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Danno patrimoniale

Indice

Cosa è il danno patrimoniale?

Il danno patrimoniale consiste nella lesione di un interesse patrimoniale e di un danno risarcibile.

All’interno di questa categoria bisogna distinguere due distinte ipotesi di risarcimento:

  1. sia in termini di diminuzione del patrimonio (c.d. “danno emergente” ),
  2. sia in termini di mancato guadagno determinato dal fatto dannoso (c.d. “lucro cessante”).

Pertanto attiene esclusivamente alla sfera economica del danneggiato, a differenza del danno non patrimoniale.

Quest’ultimo include, invece, tutti i pregiudizi non immediatamente quantificabili economicamente, quali la sofferenza interiore, l’invalidità fisica e psichica, il peggioramento della qualità della vita.

Quando spetta il danno patrimoniale?

Il danno al patrimonio del danneggiato viene comunemente definito come atipico.

Ciò sul presupposto del principio generale dettato dall’art. 2043 del codice civile, essendo sufficiente per il suo risarcimento un danno ingiusto, ovvero la lesione di un diritto, o interesse protetto.

Il primo problema da affrontare in tema di risarcimento del danno riguarda sempre il nesso di causalità.

I danni, ai sensi dell’art. 1223 del codice civile, sono risarcibili se costituiscono la conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento verificatosi.

Pertanto il danneggiato è tenuto a fornire la prova sia del fatto storico che dell’entità del danno patrimoniale lamentato.

In relazione alla prova del danno patrimoniale, la legge consente il ricorso alle presunzioni semplici ai sensi dell’ articolo 2727 del codice civile, potendo il giudice trarre conseguenze dal fatto noto per risalire a fatto ignorato.

Il danno emergente, risarcimento per equivalente e in forma specifica

Il danno emergente è il danno che comporta una immediata diminuzione del patrimonio del soggetto leso.

Esistono due tipologie di risarcimento del danno emergente:

  1. il risarcimento per equivalente
  2. il risarcimento in forma specifica

Il risarcimento per equivalente consiste nell’attribuzione al danneggiato di una somma di danaro.

La finalità è quello di compensare il valore del bene distrutto, senza, però, ripristinare la situazione antecedente all’accadimento.

Il risarcimento in forma specifica, è il mezzo attraverso il quale il danneggiato ottiene la reintegra del bene distrutto o della situazione giuridica lesa.

In tale modo la finalità è quella che venga ripristinata la situazione preesistente all’atto illecito.

Il lucro cessante e l’equo apprezzamento 

Il lucro cessante è il guadagno che il soggetto colpito dall’illecito avrebbe potuto conseguire e che, invece, a causa dell’evento dannoso sofferto, non ha potuto realizzare.

Ai sensi dell’art. 2056 secondo comma del codice civile il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

La quantificazione del mancato guadagno, infatti, non può essere accertata, differentemente da quella relativa al danno emergente.

Tuttavia, il danno da lucro cessante, per consolidato orientamento  giurisprudenziale (Cassazione civile n. 10750/2020) è risarcibile anche su prova indiziaria, non necessitando necessariamente di una prova documentale.

Questo significa che il lucro cessante deve essere risarcito quando il creditore avrebbe conseguito un vantaggio se l’illecito non fosse stato commesso, sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, che possono fornire prova indiziaria.

Come provare il danno patrimoniale?

Il danno al patrimonio deve essere provato attraverso documentazione che comprovi il mancato guadagno e/o la riduzione della capacità lavorativa.

Nel caso di menomazione della capacità lavorativa la dichiarazione dei redditi del danneggiato costituisce il parametro di riferimento per il relativo computo.

Per questo motivo il giudice, solo dopo che il danneggiato ha provato l’esistenza del danno emergente, può valutare con equo apprezzamento l’entità del lucro cessante.

Ossia del così definito mancato guadagno e, quindi, conferirgli un valore economico, in via del tutto equitativa.

Se da un lato la documentazione prodotta da chi ha avuto un danno risulta fondamentale per determinare l’entità del danno emergente, maggiori problemi  sorgono per il  lucro cessante.

Il ricorso alle presunzioni legali per il mancato guadagno che l’evento lesivo ha causato, deve essere sempre supportato da attività probatoria che consenta di potere risalire dal fatto noto al fatto ignorato.

Calcolo del danno patrimoniale

Il calcolo del danno patrimoniale è un’operazione complessa, in considerazione di tutte le sue componenti e variabili.

Se pensiamo a chi ha perso la capacità di guadagno è inevitabile considerare che il danneggiato lavorando di meno, guadagna di meno e versa meno contributi pensionistici.

Con la conseguenza che, se andrà in pensione, avrà un trattamento pensionistico minore rispetto a quello di cui avrebbe beneficiato se avesse conservata integra la sua capacità di guadagno.

Il calcolo del danno patrimoniale per la menomazione della capacità lavorativa tiene conto di tre parametri.

Il primo parametro è dato dal danno biologico, o meglio dall’incidenza del danno biologico sulla capacità di produrre reddito, dunque, si tiene conto del punteggio di invalidità permanente che incide sulla capacità lavorativa.

Il secondo parametro è dato dall’età del danneggiato e, di conseguenza, dalla durata del periodo di menomazione della capacità di produrre reddito.

Infine, il terzo elemento da considerare è il reddito del danneggiato  precedente all’evento lesivo, da prendere come riferimento, o in mancanza il triplo della pensione sociale.

Dunque si moltiplica il reddito del danneggiato per il coefficiente di capitalizzazione per il punteggio di invalidità permanente che incide sulla capacità di produrre reddito.

Avvocato per risarcimento del danno patrimoniale

Dati i tecnicismi e le difficoltà di provare il danno patrimoniale, soprattutto nel caso  del lucro cessanteperdita di chances, per chi ha avuto un grave danno finanziario la scelta dell’Avvocato è fondamentale.

L’Avvocato esperto in danno patrimoniale, oltre ad essere specializzato nella materia della responsabilità civile e del risarcimento del danno, ha capacità  di  analisi finanziaria e revisione contabile.

L’Avvocato Gianluca Sposato è rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati e Revisore dei Conti dell’ISLE Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

E’ considerato tra i massimi esperti in ambito nazionale per il risarcimento del danno alla persona, in tutte le sue componenti patrimoniali, non patrimoniali e segue personalmente solo casi rilevanti in tutta Italia.