Lo Studio Legale Sposato, fondato nel 1949, è specializzato nella ricostruzione degli incidenti stradali mortali e risarcimento del danno per omicidio stradale.
L’Avvocato Gianluca Sposato, Coordinatore della Commissione Trasporti dei rappresentanti parlamentari, assiste le parti offese per reato di omicidio stradale in tutta Italia, per tutelare i loro diritti sia nel procedimento penale, che in sede civile.
Avvocato per omicidio stradale
L’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali, è autore di numerose pubblicazioni e monografie in tema di risarcimento del danno tanatologico.
Relatore congressuale ai più importanti convegni sull’omicidio stradale in ambito nazionale, cui hanno partecipato i principali esperti e le maggiori cariche istituzionali.
E’ membro del Gruppo “Danno alla Persona” dell’Osservatorio nazionale sulla Giustizia Civile, che elabora le Tabelle del Danno da Morte e della Commissione Trasporti dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
In qualità di Rappresentante di Interessi alla Camera dei Deputati, partecipa ai principali lavori in ambito istituzionale e governativo in tema di educazione e sicurezza stradale.
Nel corso di oltre 25 anni di attività ha maturato una esperienza e preparazione unica in materia di risarcimento danni per omicidio stradale, seguendo i maggiori casi di cronaca nazionale con la massima diligenza e riservatezza.
Ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla prova della sofferenza il risarcimento del danno da morte riuscendo a fare mutare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Infatti, con la sentenza numero n. 2776 del 30/01/2024, la Cassazione ha stabilito lecito ricorrere alla presunzioni legali per il danno da perdita del rapporto parentale.
Attraverso le presunzioni legali si può dimostrare il grado di sofferenza per la perdita del vincolo affettivo con la vittima e avere diritto al risarcimento del danno morale per l’uccisione del proprio familiare.
Costituzione di parte civile nell’omicidio stradale
La persona offesa dal reato ha il diritto di costituirsi parte civile nel processo penale, ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale.
La costituzione di parte civile nel procedimento per omicidio stradale deve avvenire non oltre l’udienza preliminare disposta con la richiesta del Pm per il rinvio a giudizio dell’imputato.
I familiari della vittima possono partecipare al processo penale anche senza costituirsi parte civile, ma con funzioni più limitate, non potendo contro interrogare i testimoni e depositare memorie.
Attraverso la costituzione di parte civile, il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno direttamente nel processo penale che, tuttavia, in sede penale viene solitamente liquidato solo con una provvisionale.
Un errore frequente per le vittime di reato di omicidio causato alla guida è concentrarsi solo sul processo penale a carico dell’imputato, tralasciando l’azione civile per il risarcimento dei danni.
Per tali ragioni i familiari delle vittime della strada, nel costituirsi parte civile, devono rivolgersi ad un avvocato civilista in grado di determinare con esattezza non solo la dinamica dell’incidente mortale, ma condotte e responsabilità, a garanzia della tutela dei loro diritti.
La diligenza nella costituzione di parte civile della parte offesa dal reato di cui all’art. 589 bis c.p., inoltre, deve tener conto anche dei rischi in caso di patteggiamento della pena, o assoluzione dell’imputato, qualora non venga prima ritirata, con le relative preclusioni per il proponimento della separata azione in sede civile.
Accertamento della colpa nell’omicidio stradale
Nel reato di omicidio stradale l’accertamento della colpa è l’aspetto maggiormente complesso ed importante, poiché determina sia la misura della pena, che gli importi del risarcimento ai familiari.
Per questo è importante affidarsi ad un avvocato esperto in incidenti stradali mortali e partecipare sempre alle indagini penali, per evitare inquinamento di prove.
L’azione penale è volta all’inflizione della pena, mentre quella civile va intrapresa per il risarcimento del danno da morte ai familiari delle vittime della strada.
Il reato di omicidio stradale, nell’ambito della responsabilità civile, prevede per i familiari della vittima il diritto al risarcimento del danno, che si configura come danno riflesso di carattere morale e dinamico relazionale, a prescindere dall’autonomo danno biologico.
Il risarcimento per il danno da morte negli incidenti stradali è dovuto ai familiari, per la privazione del rapporto affettivo, solo quando si dimostra che l’incidente stradale si è verificato per colpa dell’investitore.
Con l’azione civile si deve dimostrare tanto la responsabilità nell’omicidio stradale, quanto come la morte ha causato sofferenza e cambiamento delle abitudini di vita dei familiari.
Attività d’indagine nell’omicidio stradale
Nel reato di omicidio stradale, specie se pluri-aggravato e nelle stragi stradali è fondamentale coadiuvare le Forze dell’Ordine negli accertamenti e nei rilievi stradali con periti di parte e ricostruttori di incidenti stradali, facendo redigere una relazione cinematica di incidente.
Le attività d’indagine nell’omicidio stradale sono essenziali ai fini di non pregiudicare i propri diritti come parte offesa ed evitare l’inquinamento di prove, purtroppo frequente per sottrarsi alle pene previste dall’art. 581 bis del codice penale.
Per la parte offesa essere assistiti da un avvocato specializzato in omicidio stradale, risulta determinante nelle indagini preliminari per i capi di imputazione e rinvio a giudizio dell’imputato.
Le attività relative alle indagini preliminari riguardano principalmente gli atti non ripetibili disposti dal PM come l’esame autoptico, la ricostruzione dell’incidente mortale, l’acquisizione di telecamere presenti sul luogo del sinistro ed il sequestro di telefoni cellulari.
Le attività di indagine del PM si concludono con la richiesta di archiviazione, perchè il fatto non sussiste, o con la richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato.
La raccolta delle prove nell’ omicidio stradale
Accanto al processo penale, si apre quasi sempre un procedimento civile per il risarcimento del danno ai familiari della vittima che è stata uccisa in un incidente stradale per il danno da perdita parentale.
La Cassazione civile (sentenza n. 28989/2019) ha confermato che il danno da perdita del rapporto parentale deve essere valutato considerando il legame affettivo concreto tra familiare superstite e vittima.
L’art.189 del Codice della Strada impone di fermarsi e prestare assistenza: l’omissione di soccorso costituisce un reato autonomo.
La raccolta delle prove e della documentazione del sinistro mortale, tanto nel processo penale che in quello civile, è fondamentale fin da subito, oltre che decisivo per l’accertamento della responsabilità.
L’art. 192 c.p.p. stabilisce che il giudice deve valutare gli elementi secondo criteri di coerenza e attendibilità.
Le perizie tecniche, attraverso la consulenza cinematica, per determinare la velocità dei mezzi, il punto di impatto e la dinamica del sinistro sono determinanti ai fini della decisione.
La Cassazione penale ( Sez. IV, sentenza n. 22256/202 ) ha sottolineato l’importanza della ricostruzione tecnica per accertare le responsabilità.
L’Avvocato specializzato in omicidio stradale, accertata la colpa dell’investitore, quantifica anche i danni non patrimoniali, per la perdita del rapporto parentale.
Quando chi è morto in un incidente stradale contribuiva, o provvedeva, anche al mantenimento della famiglia si devono conteggiare anche i danni patrimoniali per il mancato apporto economico alla famiglia, a causa dell’uccisione del proprio congiunto.
La ricostruzione dell’incidente nell’omicidio stradale
La ricostruzione dell’incidente nell’omicidio stradale è fondamentale ai fini dell’attribuzione della colpa.
Se non sono intervenute le Autorità per i rilievi stradali non possiamo assistervi per tutelare i vostri diritti, mancando la prova storica del fatto, indispensabile per fare scattare le indagini di polizia.
Infatti, per prima cosa bisogna fornire la prova dell’incidente stradale mortale e del relativo nesso di causalità.
Accertate le responsabilità, sarà possibile quantificare anche il danno da morte, individuando i parenti legittimati a farne richiesta, tra cui anche il convivente della vittima.
La ricostruzione delle cause della morte in incidente stradale, l’attribuzione delle colpe ed il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, sono attività complesse che non possono essere delegate senza una scelta ponderata.
Il primo elemento utile da esaminare è sempre il verbale dell’incidente mortale, con i rilievi redatti dalle Autorità intervenute, per verificare che non vi siano inesattezze.
Tempi di rilascio del verbale d’incidente nell’omicidio stradale
Il verbale dell’incidente stradale in caso di omicidio viene redatto dai reparti della Polizia Stradale e contiene i rilievi stradali, il grafico dell’incidente e le deposizioni dei testimoni oculari, ove presenti.
I tempi per il rilascio del verbale dell’ incidente stradale mortale possono variare da 90, a 120 giorni e, quando sono in corso indagini penali, è necessario richiedere il nulla osta al giudice per le indagini preliminari.
Il verbale dell’incidente stradale mortale, infatti, non può essere rilasciato fino a quando le indagini preliminari, che determinano l’archiviazione del procedimento penale, o il rinvio a giudizio, non sono concluse.
Dalla comparazione dei danni ai veicoli coinvolti e dai rilievi effettuati sul manto stradale si può desumere a chi attribuire la colpa dell’incidente nell’omicidio stradale.
Altri elementi utili a ricostruire la dinamica dell’omicidio stradale possono essere supportati dalle dichiarazioni rese dalle parti coinvolte, oltre che da testimoni, fermo restando che la relazione cinematica resta la prova di maggior rilievo.
Il verbale di incidente stradale contiene informazioni relative alle condizioni del manto stradale, punto d’urto dei veicoli, dichiarazioni sulla dinamica, segnaletica stradale, limiti di velocità, danni ai mezzi e persone decedute.
Il reato di omicidio stradale, pena base ed aggravanti
Il reato di omicidio stradale è stato introdotto con la Legge n. 41 del 2016, per contrastare il fenomeno inarrestabile di morti per incidenti stradali nel nostro Paese.
La pena per l’omicidio stradale è a carico dell’investitore che, alla guida di un veicolo a motore, causa un incidente stradale mortale.
Il reato di omicidio stradale prevede la pena della reclusione da 2 a 18 anni, avuto riguardo al grado di colpa e alle circostanze aggravanti.
La pena base per questa tipologia di reato è quella della reclusione da 2 a 7 anni.
L’articolo 589 bis del codice penale prevede aggravanti di pena per chi provoca la morte di una persona per guida pericolosa, o guida ubriaco.
Se il reato è commesso sotto l’uso di alcol, o droghe è previsto l’arresto, con la pena detentiva aumentata da 8 a 12 anni.
L’omicidio stradale con fuga e l’omicidio stradale aggravato prevedono ulteriori misure punitive, con la reclusione rispettivamente da 5 a 10 anni e da 10 a 18 anni.
Quando la responsabilità è aggravata nell’omicidio stradale?
Il principio del nesso causale, previsto dall’art. 40 del codice panale, impone che la morte sia conseguenza diretta della condotta del conducente.
Si parla di omicidio stradale aggravato nei seguenti casi:
- passaggio con semaforo rosso
- inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve, o dossi
- sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di strisce pedonali
- eccesso di velocità di oltre il doppio rispetto il limite consentito
- guida in stato di ebbrezza e droghe,
- uccisione e ferimento grave di più persone.
La responsabilità si fonda sul concetto di colpa, definito dall’art. 43 del codice penale, che ricorre quando l’evento non è voluto, ma si verifica per negligenza, imprudenza o violazione di regole.
Se viene trovato il conducente in stato di ebbrezza, o guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la pena può arrivare fino a 12 anni di reclusione.
Altre aggravanti riguardano comportamenti come eccesso di velocità che supera del doppio il limite consentito, passaggio con semaforo rosso, o guida contromano.
La Cassazione penale ( Sez. IV, sentenza n. 37738/2018 ) ha chiarito che queste ipotesi configurano una responsabilità più intensa, giustificando un trattamento sanzionatorio più severo, potendosi configurare l’omicidio stradale pluri aggravato.
Differenza tra omicidio stradale colposo e omicidio stradale aggravato
La distinzione tra omicidio stradale colposo, omicidio stradale aggravato e quello che comunemente viene definito omicidio stradale involontario è fondamentale per comprendere le conseguenze penali del danno tanatologico.
L’ omicidio stradale colposo, ex art. 589-bis, comma 1 c.p., si verifica quando un conducente causa la morte di una persona per colpa, cioè per negligenza, imprudenza o imperizia, violando le norme del Codice della Strada, ma senza aggravanti particolari.
La pena prevista per l’omicidio stradale colposo è la reclusione da 2 a 7 anni.
L’omicidio stradale aggravato, ex art. 589-bis, commi 2 e seguenti c.p., ricorre quando la condotta è particolarmente pericolosa o grave.
Le ipotesi principali dell’omicidio stradale aggravato sono: guida in stato di ebbrezza (oltre 1,5 g/l), guida sotto effetto di droghe, eccesso di velocità rilevante, passaggio con semaforo rosso, guida contromano o manovre azzardate.
Le pene previste in caso di aggravanti per chi ha causato la morte di una persona su strada aumentano sensibilmente:
- da 8 a 12 anni per stato di ebbrezza grave o uso di stupefacenti
- da 5 a 10 anni per altre violazioni gravi del Codice della Strada
Sono inoltre previste ulteriori aggravanti, ad esempio in caso di fuga del conducente (art. 589-ter c.p.), con aumento di pena.
Quando si ha omicidio stradale involontario?
L’omicidio stradale “involontario” nel linguaggio comune si indica con riferimento a qualsiasi omicidio stradale non intenzionale, ma dal punto di vista giuridico rientra sempre nella categoria della colpa.
In diritto penale, infatti, la distinzione è tra:
- dolo (volontà di causare l’evento)
- colpa (evento non voluto ma causato per violazione di regole)
Poiché nell’omicidio stradale manca l’intenzione di uccidere, si tratta sempre di un reato colposo, eventualmente aggravato.
In sintesi, la vera differenza giuridica rilevante è tra forma base e forma aggravata, mentre il termine “involontario” ha solo valore descrittivo e non comporta una diversa qualificazione, o pena.
Qual’ è la pena nell’omicidio stradale colposo?
A prevedere il reato di omicidio stradale colposo è l’articolo 589 bis del codice penale.
La norma stabilisce che il responsabile di omicidio stradale è punito con la reclusione da 2 fino a 7 anni.
La pena base è prevista per la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale con colpa.
I familiari della vittima hanno diritto al risarcimento del danno a prescindere dall’azione penale, che è volta a determinare l’elemento soggettivo della colpa.
A nulla rileva, pertanto, l’intenzionalità nell’omicidio compiuto alla guida di un mezzo.
Perché scatti l’imputazione per il reato di omicidio stradale, infatti, deve farsi solo riferimento alla negligenza, imprudenza, imperizia.
Dunque affinché vi sia colpa nell’omicidio stradale si fa riferimento a inosservanza di leggi e regolamenti, per la violazione delle norme del Codice della Strada.
Per l’accertamento della colpa nell’omicidio stradale le prime attività da compiere sono relative alle cause della morte.
La parte offesa, ove il Pubblico Ministero disponga l’autopsia della vittima, deve partecipare alle relative indagini per accertarsi del regolare svolgimento delle stesse.
Lo stesso dicasi per il sequestro del mezzo investitore e per le indagini cinematiche relative all’attribuzione delle responsabilità della morte per incidente stradale.
Cosa comporta il concorso di colpa nell’omicidio stradale?
Tale rigidità normativa è contemperata dalla previsione di una diminuzione di pena fino alla metà nei casi di attribuzione di concorso di colpa.
Si ha concorso di colpa in omicidio stradale quando il reato, se pur cagionato da condotta imprudente, non è esclusiva conseguenza dell’azione od omissione di chi ha provocato la morte per incidente stradale.
Si ha concorso di colpa in omicidio stradale quando la persona morta nell’incidente non indossava la cintura di sicurezza che, se correttamente allacciata, avrebbe potuto salvargli la vita.
Sussiste concorso di colpa in omicidio stradale, nello scontro frontale tra scooter e auto, quando la vittima del reato viaggiava in prossimità della linea di mezzeria, non mantenendo la destra.
Il concorso di colpa in omicidio stradale è frequente, durante l’ attraversamento a piedi, nella morte del pedone distratto dal cellulare.
Nel concorso di colpa il risarcimento del danno avviene in misura ridotta e le somme dovute agli eredi subiscono una diminuzione, in proporzione del grado di responsabilità attribuito.
Inoltre, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione, o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.
Quali sono le circostanze attenuanti nell’omicidio stradale?
L’art. 589-bis, comma 7, del Codice Penale prevede le attenuanti speciali per il reato di omicidio stradale, riducendo la pena fino alla metà quando l’evento letale non è conseguenza esclusiva dell’azione od omissione dell’investitore.
Le attenuanti speciali si applicano in tutti i casi casi di concorso di colpa della vittima, come per attraversamento del pedone imprudente, o mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Accanto alle attenuanti speciali vi sono le attenuanti generiche previste dall’ art. 62-bis del codice penale, che possono essere valutate dal giudice in base alla personalità del reo e alle circostanze del caso, non elencate specificamente.
Così, ai sensi dell’art. 62 n. 6 c.p., il risarcimento integrale del danno prima del giudizio può costituire circostanza attenuante, incidendo sulla pena; tenuto conto, altresì, che l’art. 165 c.p. consente di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento.
Sul punto la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che il risarcimento, anche se effettuato dall’assicurazione, può essere valutato ai fini attenuanti se idoneo a riparare integralmente il danno.
Usufruendo delle attenuanti una persona incensurata, nel caso del concorso di colpa, se la pena detentiva non è superiore a 5 anni, può patteggiare la pena con relativi benefici e sconto di pena fino ad 1/3.
In ogni caso l’imputato può richiedere sempre il rito abbreviato ed il procedimento per direttissima, ottenendo una riduzione secca di 1/3 della pena.
Adempimento dell’assicurazione e risarcimento del danno nell’omicidio stradale
Quando i familiari della vittima ottengono un risarcimento in sede civile dalla compagnia assicurativa obbligata in solido con il veicolo responsabile assicurato cosa accade al processo penale?
L’accettazione del risarcimento non comporta l’estinzione del reato.
Il reato previsto dall’art. 589 bis c.p. è perseguibile d’ufficio, ai sensi dell’art. 50 c.p.p. e, quindi, il procedimento penale prosegue indipendentemente dalla volontà della parte offesa.
Per la parte offesa l’accettazione dell’offerta di risarcimento dei danni da parte dell’assicurazione può comportare rinuncia alla costituzione di parte civile nel processo penale, o revoca della stessa, ai sensi dell’art. 82 c.p.p.
Ciò non impedisce, in ogni caso, al giudice penale di accertare la responsabilità dell’imputato e di emettere una sentenza di condanna.
Ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., quando il risarcimento è effettuato dalla società assicuratrice, può ritenersi effettuato personalmente dall’imputato, anche se persona diversa dal titolare del contratto assicurativo, tutte le volte che questi ne abbia conoscenza e abbia mostrato la volontà di farlo proprio (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 37616 del 16 settembre 2025).
Pertanto il risarcimento del danno può avere effetti rilevanti, tenuto conto che l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. può essere riconosciuta, anche nel caso in cui la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, qualora l’imputato, ovvero la compagnia assicuratrice responsabile in solido, abbia proceduto nelle forme dell’offerta reale di cui agli artt. 1209 e ss. cod. civ. ( Cass. pen. n. 16493/2024 ).
Chi ha diritto al risarcimento del danno nell’omicidio stradale?
Il risarcimento del danno per l’omicidio stradale è di natura patrimoniale e non patrimoniale ed è subordinato a rigorosa prova ed allegazione da parte di chi ne avanza richiesta.
Per quanto attiene al danno patrimoniale è dovuto quando si dimostri che, in conseguenza dell’omicidio stradale, è venuto meno un apporto economico nella famiglia.
Per quanto concerne il danno non patrimoniale, subìto dai familiari della vittima nell’omicidio stradale, oltre a comportare un danno alla salute autonomamente accertabile, riveste i connotati del danno esistenziale e del danno morale.
I familiari che hanno diritto al risarcimento del danno per l’uccisione di un loro congiunto sono:
- il marito per la morte della moglie e la moglie per la morte del marito
- i genitori per la morte del figlio ed i figli per la morte del padre o della madre
- i fratelli per la morte dei fratelli
- i nonni per la morte dei nipoti
Quali sono gli importi di risarcimento per l’omicidio stradale?
Gli importi che vengono liquidati a titolo di risarcimento danni non patrimoniali per la perdita del rapporto affettivo con la vittima variano a seconda di determinati parametri, di cui bisogna fornire documentazione.
Le Tabelle maggiormente utilizzate al fine del relativo calcolo sono quelle del Tribunale di Milano e del Tribunale di Roma, i cui valori sono per lo più allineati.
Per il coniuge, i genitori ed i figli è prevista una forbice che va da un massimo di euro 336.500,00 ad un minimo di euro 168.250,00.
Per i fratelli, i nonni ed i nipoti sono previsti importi minori, da un massimo di euro 146.120,00 ad un minimo di euro 24.350,00.
Stesso discorso vale per il danno patrimoniale, quando l’uccisione del familiare ha determinato la mancanza di apporto economico al nucleo familiare superstite.
Il risarcimento danni deve essere richiesto in sede civile, per questo è fondamentale affidarsi ad un avvocato civilista.
Se non ci sono contestazioni sulla responsabilità dell’incidente mortale, l’assicurazione, acquisita la documentazione, è tenuta a fare una offerta ai familiari della vittima dell’incidente.
I termini per proporre l’offerta di risarcimento danni sono stabiliti dal codice delle assicurazioni private e, ove non siano ritenute congrue, possono essere trattenute in acconto.
