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Rappresentazione ereditaria

Avvocato esperto in Rappresentazione ereditaria

La rappresentazione ereditaria è prevista dall’art. 467 del codice civile e opera in linea retta a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e in linea collaterale, in favore dei discendenti dei fratelli e/o delle sorelle del de cuius, riconoscendo ai discendenti legittimi, o naturali dell’erede di subentrare al posto del proprio ascendente che non possa, perché per esempio pre morto ovvero morto prima della chiamata all’eredità,  o abbia rinunciato all’eredità.

Cos’è la rappresentazione nell’eredità?

L’istituto della rappresentazione in  ambito successorio consegue il chiaro intento nel nostro ordinamento giuridico di privilegiare i familiari del rappresentato, attribuendo maggiore tutela e rilevanza giuridica alla sua famiglia, nei casi in  cui  l’erede sia deceduto prima della dichiarazione di successione.

La finalità che il legislatore ha inteso perseguire attraverso la tutela giuridica concessa ai beneficiari è quella di presumere che il defunto, se avesse saputo che il rappresentato non avrebbe potuto, o voluto accettare l’eredità, avrebbe disposto a favore dei discendenti di quest’ultimo.

La rappresentazione permette, pertanto, ai discendenti di subentrare all’eredità del loro ascendente che, in quanto legittimario, non può essere pretermesso dall’asse ereditario del de cuius, neanche per volontà testamentaria, come invece nell’ipotesi regolata dall’articolo  688  del  codice civile che prevede per il  testatore la di potere sostituire all’erede istituito altra persona, per il caso che il primo non sia in condizione,  o non  voglia accettare l’eredità.

Quali  sono  gli  eredi  che possono  agire in rappresentazione?

I discendenti che possono agire in rappresentazione sono i figli del defunto, nonché i fratelli e le sorelle dello stesso, tenuto conto che i figli adottivi hanno gli stessi  diritti  di  quelli naturali.

Anche i nipoti hanno diritto di agire per rappresentazione, in  virtù di  quanto  disposto  dagli articoli 467 e 468 del codice civile, esercitando il  diritto di subentrare nella quota di eredità che sarebbe spettata ai loro genitori, figli del “de cuius”, ai sensi dell’articolo 581 del codice civile.

E’ importante chiarire che soltanto la categoria di eredi elencati nell’articolo 467 possono agire in rappresentazione, mentre per quanto attiene alla successione dell’ erede premorto, o  che non  possa, o voglia accettare l’eredità, occorre tenere presente che la norma non si applica al coniuge superstite, ai sensi dell’articolo 468 del  codice civile.

Così, per esempio, può agire in rappresentazione il figlio del genitore che abbia rinunciato, o sia morto, prima dei sui genitori, accettando in tal modo l’eredità  dei  nonni

Rappresentazione nella successione testamentaria

La rappresentazione ereditaria opera non solo nella successione legittima  ( quando non c’è un testamento ), ma anche nella successione testamentaria, quando il testatore non ha provveduto diversamente,  nel caso in cui il  designato all’eredità non possa, o non voglia accettare l’eredità, o il legato, sempre che non si tratti di legato relativo ad usufrutto, diritto  di  abitazione, o altro diritto di natura personale.

In tal modo se il testatore, per esempio, ha designato come suo erede un fratello, o un nipote e questi non vuole, o non può accettare l’eredità, il diritto di subentrare nell’asse ereditario del de cuius può essere esercitato dal suo  discendente, il quale può agire, ai sensi dell’articolo  467, in rappresentazione.

Avvocato specializzato per casi di rappresentazione ereditaria

Sposatolaw, fin dal 1949, fornisce consulenza e assistenza in materia di rappresentazione ereditaria per clienti che debbano  accettare l’eredità su tutto il territorio nazionale, nonché per compendi ereditari e patrimonio ereditario  con  eredi  anche all’estero

L’Avvocato Gianluca Sposato, esperto in  diritto ereditario,  tutela gli eredi pretermessi che debbano rivendicare i loro diritti attraverso l’istituto della rappresentazione ereditaria, gestendo i rapporti giuridici con le altre parti coinvolte, valutando i presupposti, le casistiche e gli ambiti di applicazione della rappresentazione ereditaria, al  fine di  conseguire accordi  e transazioni ereditarie.

Grazie alla nostra esperienza e professionalità, trattando esclusivamente la materia, garantiamo nella stragrande maggioranza dei casi, evitando di  instaurare un lungo  e costoso contenzioso giuridico,  accordi di  divisione ereditaria consensuali,  tutelando  sempre gli interessi degli  eredi in modo ottimale e tempi rapidi.