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Opposizione agli atti esecutivi

 

La differenza tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli  atti  esecutivi consiste nel fatto che mentre con la prima si  contesta l’an  della pretesa esecutiva,  l’opposizione agli  atti è  funzionale a contestare le modalità  di  svolgimento  del processo  esecutivo.

L’opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall’art. 617  del  codice di procedura civile e rappresenta la più frequente delle opposizioni  promosse nel processo esecutivo  per far valere vizi attinenti alla regolarità  formale del  titolo esecutivo e del precetto, nonchè alla loro notificazione e anche ai  singoli atti esecutivi.  Si tratta di un rimedio pensato dal legislatore per far valere vizi formali dei singoli atti del processo, esteso non solo al debitore, ma anche ai creditori ed ai terzi che possano aver subito un pregiudizio dalle fasi del procedimento esecutivo.

L’opposizione può essere  esperita in via preventiva, con atto di citazione ex art. 163 c.p.c., ovvero in via successiva con ricorso, dopo che l’esecuzione sia già iniziata, sempre entro il termine da quando i singoli atti del procedimento sono stati compiuti,  provocando un accertamento cognitivo che può determinare la sospensione del processo esecutivo e che si conclude con sentenza non impugnabile, essendo prevista solo impugnazione ex  art. 111 Costituzione per violazione di legge.

È importante rimarcare come in caso  di mancata presentazione dell’opposizione l’eventuale vizio dello svolgimento  dell’attività  esecutiva è  sanato, così  come una volta venduto il bene non è  possibile,  decorsi i termini per l’impugnazione, opporre all’aggiudicatario eventuali irregolarità  della vendita. Il Giudizio  di opposizione agli  atti  esecutivi può  concludersi con il rigetto  dell’opposizione per motivi  di  rito,  quando  ad esempio il giudizio  di merito non  sia stato introdotto  nei termini  e modi  di legge, ovvero  con il rigetto,  con l’accoglimento o, ancora, con la dichiarazione di  cessazione della materia del  contendere. Nel caso di  accoglimento dell’opposizione bisogna poi distinguere secondo che dall’accoglimento  stesso derivi  la fine del processo  esecutivo in  corso, ovvero non ne impedisca la prosecuzione derivandone diverse conseguenze in ordine alla necessità che il giudice pronunci un’ordinanza di rinnovazione dell’atto opposto.