La rappresentazione ereditaria è prevista dall’art. 467 del codice civile e opera in linea retta a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e in linea collaterale, in favore dei discendenti dei fratelli e/o delle sorelle del de cuius, riconoscendo ai discendenti legittimi, o naturali dell’erede di subentrare al posto del proprio ascendente che non possa, perché per esempio pre morto ovvero morto prima della chiamata all’eredità, o abbia rinunciato all’eredità.
L’istituto della rappresentazione in ambito successorio consegue il chiaro intento nel nostro ordinamento giuridico di privilegiare i familiari del rappresentato, attribuendo maggiore tutela e rilevanza giuridica alla sua famiglia, nei casi in cui l’erede sia deceduto prima della dichiarazione di successione.
La finalità che il legislatore ha inteso perseguire attraverso la tutela giuridica concessa ai beneficiari è quella di presumere che il defunto, se avesse saputo che il rappresentato non avrebbe potuto, o voluto accettare l’eredità, avrebbe disposto a favore dei discendenti di quest’ultimo.
La rappresentazione permette, pertanto, ai discendenti di subentrare all’eredità del loro ascendente che, in quanto legittimario, non può essere pretermesso dall’asse ereditario del de cuius, neanche per volontà testamentaria, come invece nell’ipotesi regolata dall’articolo 688 del codice civile che prevede per il testatore la di potere sostituire all’erede istituito altra persona, per il caso che il primo non sia in condizione, o non voglia accettare l’eredità.
I discendenti che possono agire in rappresentazione sono i figli del defunto, nonché i fratelli e le sorelle dello stesso, tenuto conto che i figli adottivi hanno gli stessi diritti di quelli naturali.
Anche i nipoti hanno diritto di agire per rappresentazione, in virtù di quanto disposto dagli articoli 467 e 468 del codice civile, esercitando il diritto di subentrare nella quota di eredità che sarebbe spettata ai loro genitori, figli del “de cuius”, ai sensi dell’articolo 581 del codice civile.
E’ importante chiarire che soltanto la categoria di eredi elencati nell’articolo 467 possono agire in rappresentazione, mentre per quanto attiene alla successione dell’ erede premorto, o che non possa, o voglia accettare l’eredità, occorre tenere presente che la norma non si applica al coniuge superstite, ai sensi dell’articolo 468 del codice civile.
Così, per esempio, può agire in rappresentazione il figlio del genitore che abbia rinunciato, o sia morto, prima dei sui genitori, accettando in tal modo l’eredità dei nonni
La rappresentazione ereditaria opera non solo nella successione legittima ( quando non c’è un testamento ), ma anche nella successione testamentaria, quando il testatore non ha provveduto diversamente, nel caso in cui il designato all’eredità non possa, o non voglia accettare l’eredità, o il legato, sempre che non si tratti di legato relativo ad usufrutto, diritto di abitazione, o altro diritto di natura personale.
In tal modo se il testatore, per esempio, ha designato come suo erede un fratello, o un nipote e questi non vuole, o non può accettare l’eredità, il diritto di subentrare nell’asse ereditario del de cuius può essere esercitato dal suo discendente, il quale può agire, ai sensi dell’articolo 467, in rappresentazione.
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