Chi è trasportato in moto, in automobile, autobus, pullman, taxi, treno e qualsiasi mezzo omologato e riporta lesioni e ferite a seguito di un incidente stradale ha sempre diritto al risarcimento del danno, sia che sia stato causato dal conducente, o meno.
I maggiori problemi che il passeggero deve affrontare quando riporta lesioni fisiche a seguito di un incidente riguardano la quantificazione dei danni e l’inoltro della richiesta di risarcimento alla compagnia di assicurazione responsabile secondo le previsioni normative stabilite dal codice delle assicurazioni private.
La liquidazione dei danni al passeggero terzo trasportato da parte dell’assicurazione può subire una decurtazione fino al 50% dell’importo in base all’entità delle lesioni accertate ove sia dimostrato un concorso di colpa per non avere indossato, per esempio, la cintura di sicurezza, o non essersi sorretto correttamente su mezzi di trasporto pubblico agli appositi sostegni.
E’ fondamentale rivolgersi al migliore avvocato esperto in incidenti stradali con feriti per instaurare la procedura di richiesta danni nei confronti dell’assicurazione in modo corretto e per la completa quantificazione di tutti i danni.
Per danni subiti si intendono sia il danno fisico scaturito dall’incidente stradale, ovvero le lesioni che sono conseguenza dell’incidente (come la frattura di una gamba, o dell’omero, la frattura di un braccio, un trauma cranico, secondo i criteri stabiliti dalla medicina legale), sia il danno morale, ovvero la sofferenza che il danneggiato dall’incidente ha affrontato, sia il danno patrimoniale, ovvero le conseguenze dell’incidente nella sfera lavorativa del danneggiato.
In caso di incidente che coinvolge un treno, di una strage ferroviaria e di trasporto a titolo oneroso, il vettore risponde solidalmente con la compagnia di assicurazione per i danni arrecati al passeggero che abbia riportato lesioni, o abbia perso la vita a causa dell’incidente avvenuto durante il trasporto per collisione, sbandamento, fuoriuscita dai binari per elevata velocità, o mancata manutenzione del tratto ferroviario.
Per quanto concerne gli incidenti su rotaie, per attraversamento, la ricerca delle cause e delle responsabilità è fondamentale per la determinazione del grado di colpa e la corretta instaurazione della procedura di risarcimento danni, a prescindere dall’azione penale.
Il passeggero trasportato che abbia riportato lesioni e sia rimasto ferito durante la tratta ferroviaria percorsa, per es. a causa della chiusura improvvisa dello sportello di salita e discesa, di una frenata brusca durante il viaggio o per altri comportamenti riconducibili a responsabilità del vettore, deve denunciarne immediatamente l’accaduto al personale ferroviario e conservare il biglietto di viaggio ai fini di fornire dimostrazione dell’accaduto.
Deve inoltre dimostrare l’esistenza dei danni fisici riportati a seguito del viaggio in treno, per esempio presentando la certificazione delle lesioni che sono conseguenza dell’incidente ferroviario rilasciata dal Pronto Soccorso.
Il vettore, per contro, è tenuto a dare eventualmente dimostrazione che l’incidente ed i danni riportati dal passeggero sono conseguenza diretta attribuibile esclusivamente a imperizia, imprudenza e negligenza del passeggero.
Il passeggero trasporto su un autobus o pullman, essendo il viaggio a titolo oneroso e non di cortesia – indipendentemente dal fatto che il servizio sia gestito da un ente pubblico o da un privato – ai sensi dell’articolo 1678 del Codice civile, è soggetto alla disciplina della responsabilità contrattuale, poiché il vettore si obbliga dietro corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro, a prescindere dal fatto che il trasporto sia eseguito con i propri mezzi, o con mezzi altrui, rilevando la circostanza solo ai fini della responsabilità solidale.
Il passeggero che abbia riportato ferite e lesioni personali a seguito di un incidente durante il trasporto su un autobus o un pullman – a causa di una frenata brusca, di una ripartenza improvvisa, della chiusura dello sportello durante la fase di salita o di discesa, o di un incidente stradale – deve dimostrare che si trovava sul mezzo di trasporto nel momento durante il quale è avvenuto l’episodio che gli ha procurato dei danni. Su di lui non ricade l’onere della prova del fatto accaduto, ossia della responsabilità del sinistro.
Al fine di ottenere il risarcimento del danno, il passeggero che sia rimasto ferito durante il trasporto deve denunciare immediatamente l’accaduto al conducente o al personale di bordo, affinché venga aperta la pratica del sinistro. Deve inoltre documentare l’entità delle lesioni riportate quali conseguenza diretta dell’incidente, generalmente attraverso il possesso di certificati medici, rilasciati per esempio dal Pronto Soccorso.
I tecnicismi della materia legale che regola gli incidenti di questo tipo e la difficoltà di individuare correttamente i responsabili dell’incidente che ha procurato danni fisici al passeggero trasportato implica necessariamente di essere assistiti fin da subito da un avvocato con molti anni di esperienza in materia di risarcimento danni da circolazione stradale.
Nel caso in cui si sia verificato un incidente stradale con un passeggero a bordo, quest’ultimo è escluso da qualsiasi responsabilità, dal momento che non è tenuto a conoscere e a rispettare le norme contenute nel Codice della strada e ovviamente non è alla guida del mezzo.
Se ha subito danni, il passeggero può chiedere il risarcimento senza accollarsi l’onere di dimostrare di chi è la colpa dell’incidente. Al fine di ottenere una liquidazione da parte dell’assicurazione deve però dimostrare che nel momento del sinistro si trovava all’interno dell’autovettura e certificare la gravità dei danni subiti.
Come già ricordato sopra, questa distinzione è fondamentale ai fini dell’ottenimento del risarcimento. Si ricorda che anche per il passeggero è obbligatorio indossare la cintura di sicurezza, in base all’art. 172 del Codice della strada.
Il conducente è responsabile del comportamento dei passeggeri che trasporta, pertanto anche di quelli che non indossano la cintura di sicurezza, ai quali pertanto deve intimare di indossarla.
Richiesta da inviare alla compagnia assicuratrice
Indipendentemente dal fatto che a causare l’incidente sia stato il conducente dell’autovettura sulla quale viaggiava oppure del veicolo con il quale si è avuto l’incidente, il passeggero trasportato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti alla compagnia che assicurava l’autovettura sulla quale era a bordo.
Oltre alle generalità del persona danneggiata a causa del sinistro stradale, nella richiesta di risarcimento da indirizzare alla compagnia di assicurazione vanno indicate con la massima precisione possibile le circostanze e la dinamica con le quali è avvenuto l’incidente, la gravità dei danni fisici subiti, le attestazioni mediche delle lesioni. Inoltre, nel caso di incidente stradale mortale, è necessario allegare il certificato di stato di famiglia.
La compagnia di assicurazione alla quale è stata inviata la richiesta di risarcimento per danni fisici deve rispondere entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta e motivare l’eventuale non accoglimento della richiesta di risarcimento. Questo termine temporale di risposta da parte dell’Assicurazione si riduce a 60 giorni nel caso in cui il risarcimento riguarda soltanto danni alle cose.
Successivamente alla richiesta inviata, la Compagnia di assicurazione inizia la valutazione del caso e può richiedere una visita medico-legale presso una struttura di sua fiducia, che comunque il danneggiato può rifiutare.
Se l’Assicurazione non è molto incline ad accettare la richiesta di risarcimento, può iniziare una contrattazione sull’offerta proposta dalla Compagnia, che può risultare molto minore rispetto a quanto previsto che si potesse ottenere come risarcimento economico.
Per questo motivo è fondamentale che il danneggiato affidi la procedura per l’ottenimento di un giusto risarcimento a un avvocato esperto in incidenti stradali che hanno causato danni a un passeggero trasportato.
Lo studio legale dell’ Avv. Gianluca Sposato è la scelta migliore per tutelare i propri diritti e vedersi riconoscere il massimo risarcimento del danno per l’incidente stradale quando si è trasportati.
Il nostro studio presta assistenza legale ai passeggeri ed ai terzi trasportati per tutelare pienamente i loro diritti ai fin i risarcitori. Il nostro lavoro è supportato da quello di medici legali di primissimo livello e fama nazionale con cui abbiamo un consolidato rapporto di lavoro da oltre un ventennio.
Il cliente terzo trasportato che si rivolge al nostro studio non deve anticipare alcun costo, tutte le spese sono a nostro carico.