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Intervento dei creditori

 
L’art. 498 del codice di procedura civile  stabilisce che dell’espropriazione devono  essere avvertiti i creditori  che sui beni pignorati hanno un  diritto  di prelazione risultante da pubblici registri. Il  successivo art. 499 prevede che possano intervenire nell’esecuzione i  creditori  che nei  confronti  del debitore hanno un credito fondato  su  titolo  esecutivo,  nonché quelli  che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, ovvero avevano un diritto di pegno o  di prelazione risultante da pubblici registri, o ancora erano titolari di un diritto di credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile. La disposizione  in  esame è  considerata una diretta conseguenza del principio della par condicio  creditorum  posto  dall’art.  2741 del  codice civile,  secondo il  quale, salve le cause legittime di prelazione, ciascun  creditore ha diritto  di  soddisfarsi  sui  beni  del  debitore. Il ricorso per intervento deve essere depositato prima che sia tenuta l’udienza in  cui  è  disposta la vendita o l’assegnazione e deve contenere l’indicazione del credito e quella del titolo da cui  esso ha origine. Occorre ricordare che l’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo,  ammissibile prima della riforma introdotta dalla Legge n. 80  del  2005,  conserva efficacia se avvenuto prima del 1/3/2006, dovendosi applicare le nuove norme per gli interventi depositati oltre tale data. La riforma in  questione ha inserito tra le disposizioni riguardanti l’intervento in generale  l’istituto dell’estensione del pignoramento precedentemente regolato dall’art. 527 c.p.c. Circa  gli effetti dell’intervento è  l’art. 500 dello  stesso  codice di  rito a disporre  che tale azione dà  diritto  a partecipare alla distribuzione della somma ricavata,  nonché all’espropriazione del bene pignorato e a provocarne i  singoli  atti.    In linea di  principio, i poteri  dei  creditori intervenuti dipendono  da molteplici  condizioni sia di  carattere  sostanziale che processuale, assumendo tra le prime rilievo la natura del  credito, privilegiato o  chirografario, quando non è assistito da alcun tipo di garanzia reale, ossia pegno e ipoteca, o personale, ossia fideiussione e anticresi.; mentre,  tra le seconde,  appaiono  rilevanti le circostanze che esso  sia supportato  o no da un  titolo  esecutivo e che l’intervento  sia tempestivo o tardivo,  a seconda che sia avvenuto prima o  dopo l’emissione dell’ordinanza di vendita. L’intervento nel  giudizio  attribuisce, comunque, ai  creditori un  diritto  fondamentale: quello  di  partecipare alla distribuzione della somma ricavata, tale diritto  spetta a tutti i creditori  intervenuti, siano  essi tempestivi o tardivi, privilegiati o  chirografari,  titolati o meno,  sempre che vi  sia capienza nel progetto  di  distribuzione. L’unico limite è  quello che l’intervento  debba avvenire prima della distribuzione della somma, poiché  all’esito  della medesima le eventuali  somme residue, in mancanza di  altri  creditori, dovranno  essere  restituite al  debitore. (Riproduzione vietata tutti i  diritti  riservati  Sposatolaw – pubblicato  su  Messaggero) Per casistiche personali puoi usufruire di una assistenza online.