarà inopponibile al creditore procedente e a quelli intervenuti, dovendosi parlare di inefficacia relativa degli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati da parte del debitore esecutato.
Molto rilevanti da un punto di vista pratico sono le novità introdotte dalle Legge n. 80 del 2005.
Ferma restando la centralità dell’ingiunzione, il nuovo secondo comma dell’articolo 492 del codice di procedura civile ha stabilito che il pignoramento debba contenere due requisiti formali:
Tale ultima disposizione, dall’indubbia finalità garantistica, si spiega anche in considerazione della nuova formulazione del termine finale entro il quale possa essere richiesta la conversione del pignoramento, la quale non è ammissibile se proposta dopo l’emissione dell’ordinanza che dispone la vendita.
Gli ulteriori commi introdotti dalla Legge n. 80/2005, come riformata dalla Legge n. 52/06, hanno finalità volte ad introdurre meccanismi di facilitazione della ricerca dei beni da pignorare da parte del creditore.
Da qui la previsione che l’ufficiale giudiziario quando constati che i beni assoggettati a pignoramento appaiano insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, debba invitare il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili ed i luoghi in cui questi si trovino, ovvero le generalità dei terzi debitori, con l’avvertimento delle sanzioni previste per il caso della mancata dichiarazione.
Sempre nel caso in cui non vengano individuati beni utilmente pignorabili, introducendo un procedimento officioso di individuazione dei beni da pignorare analogo a quello previsto nel sistema francese, la riforma ha disposto anche che l’ufficiale giudiziario possa richiedere, su istanza del creditore pignorante, indagini presso l’anagrafe tributaria o altre banche dati pubbliche.
Riproduzione vietata tutti i diritti riservati Sposatolaw – pubblicato dall’Avvocato Gianluca Sposato sul quotidiano nazionale Messaggero, per appuntamenti e consulenza telefonica, costi e modalità di prenotazione nell’area Assistenza Legale24h