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Diritto di Famiglia

Lo Studio Legale Sposato, fin dal 1949, assiste i propri clienti per questioni relative al diritto di famiglia, distinguendosi per le capacità volte a prevenire e risolvere litigi familiari, o nel caso in cui la comunione materiale e spirituale tra coniugi sia venuta meno e non sia sanabile, tutelando gli interessi della famiglia e dei minori con accordi mirati a garantire il rispetto degli impegni sottoscritti.

Avvocato esperto in donazioni ed eredità

Il diritto di famiglia è quel settore del diritto privato che regola e disciplina i rapporti familiari, con particolare riguardo a tutte le questioni attinenti sia i rapporti di coniugio che di convivenza nel caso delle coppie di fatto che abbiano figli, oltre ai casi relativi alla filiazione, adozione, parentela e affinità.

L’Avvocato Gianluca Sposato segue personalmente casi relativi il riconoscimento di paternità, separazione e divorzio, affidamento condiviso dei figli, regolamentazione del regime patrimoniale tra coniugi e tutela dei minori sia nati in costanza di matrimonio che al di fuori tra coppie di fatto. Nel nostro ordinamento giuridico, infatti, i figli una volta riconosciuti hanno gli stessi diritti ed i genitori il diritto esclusivo della scelta dell’indirizzo educativo, tutelato dall’art. 30 della Costituzione, oltre al dovere di provvedere a mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio.

Articoli e informazioni utili

Rilascio e Rinnovo Passaporto dell’ex Coniuge

Rilascio e Rinnovo Passaporto dell’ex Coniuge La materia è regolata dalla normativa sui passaporti, in particolare dagli artt. 3 e 12 della Legge 21/11/1967, n. 1185 e successive modifiche. Il coniuge separato con figli minori che voglia recarsi in vacanza all’estero, può incontrare limiti nella volontà dell’altro coniuge che, da tale allontanamento, tema per il futuro il mancato mantenimento da parte di chi vi sia tenuto. Tuttavia, sia il rilascio che il ritiro del passaporto da parte di chi si trovi in Italia come all’estero sono subordinati alla prova, richiesta dall’avente diritto, che il titolare abbia adempiuto, e potrà per il futuro adempiere, agli obblighi di mantenimento verso i figli o verso il coniuge. In altre parole il giudice tutelare dovrà valutare si vi sia stata già una sentenza di condanna ex art. 570 c.p. per violazione degli obblighi di assistenza familiare, ovvero se l’omissione sia stata effettiva da parte dell’obbligato (ad esempio

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Separazione giudiziale o consensuale con figli minorenni

Separazione giudiziale o consensuale con figli minorenni La presenza di figli, in particolare di figli minorenni, all’interno di una famiglia i cui  rapporti non sia possibile in  alcun  modo  ricucire, rappresenta la maggiore preoccupazione per i  genitori che intendono separarsi ed anche per il  legislatore che, nel nostro ordinamento  giuridico, garantisce piena tutela dei loro diritti. Sta alla sensibilità, al  grado di educazione e cultura dei genitori preservare un rapporto civile tra di loro per il  bene dei figli minorenni, costretti a subire una decisione incomprensibile e a volte difficile da accettare. Collocazione dei figli minorenni in caso di separazione. La collocazione della prole rappresenta il primo  dei  problemi  da affrontare; quando  sono  in  età  scolare la prassi, per non sconvolgere le loro  abitudini  di  vita, è di consentire loro  di  continuare a vivere nella casa genitoriale con il  coniuge assegnatario. La collocazione della prole presso il padre,  o la madre non incide,  comunque,

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Separazione giudiziale

Separazione giudiziale La separazione giudiziale si  rende  necessaria quando non è  stato possibile raggiungere un accordo tra i coniugi sulle questioni relative alla regolamentazione dei rapporti tra di loro inerenti la sospensione del loro vincolo matrimoniale. La causa viene promossa da uno  dei  coniugi nei  confronti  dell’altro mediante notifica di un  ricorso,  che può  essere con  addebito in presenza di determinati  presupporti,  come l’infedeltà  coniugale. La causa viene iscritta a ruolo davanti  al giudice competente per territorio  che disciplina e regolamenta ogni aspetto inerente la gestione dei rapporti patrimoniali e personali tra i coniugi,  con particolare riferimento a tutelare le esigenze di figli minori, o non  ancora economicamente indipendenti. I tempi per la separazione giudiziale dipendono dal grado di litigiosità dei coniugi, mentre i costi tengono conto di diverse spese da affrontare. Assegnazione della casa coniugale, affidamento condiviso e assegno di mantenimento. In presenza di  evidenti contrasti tra le parti e ove si  renda

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Separazione consensuale

Separazione consensuale La separazione  consensuale  rientra nei  procedimenti  di  volontaria giurisdizione, e rappresenta la scelta migliore per i  coniugi  che vogliano porre fine al  loro  vincolo  coniugale,  conservando  un  rapporto responsabile anche nei  confronti  della prole. Una volta depositato il  ricorso presso la cancelleria del Tribunale le parti dovranno comparire una sola volta davanti  al  giudice che, dato  atto  della loro  volontà, provvederà  ad emettere la sentenza di separazione sulla base del loro  accordo. Obbligo di convivenza e abbandono del tetto coniugale. L’obbligo  di  convivenza, tuttavia,  permane fino  a quando  non sia pronunciata la separazione dal  giudice, a meno  che non  si dimostri che prima ancora di tale momento si era verificata la crisi della coppia e i  coniugi non avevano più rapporti. L’ abbandono  del tetto  coniugale e la violazione del dovere di coabitazione comporta, di  regola,  l’ addebito della separazione nei  confronti di chi lascia la casa familiare,  per violazione dei  doveri  di  assistenza morale 

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Modifica condizioni di separazione

Modifica condizioni di separazione Le condizioni della separazione possono essere modificabili su richiesta della parte interessata qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti,  come per esempio nel caso in  cui uno  dei  due coniugi  abbia perso il lavoro, ovvero uno  dei  figli si  sia reso  economicamente indipendente. Le modalità procedurali auspicabili per addivenire alla modificazione delle condizioni sono il raggiungimento di un accordo stragiudiziale oppure la proposizione di un ricorso giudiziale congiunto. In entrambi i casi, la decisione giudiziale, come disposto  dall’articolo 710 codice di procedura civile, è assunta in camera di consiglio. Il giudice è  tenuto a sentire entrambe le parti, potendo disporre anche l’assunzione di mezzi di prova al fine di accertare le reali esigenze di cambiamento e al termine del  giudizio, provvede  con decreto avente la natura di sentenza.

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Divorzio

Divorzio Il divorzio, introdotto dalla Legge 898/1970 successivamente modificata dalla Legge  74/1987,  è  l’istituto  giuridico disciplinato dall’articolo 149 del codice civile mediante il  quale, quando sia venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita,  i coniugi possono  richiedere lo scioglimento, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,  a seconda che sia stato  contratto  con  rito  civile, o  celebrato con  rito  concordatario. Divorzio e separazione. La differenza rispetto  alla separazione legale  è  sostanziale,  poiché con la prima i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti potendo vivere separati; mentre soltanto con il  divorzio il vincolo  coniugale cessa di  esistere, venendo meno i diritti e gli obblighi, di  cui  agli  articoli 51, 143 e 149 del  codice civile, discendenti dal matrimonio. Inoltre,  ai sensi  dell’articolo  171 del  codice civile  termina  la destinazione del fondo patrimoniale dei coniugi,  mentre ai sensi  dell’articolo 230  bis del  codice civile cessa la partecipazione

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Documenti necessari per il divorzio congiunto e giudiziale

Documenti necessari per il divorzio congiunto e giudiziale Al  ricorso  per la cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio devono  essere allegati i  seguenti  documenti: 1–copia autentica della separazione  verbale + omologa (se consensuale),  oppure  sentenza con attestazione passaggio in giudicato; 2 – estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune dove è  stato celebrato; 3 – certificato di residenza di entrambi i coniugi; 4 – certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi. Inoltre, solo per il   divorzio  giudiziale occorrerà depositare: 1 – copia per controparte della documentazione prodotta; 2 –  dichiarazione dei redditi,  o dichiarazione sostitutiva in circoscrizione,  relativa agli ultimi 3 anni.      

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Documenti necessari per la separazione giudiziale

Documenti necessari per la separazione giudiziale Al  ricorso per la separazione giudiziale devono  essere allegati i  seguenti  documenti: 1-estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune dove è stato celebrato (o in mancanza un semplice certificato di matrimonio sempre del luogo ove è stato celebrato il matrimonio con riserva di produrre l’estratto in prima udienza); 2-certificato di residenza di entrambi i coniugi; 3-certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi; 4-dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva in circoscrizione) relativa agli ultimi 3 anni; 5-copia per controparte della documentazione prodotta (esclusi i certificati anagrafici).

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Documenti necessari per la separazione consensuale

Documenti necessari per la separazione consensuale Al  ricorso congiunto per la separazione dei  coniugi devono  essere allegati i  seguenti  documenti: 1-nota di iscrizione + ricorso di  separazione consensuale; 2-procedura onerata dal pagamento del contributo unificato di 43,00 euro da apporre sulla nota di iscrizione; 3-stratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune dove è stato  celebrato  4-certificato di residenza di entrambi i coniugi; 5-certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi, oppure certificato cumulativo di  ciascuno per residenza e stato di famiglia. 

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Costi della separazione giudiziale

Costi della separazione giudiziale I  costi  della separazione giudiziale sono maggiori  rispetto  a quelli  della separazione consensuale, perché mentre quest’ultima, rientrando  nel procedimenti  di  volontaria giurisdizione (dovendosi limitare il giudice soltanto a prendere atto degli accordi raggiunti dalle parti) si  conclude in una unica udienza, la separazione giudiziale rientra nei  procedimenti di ordinaria cognizione e può a volte, addirittura,  sfociare in ulteriori azioni indipendenti, subordinate e connesse, come l’adozione di  provvedimenti cautelari  e d’urgenza. Le spese da affrontare variano in  base alla complessità  ed al  valore della controversia  e,  salvo  diverso accordo  tra le parti,  sono regolate dal DM n.  55 del 2014, modificato  ed integrato  dal DM n. 37 del 2018,  che prevede un importo minimo, uno medio  ed uno massimo per  4 distinte fasi processuali. È  dovuto all’avvocato un  compenso: 1) per la fase di  studio ed esame della documentazione; 2) per la fase introduttiva della causa, ovvero per la redazione del  ricorso

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