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Revoca della compravendita

La revoca della compravendita è una fattispecie che può  verificarsi  in  due situazioni previste dall’art.2901 del  codice civile:

– per gli atti a titolo gratuito:  quali ad esempio donazioni, fondi patrimoniali, vendite  indirette (ovvero senza il pagamento effettivo del prezzo),  se l’atto dispositivo è successivo al debito, il creditore non sarà tenuto a dimostrare la mala  fede di chi ha ricevuto l’immobile,  dovendo  fornire esclusivamente la prova che il debitore poteva conoscere il  pregiudizio provocato al creditore con l’atto a titolo gratuito; se la donazione è successiva alla contrazione del  debito,  il creditore dovrà provare anche  il “consilium fraudis”,  ovvero fornire la dimostrazione  che l’atto è stato intenzionalmente realizzato allo scopo di sottrarre l’immobile alle ragioni del futuro creditore.

– per gli atti a titolo oneroso: vendite o atti con corrispettivo economico,  il creditore, invece,  è  tenuto a dimostrare che l’acquirente  conosceva il pregiudizio  a lui arrecato, circostanza difficile da conoscere e dimostrare, la cui prova solitamente  è fornita attraverso indizi quali:  il prezzo irrisorio, il mancato pagamento dello stesso, il rapporto di parentela, o coniugio tra le parti.