La procedura fallimentare è una procedura giuridica attraverso cui viene sottoposto ad esecuzione il patrimonio di un imprenditore commerciale quando questi venga a trovarsi nell’impossibilità di far fronte regolarmente agli impegni assunti nei confronti dei creditori.
Ai sensi dell’art. 1 della Legge fallimentare non sono assoggettabili al fallimento gli enti pubblici, gli imprenditori agricoli, gli imprenditori che esercitano una attività commerciale ed i piccoli imprenditori. Quanto al concetto di piccolo imprenditore occorre tenere presente che con la riforma del 2006, requisiti essenziali per rivestire tale qualifica è, alternativamente, l’avere effettuato investimenti nell’azienda per un capitale di valore superiore a 300.000,00 euro, ovvero aver realizzato ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni, o dall’inizio dell’attività, per un ammontare complessivo superiore a 200.000,00 euro annui.
Lo Studio Legale Sposato presta consulenza nell’area di insolvenza e gestione della crisi di impresa, amministrazione del fallimento, concordato preventivo ed assistenza ad autorità ed organismi preposti allo svolgimento di procedure riguardanti banche, imprese, clienti interessati a rilevare aziende, o beni nel contesto di procedure di liquidazione degli attivi fallimentari sin dalla dichiarazione di fallimento.
Il fallimento del debitore esecutato comporta di regola quale conseguenza principale l’improcedibilità dell’esecuzione immobiliare.