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Danno patrimoniale

Il danno patrimoniale consiste nella lesione di un interesse patrimoniale, sia in termini di diminuzione del patrimonio (c.d. “danno emergente” ), sia in termini di mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (c.d. “lucro cessante”); mentre il danno non patrimoniale include, invece, tutti i pregiudizi non immediatamente quantificabili economicamente, quali la sofferenza interiore, l’invalidità fisica e psichica, il peggioramento della qualità della vita di una persona.

Il danno patrimoniale viene, pertanto,  comunemente definito  come atipico, sul presupposto del principio generale dettato  dall’art. 2043 del  cod.  civ.,  essendo  sufficiente per il suo  risarcimento un danno ingiusto, ovvero  la lesione di un  diritto, o di un interesse protetto.

Il primo problema da affrontare in tema di  danno, ai  fini  della sua risarcibilità, riguarda il  nesso  di  causalità: i danni – ai sensi dell’art. 1223 c. c. – sono risarcibili se costituiscono la conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento verificatosi.

Il danno  emergente è il danno  che comporta una immediata diminuzione patrimoniale. Esistono due tipologie di risarcimento del danno emergente: il risarcimento per equivalente, che consiste nell’attribuzione al danneggiato di una somma di danaro, il cui scopo è quello di compensare il valore del bene distrutto, senza, però, ripristinare la situazione antecedente all’accadimento; il risarcimento in forma specifica, mezzo attraverso il quale il danneggiato ottiene la reintegra del bene della vita distrutto o della situazione giuridica lesa, in modo tale che venga ripristinata la situazione preesistente all’atto illecito.

Il lucro cessante è il guadagno che il soggetto colpito dall’illecito avrebbe potuto conseguire e che, invece, a causa dell’evento dannoso sofferto, non ha potuto realizzare. Ai sensi dell’art. 2056 secondo comma cod. civ. il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso. La quantificazione del mancato guadagno, infatti, non può essere accertata, differentemente da quella relativa al danno emergente. Per questo motivo, il legislatore ha previsto che il giudice possa, solo dopo che la vittima abbia provato l’esistenza quantomeno del danno emergente, valutare con equo apprezzamento l’entità del lucro cessante, ossia del così definito mancato guadagno e, quindi, conferirgli un valore economico.