Via flaminia 466

00191 Roma

+39 06 321 7639

Per appuntamenti

Lun - Ven : 9:00 - 18:30

Disponibilità per appuntamenti

Rappresentazione ereditaria

Avvocato esperto in Rappresentazione ereditaria

Indice

Cos’è la rappresentazione ereditaria?

La rappresentazione ereditaria si ha quando un erede può agire al posto di un altro erede.

Ciò è possibile solo per i discendenti dei figli, o del fratello premorto del de cuius.

La norma si  applica anche nel caso in cui il chiamato all’eredità abbia rinunciato, non possa accettare l’eredità, o quando è stato nominato nel testamento.

L’istituto della rappresentazione nell’eredità consegue il chiaro intento nel nostro ordinamento giuridico di privilegiare i familiari del rappresentato.

In tal modo si attribuisce maggiore tutela e rilevanza giuridica alla  famiglia all’erede premorto, nei casi in cui l’erede sia deceduto prima della dichiarazione di successione.

Qual’é la finalità che il legislatore ha inteso perseguire attraverso la rappresentazione ereditaria con la tutela giuridica concessa ai beneficiari?

E’ quella di presumere che il defunto, se avesse saputo che il rappresentato non avrebbe potuto, o voluto accettare l’eredità, avrebbe disposto a favore dei discendenti di quest’ultimo.

La norma permette ai discendenti di subentrare all’eredità del loro ascendente ed opera in favore del legittimario, che non può essere mai pretermesso dall’asse ereditario del de cuius.

Quando si ha la rappresentazione ereditaria?

L’ articolo 467 del codice civile riconosce ai discendenti legittimi, o naturali, dell’erede di subentrare al posto del proprio ascendente.

Può capitare che un erede legittimario, non potendo mai essere escluso dall’asse ereditario, non voglia, o non possa accettare l’eredità, o che vi rinunci.

Quando la quota ereditaria sarebbe spettata all’erede morto prima della chiamata all’eredità, o l’erede vi abbia rinunciato, opera la rappresentazione.

In tal caso hanno diritto a subentrare ed essere chiamati all’eredità per rappresentazione i discendenti in linea retta e collaterale.

Rappresentazione nella successione legittima

La rappresentazione ereditaria nella successione legittima si verifica quando un discendente, figlio o nipote, può agire al posto di un ascendente, o di un legittimario, rivendicandone i diritti.

Nella successione legittima gli eredi che possono succedere per rappresentazione sono soltanto i discendenti dei figli, dei fratelli o delle sorelle del defunto.

Rappresentazione nella successione testamentaria

La rappresentazione si può avere anche nella successione testamentaria, come previsto dal secondo comma dell’articolo 467 del codice civile.

Il testatore può escludere che la rappresentazione operi in caso di morte anticipata del chiamato all’eredità, o di sua rinuncia, o nominare un altro erede.

In altre parole chi fa testamento, prevendendo il caso di premorienza dell’erede, o di sua rinuncia, può escludere che si faccia ricorso alla rappresentazione ereditaria.

Il testatore che preveda il caso di premorienza di uno dei legittimari può decidere di nominare erede una persona diversa cui attribuire la relativa quota, impedendo che operi la rappresentazione.

Diversamente, se il testatore ha designato come suo erede un un nipote e questi non vuole, o non può accettare l’eredità, cosa succede?

Il diritto di subentrare nell’asse ereditario del de cuius può essere esercitato dal suo discendente, il quale può agire, ai sensi dell’articolo 467 del codice civile, in rappresentazione.

Come opera la rappresentazione ereditaria?

La rappresentazione ereditaria opera sia in linea retta che collaterale.

La rappresentazione opera in linea retta in favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto.

La rappresentazione opera in linea collaterale in favore dei discendenti dei fratelli e/o delle sorelle del de cuius.

Quali eredi possono agire in rappresentazione?

I discendenti che possono agire in rappresentazione sono i figli del defunto, nonché i fratelli e le sorelle dello stesso.

I figli adottivi hanno gli stessi diritti di quelli naturali.

Anche i nipoti hanno diritto ad agire in rappresentazione in virtù di quanto disposto dagli articoli 467 e 468 del codice civile.

I nipoti esercitano il diritto di subentrare nella quota di eredità che sarebbe spettata ai loro genitori, ovvero i figli del “de cuius”, ai sensi dell’articolo 581 del codice civile.

Così può agire in rappresentazione il figlio del genitore che abbia rinunciato, o sia morto, prima dei sui genitori.

E’ importante chiarire che soltanto la categoria di eredi elencati nell’articolo 467 possono agire in rappresentazione.

Mentre per quanto attiene la successione dell’erede premorto, o che non possa, o voglia accettare l’eredità, la norma non si applica al coniuge superstite, ai sensi dell’articolo 468 del codice civile.

Erede premorto e rappresentazione ereditaria

Il caso più frequente al quale si ricorre alla rappresentazione ereditaria è quello dell’erede premorto.

Ciò si verifica quando il figlio muore prima del padre e della madre.

Affinché si abbia rappresentazione nel caso di erede premorto bisogna tenere presente che:

  • solo i discendenti dei figli, dei fratelli e delle sorelle, che siano premorti, possono succedere per rappresentazione.
  • la rappresentazione opera all’infinito ma solo quando il primo  chiamato è figlio, fratello o sorella del de cuius.

Quando è esclusa la rappresentazione ereditaria?

L’istituto della rappresentazione ereditaria può essere esclusa e non si applica se è stato espressamente previsto nel testamento, a norma dell’articolo 688 del codice civile.

In tal caso, quando si apre la successione testamentaria, si attribuisce pieno potere alla volontà del de cuis e opera una deroga all’istituto della rappresentazione ereditaria.

Chi fa testamento può decidere di nominare un altro erede nel caso in cui l’istituito non possa, o non voglia, accettare l’eredità, o il legato, senza che gli succeda per rappresentazione il chiamato diretto.

In presenza di testamento che esclude la possibilità di ricorrere alla rappresentazione ereditaria, la volontà testamentaria prevale sulla disposizione di legge, parlandosi di sostituzione ordinaria.

La rappresentazione ereditaria non si applica al legato di usufrutto, di uso, di abitazione e alimenti che non sono trasmissibili agli eredi.

Rappresentazione ereditaria e scelta dell’avvocato

Lo Studio Legale Sposato, dal 1949, si è distinto come studio legale specializzato in diritto ereditario in ambito nazionale per eredità di particolare importanza e valore.

Lo Studio opera su tutto il territorio nazionale con consulenza e assistenza legale altamente tecnica e specializzata nel diritto successorio.

L’ Avvocato Gianluca Sposato, dell’ ISLE Istituto per la Documentazione e gli Studi LegislativiPresidente dell’Esame di Stato per Avvocato a Roma, segue personalmente tutti i casi.