Categoria: diritto-di-famiglia
Rilascio e Rinnovo Passaporto dell’ex Coniuge
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 22 Ottobre 2022
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Rilascio e Rinnovo Passaporto dell'ex Coniuge
La materia è regolata dalla normativa sui passaporti, in particolare dagli artt. 3 e 12 della Legge 21/11/1967, n. 1185 e successive modifiche.
Il coniuge separato con figli minori che voglia recarsi in vacanza all’estero, può incontrare limiti nella volontà dell’altro coniuge che, da tale allontanamento, tema per il futuro il mancato mantenimento da parte di chi vi sia tenuto. Tuttavia, sia il rilascio che il ritiro del passaporto da parte di chi si trovi in Italia come all’estero sono subordinati alla prova, richiesta dall’avente diritto, che il titolare abbia adempiuto, e potrà per il futuro adempiere, agli obblighi di mantenimento verso i figli o verso il coniuge. In altre parole il giudice tutelare dovrà valutare si vi sia stata già una sentenza di condanna ex art. 570 c.p. per violazione degli obblighi di assistenza familiare, ovvero se l’omissione sia stata effettiva da parte dell’obbligato (ad esempio perché temporaneamente impedito), ovvero ancora se ragioni di lavoro e salute possono legittimare l’autorizzazione.
La CEDU nel 2014 ha chiarito che è illecito ritirare e/o negare il passaporto ad un padre perché non paga gli alimenti ai figli, ravvisando una ipotesi di violazione della libertà di movimento.
Il Giudice deve valutare la corrispondenza del mancato assenso all’interesse del minore. In parole più semplici, il compito del Giudice è quello di esaminare i motivi posti a fondamento del mancato rilascio dell’assenso da parte di un genitore: se ritiene che il rilascio o rinnovo del passaporto sia pregiudizievole degli interessi del minore, il Giudice rigetterà l’istanza. Qualora invece ritenga che non vi siano pregiudizi per il minore o che, più semplicemente, il rifiuto di un genitore sia pretestuoso, allora accoglierà l’istanza ed emetterà un decreto autorizzativo con il quale superare il rifiuto di un genitore e permettere all’altro che ha depositato l’istanza di ottenere il rilascio, o il rinnovo del passaporto per sé e per i figli.
Separazione giudiziale o consensuale con figli minorenni
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Separazione giudiziale o consensuale con figli minorenni
La presenza di figli, in particolare di figli minorenni, all’interno di una famiglia i cui rapporti non sia possibile in alcun modo ricucire, rappresenta la maggiore preoccupazione per i genitori che intendono separarsi ed anche per il legislatore che, nel nostro ordinamento giuridico, garantisce piena tutela dei loro diritti.
Sta alla sensibilità, al grado di educazione e cultura dei genitori preservare un rapporto civile tra di loro per il bene dei figli minorenni, costretti a subire una decisione incomprensibile e a volte difficile da accettare.
Collocazione dei figli minorenni in caso di separazione
La collocazione della prole rappresenta il primo dei problemi da affrontare; quando sono in età scolare la prassi, per non sconvolgere le loro abitudini di vita, è di consentire loro di continuare a vivere nella casa genitoriale con il coniuge assegnatario. La collocazione della prole presso il padre, o la madre non incide, comunque, sulle modalità di affidamento condiviso che viene di solito disposto per far sì che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nel rispetto dell’articolo 337 ter comma 2 del codice civile.
Il figlio, in caso di accordo tra i genitori, potrebbe non avere una collocazione prevalente, trascorrendo tempi analoghi con la mamma e il papà, i quali si dovranno organizzare per assicurare al minore uno spazio abitativo adeguato alle sue esigenze, oppure venire collocato in modo prevalente con il padre, o con la madre. Se non c’è accordo dovrà decidere il giudice. Anche in questo caso non esistono parametri codificati per la scelta della collocazione del figlio, se non quello della salvaguardia del suo esclusivo interesse morale e materiale, tenuto conto dell’età del bambino, del tipo di attività lavorativa dei genitori, dell’esistenza, oppure no, di un’abitazione che, al momento della separazione, costituiscano un fattore stabile per il minore.
Per ulteriori specifici dettagli su situazioni con figli minorenni, richiedi una consulenza online.
Separazione giudiziale
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Separazione giudiziale
La separazione giudiziale si rende necessaria quando non è stato possibile raggiungere un accordo tra i coniugi sulle questioni relative alla regolamentazione dei rapporti tra di loro inerenti la sospensione del loro vincolo matrimoniale. La causa viene promossa da uno dei coniugi nei confronti dell’altro mediante notifica di un ricorso, che può essere con addebito in presenza di determinati presupporti, come l’infedeltà coniugale. La causa viene iscritta a ruolo davanti al giudice competente per territorio che disciplina e regolamenta ogni aspetto inerente la gestione dei rapporti patrimoniali e personali tra i coniugi, con particolare riferimento a tutelare le esigenze di figli minori, o non ancora economicamente indipendenti.
I tempi per la separazione giudiziale dipendono dal grado di litigiosità dei coniugi, mentre i costi tengono conto di diverse spese da affrontare.
Assegnazione della casa coniugale, affidamento condiviso e assegno di mantenimento
In presenza di evidenti contrasti tra le parti e ove si renda indispensabile istruire la causa attraverso l’acquisizione di documentazione, anche di carattere fiscale ed espletare prove testimoniali, il giudicepotrà emettere una sentenza non definitiva, con cui provvede a regolamentare le esigenze primarie a tutela della famiglia, quali l’assegnazione della casa coniugale, l’affidamento condiviso od in via esclusiva ad uno soltanto dei coniugi dei figli minori, la regolamentazione del diritto di visita del coniuge non collocatario e l’assegno di mantenimento. A tal riguardo il giudice, a norma degli articoli 316 bis e 337 del codice civile, dispone che ciascun genitore sia obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità, al mantenimento dei figli, tenuto conto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare in cui sono cresciuti.
Per quanto concerne il mantenimento del coniuge, quando uno degli sposi non abbia redditi propri che gli consentano di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il giudice può imporre all’altro di versare al consorte cui non venga addebitata la separazione un assegno periodico, la cui entità deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato.
In caso di presenza di figli minorenni in una causa di separazione consensuale o giudiziale, il legislatore garantisce la tutela dei loro diritti.
Per l’avvio del procedimento servono specifici documenti per la separazione giudiziale ed è fondamentale ricostruire con il proprio avvocato tutta la vicenda coniugale e raccogliere la documentazione da depositare in corso di causa, con le note 183, al fine di supportare l’istruzione probatoria e potere confermare la fondatezza delle proprie ragioni.
Per dettagli più specifici che fanno riferimento al tuo caso, richiedi una consulenza online.
Separazione consensuale
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Separazione consensuale
La separazione consensuale rientra nei procedimenti di volontaria giurisdizione, e rappresenta la scelta migliore per i coniugi che vogliano porre fine al loro vincolo coniugale, conservando un rapporto responsabile anche nei confronti della prole. Una volta depositato il ricorso presso la cancelleria del Tribunale le parti dovranno comparire una sola volta davanti al giudice che, dato atto della loro volontà, provvederà ad emettere la sentenza di separazione sulla base del loro accordo.
Obbligo di convivenza e abbandono del tetto coniugale
L’obbligo di convivenza, tuttavia, permane fino a quando non sia pronunciata la separazione dal giudice, a meno che non si dimostri che prima ancora di tale momento si era verificata la crisi della coppia e i coniugi non avevano più rapporti.
L’ abbandono del tetto coniugale e la violazione del dovere di coabitazione comporta, di regola, l’ addebito della separazione nei confronti di chi lascia la casa familiare, per violazione dei doveri di assistenza morale e materiale.
I coniugi, mediante un accordo sottoscritto nel ricorso redatto dai loro avvocati, in cui sarà possibile regolamentare anche questioni accessorie – che il tribunale giudizialmente non potrebbe risolvere – come per esempio prevedere trasferimenti immobiliari, disciplinano ogni questione relativa alla sospensione del vincolo matrimoniale sia di carattere patrimoniale, dovendo garantirsi il mantenimento del coniuge debole, sia di carattere personale come l’assegnazione della casa coniugale, il diritto di visita, l’affidamento, l’istruzione ed il mantenimento della prole.
Per l’avvio del procedimento servono specifici documenti per la separazione consensuale e per quanto il Decreto Legge 132/2014 la Legge 55/2015 abbiano introdotte importanti novità per semplificare le procedure è sempre opportuno rivolgersi ad un avvocato.
Per avere maggiori informazioni sulla separazione consensuale, richiedi una consulenza online.
Modifica condizioni di separazione
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Modifica condizioni di separazione
Le condizioni della separazione possono essere modificabili su richiesta della parte interessata qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti, come per esempio nel caso in cui uno dei due coniugi abbia perso il lavoro, ovvero uno dei figli si sia reso economicamente indipendente.
Le modalità procedurali auspicabili per addivenire alla modificazione delle condizioni sono il raggiungimento di un accordo stragiudiziale oppure la proposizione di un ricorso giudiziale congiunto. In entrambi i casi, la decisione giudiziale, come disposto dall’articolo 710 codice di procedura civile, è assunta in camera di consiglio. Il giudice è tenuto a sentire entrambe le parti, potendo disporre anche l’assunzione di mezzi di prova al fine di accertare le reali esigenze di cambiamento e al termine del giudizio, provvede con decreto avente la natura di sentenza.
Per maggiori informazioni su tali modifiche, richiedi una consulenza online.
Divorzio
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- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Divorzio
Il divorzio, introdotto dalla Legge 898/1970 successivamente modificata dalla Legge 74/1987, è l’istituto giuridico disciplinato dall’articolo 149 del codice civile mediante il quale, quando sia venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita, i coniugi possono richiedere lo scioglimento, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seconda che sia stato contratto con rito civile, o celebrato con rito concordatario.
Divorzio e separazione
La differenza rispetto alla separazione legale è sostanziale, poiché con la prima i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti potendo vivere separati; mentre soltanto con il divorzio il vincolo coniugale cessa di esistere, venendo meno i diritti e gli obblighi, di cui agli articoli 51, 143 e 149 del codice civile, discendenti dal matrimonio.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 171 del codice civile termina la destinazione del fondo patrimoniale dei coniugi, mentre ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile cessa la partecipazione dell’ex coniuge all’impresa familiare.
Tuttavia, quando dal matrimonio siano nati dei figli, se il divorzio rappresenta la fine di una progettualità della coppia nell’ambito della vita familiare, certamente non può e non deve esserlo nell’interesse della prole.
Divorzio congiunto o contensioso e assegno divorzile
Il divorzio può essere congiunto quando vi sia accordo tra i coniugi su tutte le condizioni relative allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, oppure contenzioso quando manchi tale accordo.
In sede di divorzio la legge prevede la possibilità per le parti di scegliere le modalità con cui assolvere all’obbligo patrimoniale che un ex coniuge ha nei confronti dell’altro: con l’assegno divorzile, o, in alternativa, con un’attribuzione in un’unica soluzione che può risolversi o con la corresponsione di una somma di denaro – da non dichiararsi ai fini dell’irpef – o mediante il trasferimento di un bene immobile, o di altro diritto reale. Nel caso di liquidazione “una tantum” è però necessario l’accordo delle parti e l’accertamento del tribunale sulla congruità della somma offerta.
Ogni disposizione della sentenza di divorzio concernente l’affidamento dei figli e le questioni economiche può essere modificata, o revocata, dal Tribunale su istanza di uno dei coniugi divorziati, qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti.
Per informazioni più specifiche relativamente al divorzio, puoi richiedere una assistenza online.
Documenti necessari per il divorzio congiunto e giudiziale
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Documenti necessari per il divorzio congiunto e giudiziale
Al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio devono essere allegati i seguenti documenti:
1 – copia autentica della separazione verbale + omologa (se consensuale), oppure sentenza con attestazione passaggio in giudicato;
2 -estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune dove è stato celebrato;
3 – certificato di residenza di entrambi i coniugi;
4 – certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi.
Inoltre, solo per il divorzio giudiziale occorrerà depositare:
1 – copia per controparte della documentazione prodotta;
2 – dichiarazione dei redditi, o dichiarazione sostitutiva in circoscrizione, relativa agli ultimi 3 anni.
Se ti servono ulteriori informazioni sui documenti da presentare, richiedi la consulenza online.
Documenti necessari per la separazione giudiziale
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Documenti necessari per la separazione giudiziale
Al ricorso per la separazione giudiziale devono essere allegati i seguenti documenti:
1-estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune dove è stato celebrato (o in mancanza un semplice certificato di matrimonio sempre del luogo ove è stato celebrato il matrimonio con riserva di produrre l’estratto in prima udienza);
2-certificato di residenza di entrambi i coniugi;
3-certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
4-dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva in circoscrizione) relativa agli ultimi 3 anni;
5-copia per controparte della documentazione prodotta (esclusi i certificati anagrafici).
Richiedi una assistenza online per il tuo caso specifico.
Documenti necessari per la separazione consensuale
- Autore articolo Di SposatoLaw
- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Documenti necessari per la separazione consensuale
Al ricorso congiunto per la separazione dei coniugi devono essere allegati i seguenti documenti:
1-nota di iscrizione + ricorso di separazione consensuale;
2-procedura onerata dal pagamento del contributo unificato di 43,00 euro da apporre sulla nota di iscrizione;
3-stratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal comune dove è stato celebrato
4-certificato di residenza di entrambi i coniugi;
5-certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi, oppure certificato cumulativo di ciascuno per residenza e stato di famiglia.
Puoi richiedere una assistenza online per avere maggiori delucidazioni
Costi della separazione giudiziale
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- Data dell'articolo 27 Agosto 2022
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Costi della separazione giudiziale
I costi della separazione giudiziale sono maggiori rispetto a quelli della separazione consensuale, perché mentre quest’ultima, rientrando nel procedimenti di volontaria giurisdizione (dovendosi limitare il giudice soltanto a prendere atto degli accordi raggiunti dalle parti) si conclude in una unica udienza, la separazione giudiziale rientra nei procedimenti di ordinaria cognizione e può a volte, addirittura, sfociare in ulteriori azioni indipendenti, subordinate e connesse, come l’adozione di provvedimenti cautelari e d’urgenza.
Le spese da affrontare variano in base alla complessità ed al valore della controversia e, salvo diverso accordo tra le parti, sono regolate dal DM n. 55 del 2014, modificato ed integrato dal DM n. 37 del 2018, che prevede un importo minimo, uno medio ed uno massimo per 4 distinte fasi processuali.
È dovuto all’avvocato un compenso:
1) per la fase di studio ed esame della documentazione;
2) per la fase introduttiva della causa, ovvero per la redazione del ricorso ed iscrizione a ruolo della causa con il fascicolo di parte contenente tutti i documenti;
3) per la fase istruttoria e/o di trattazione, per la redazione delle note ex art 183 comma 6 cod. proc. civ., l’assunzione di mezzi istruttori, espletamento delle prove testimoniali, la partecipazione ed esame di eventuale CTU ad operazioni peritali disposti dal giudice ( come per es. nel caso di accertamento da parte della Guardia di Finanza );
4) per la fase decisionale, ovvero per l’’assegnazione della causa a sentenza, la redazione delle memorie conclusionali e di replica ex art 190 cod. proc. civ. e disamina delle memorie avversarie.
Per avere maggiori informazioni sui costi della separazione giudiziale, richiedi una consulenza online.