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Alienazioni anteriori al pignoramento

 

L’articolo 2914 del codice civile stabilisce che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento le alienazioni di beni immobili  iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento.

Deve precisarsi che l’espressione ”anteriori al pignoramento” usata nella norma in esame va riferita non al compimento del pignoramento, ma alla sua trascrizione espressamente richiesta dall’art. 2693  dello  stesso  codice di  rito che ha, limitatamente al pignoramento immobiliareefficacia costitutiva.

Relativamente agli immobili soggetti al sistema tavolare, occorre ricordare che la Cassazione Civile con  sentenza n. 9525 del 29/09/1997 ha affermato  che il terzo che proponga opposizione all’esecuzione ex art. 619 del  codice di procedura civile, assumendo di essere l’esclusivo proprietario dell’immobile pignorato in danno del debitore, può opporre il proprio acquisto ai creditori concorrenti soltanto se ha proceduto all’intavolazione anteriormente al pignoramento. Sempre la Cassazione Civile con  sentenza  n.  4667 del 19/07/1986 con riferimento ai mezzi di tutela spettanti ai terzi acquirenti dell’immobile in caso di pignoramento dell’immobile eseguito dopo la conclusione della vendita e trascrizione di quest’ultima successiva a quella del pignoramento, con conseguente evizione a seguito dell’espropriazione, ha poi affermato che l’acquirente ha la possibilità di invocare la garanzia prevista dall’art. 1483 del  codice civile, essendo inapplicabile la disposizione di cui all’art. 1482 dello  stesso  codice.

La Suprema Corte ha, infine,  chiarito ( Cass. 1779/80 ) che risponde per evizione il venditore di un immobile, il quale, non presentandosi tempestivamente dinanzi al notaio per la stipula dell’atto pubblico, ha impedito la trascrizione della compravendita prima che i suoi creditori trascrivessero sul bene venduto un pignoramento, il giorno successivo a quello stabilito per la stipula dell’atto pubblico di compravendita.

Atteso che la norma in esame è applicabile anche nelle procedure concorsuali e, in considerazione del fatto che l’opponibilità al fallimento del venditore di un suo atto di compravendita immobiliare postula che l’atto medesimo non soltanto abbia data certa, ma anche che sia stato trascritto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, la giurisprudenza ha affermato il principio secondo cui deve escludersi tale opponibilità con riguardo ad un atto di trasferimento immobiliare che sia stato trascritto in un giorno successivo, ovvero nello stesso giorno della dichiarazione di fallimento ( Cass. 9810/03 ). Ovviamente la norma in esame non trova applicazione nel caso di trasferimento di immobile pignorato in forza non di una alienazione a titolo derivativo, ma di un acquisto a titolo originario, come per usucapione (Cass. 13184/99).

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