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Incidente al passeggero trasportato

Cosa fare per richiedere il risarcimento per danni come passeggero trasportato

I diritti del trasportato

Chi  è trasportato in moto,  in automobile,  autobus, pullman, taxi, treno e qualsiasi  mezzo omologato e riporta lesioni  e ferite a seguito di un  incidente stradale ha sempre diritto  al  risarcimento  del danno, sia che sia stato  causato dal  conducente, o  meno.

I maggiori problemi che il passeggero  deve affrontare quando  riporta lesioni fisiche a seguito  di un incidente riguardano  la quantificazione dei danni e l’inoltro della richiesta di  risarcimento alla compagnia di  assicurazione responsabile secondo le previsioni normative stabilite dal  codice delle assicurazioni private.

Il risarcimento del danno subito

La liquidazione dei danni  al passeggero terzo  trasportato  da parte dell’assicurazione può subire una decurtazione fino  al  50% dell’importo in base all’entità  delle lesioni  accertate ove sia dimostrato un  concorso  di  colpa per non  avere indossato, per esempio, la cintura di  sicurezza, o  non  essersi  sorretto  correttamente su mezzi  di  trasporto  pubblico  agli  appositi  sostegni.

E’ fondamentale rivolgersi  al  migliore avvocato esperto in incidenti  stradali  con feriti per instaurare la procedura di  richiesta danni nei  confronti dell’assicurazione  in modo  corretto e per la  completa quantificazione di  tutti i danni.

Per danni subiti si intendono sia il danno fisico scaturito  dall’incidente stradale,  ovvero le lesioni che sono  conseguenza dell’incidente (come la frattura di una gamba, o  dell’omero,  la frattura di un  braccio, un trauma cranico,  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla medicina legale),  sia il  danno morale, ovvero  la sofferenza che il danneggiato  dall’incidente ha affrontato,  sia il  danno  patrimoniale, ovvero  le conseguenze dell’incidente nella sfera lavorativa del danneggiato.

Il passeggero trasportato in treno

In caso di incidente che coinvolge un treno, di una strage ferroviaria e di trasporto a titolo oneroso, il vettore risponde solidalmente con la compagnia di  assicurazione per i  danni  arrecati  al passeggero che abbia  riportato lesioni, o abbia perso la vita a causa dell’incidente avvenuto durante il trasporto per collisione,  sbandamento,  fuoriuscita dai  binari per elevata velocità, o mancata manutenzione del tratto ferroviario.

Per quanto concerne gli incidenti su rotaie,  per attraversamento,  la ricerca delle cause e delle responsabilità è fondamentale per la determinazione del grado di  colpa e la corretta instaurazione della procedura di risarcimento danni,  a prescindere dall’azione penale.

Cosa fare per ottenere il risarcimento per danni subiti viaggiando in treno

Il passeggero trasportato che abbia riportato lesioni  e sia rimasto  ferito durante la tratta ferroviaria percorsa, per es. a causa della chiusura improvvisa dello sportello di salita e discesa, di una frenata brusca durante il viaggio o per altri  comportamenti  riconducibili  a responsabilità  del  vettore,  deve denunciarne immediatamente l’accaduto  al personale ferroviario  e conservare il biglietto  di viaggio ai  fini  di  fornire dimostrazione dell’accaduto.

Deve inoltre dimostrare l’esistenza dei  danni fisici riportati  a seguito del viaggio in treno, per esempio presentando la certificazione delle lesioni che sono conseguenza dell’incidente ferroviario rilasciata dal Pronto  Soccorso.

Il vettore, per contro, è  tenuto  a dare eventualmente dimostrazione che l’incidente ed i danni  riportati dal passeggero sono  conseguenza diretta attribuibile esclusivamente a imperizia, imprudenza e negligenza del passeggero.

Il passeggero trasportato in pullman

Il passeggero trasporto  su un autobus o pullman, essendo il viaggio  a titolo oneroso  e non di  cortesia – indipendentemente dal fatto  che il  servizio  sia gestito  da un ente pubblico o da un privato – ai sensi dell’articolo 1678 del Codice civile, è soggetto alla disciplina della responsabilità  contrattuale,  poiché il vettore si obbliga dietro corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro, a prescindere dal fatto che il  trasporto sia eseguito con i propri mezzi,  o con mezzi altrui,  rilevando  la circostanza solo  ai  fini  della responsabilità  solidale.

Cosa fare per ottenere il risarcimento per danni subiti viaggiando in autobus

Il passeggero  che abbia riportato ferite e lesioni personali  a seguito  di un incidente durante il trasporto  su un autobus o un pullman – a causa di una frenata brusca, di una ripartenza improvvisa, della chiusura dello  sportello durante la fase di  salita o di discesa,  o di un incidente stradale – deve dimostrare che si trovava sul mezzo di trasporto nel momento durante il quale è avvenuto l’episodio che gli ha procurato dei danni. Su di lui non  ricade l’onere della prova del  fatto  accaduto, ossia  della responsabilità del  sinistro.

Al  fine di ottenere il  risarcimento  del  danno,  il passeggero  che sia rimasto  ferito  durante il trasporto deve denunciare immediatamente l’accaduto al conducente o al personale di  bordo, affinché venga aperta la pratica del sinistro. Deve inoltre documentare l’entità delle lesioni  riportate quali  conseguenza diretta dell’incidente, generalmente attraverso il possesso di certificati medici, rilasciati per esempio dal Pronto Soccorso.

Farsi assistere da un legale con una lunga esperienza

I tecnicismi  della materia legale che regola gli incidenti di questo tipo e la difficoltà di individuare correttamente i  responsabili dell’incidente che ha procurato danni fisici al passeggero trasportato implica necessariamente di  essere assistiti fin da subito da un avvocato con molti  anni  di  esperienza in materia di  risarcimento  danni  da circolazione stradale.

Il passeggero trasportato in automobile

Nel caso in cui si sia verificato un incidente stradale con un passeggero a bordo, quest’ultimo è escluso da qualsiasi responsabilità, dal momento che non è tenuto a conoscere e a rispettare le norme contenute nel Codice della strada e ovviamente non è alla guida del mezzo.

Se ha subito danni, il passeggero può chiedere il risarcimento senza accollarsi l’onere di dimostrare di chi è la colpa dell’incidente. Al fine di ottenere una liquidazione da parte dell’assicurazione deve però dimostrare che nel momento del sinistro si trovava all’interno dell’autovettura e certificare la gravità dei danni subiti.

Passeggero con o senza cintura di sicurezza

Come già ricordato sopra, questa distinzione è fondamentale ai fini dell’ottenimento del risarcimento. Si ricorda che anche per il passeggero è obbligatorio indossare la cintura di sicurezza, in base all’art. 172 del Codice della strada.

Il conducente è responsabile del comportamento dei passeggeri che trasporta, pertanto anche di quelli che non indossano la cintura di sicurezza, ai quali pertanto deve intimare di indossarla.

Come richiedere il risarcimento in qualità di passeggero trasportato


Richiesta da inviare alla compagnia assicuratrice

Indipendentemente dal fatto che a causare l’incidente sia stato il conducente dell’autovettura sulla quale viaggiava oppure del veicolo con il quale si è avuto l’incidente, il passeggero trasportato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti alla compagnia che assicurava l’autovettura sulla quale era a bordo.

Cosa scrivere nella richiesta di risarcimento

Oltre alle generalità del persona danneggiata a causa del sinistro stradale, nella richiesta di risarcimento da indirizzare alla compagnia di assicurazione vanno indicate con la massima precisione possibile le circostanze e la dinamica con le quali è avvenuto l’incidente, la gravità dei danni fisici subiti, le attestazioni mediche delle lesioni. Inoltre, nel caso di incidente stradale mortale, è necessario allegare il certificato di stato di famiglia.

La compagnia di assicurazione alla quale è stata inviata la richiesta di risarcimento per danni fisici deve rispondere entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta e motivare l’eventuale non accoglimento della richiesta di risarcimento. Questo termine temporale di risposta da parte dell’Assicurazione si riduce a 60 giorni nel caso in cui il risarcimento riguarda soltanto danni alle cose.

Affidarsi a un avvocato esperto

Successivamente alla richiesta inviata, la Compagnia di assicurazione inizia la valutazione del caso e può richiedere una visita medico-legale presso una struttura di sua fiducia, che comunque il danneggiato può rifiutare.

Se l’Assicurazione non è molto incline ad accettare la richiesta di risarcimento, può iniziare una contrattazione sull’offerta proposta dalla Compagnia, che può risultare molto minore rispetto a quanto previsto che si potesse ottenere come risarcimento economico.

Per questo motivo è fondamentale che il danneggiato affidi la procedura per l’ottenimento di un giusto risarcimento a un avvocato esperto in incidenti stradali che hanno causato danni a un passeggero trasportato.

Lo studio legale dell’ Avv. Gianluca Sposato è la scelta migliore per tutelare i propri  diritti e vedersi  riconoscere il  massimo  risarcimento  del  danno per l’incidente stradale quando  si  è  trasportati.

Assistenza legale senza spese anticipate

Il nostro  studio presta assistenza legale ai  passeggeri  ed ai terzi  trasportati per tutelare pienamente i loro  diritti  ai  fin i risarcitori. Il nostro  lavoro è  supportato  da quello  di medici  legali  di primissimo livello  e fama nazionale con  cui  abbiamo un  consolidato rapporto  di  lavoro da oltre un ventennio.

Il cliente terzo trasportato  che si  rivolge al nostro  studio non deve anticipare alcun  costo,  tutte le spese sono  a nostro  carico.