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Espropriazione contro il terzo proprietario.

L’espropriazione contro il terzo proprietario è disciplinata dall’ art. 602 del codice di procedura civile  e consiste in quella particolare forma di espropriazione avente ad oggetto un bene di proprietà di un terzo gravato da pegno, o da ipoteca per debito altrui, ovvero un bene la cui alienazione sia stata revocata per frode.

Responsabilità esecutiva.

La responsabilità  esecutiva in  esame impone che il terzo debba subire l’espropriazione in luogo  del debitore tutte le volte in  cui  si  trovi in un particolare rapporto  con il bene e segnatamente: nel caso  del terzo  acquirente,  allorché il terzo  abbia acquistato il bene già gravato da pegno o da ipoteca; nel caso  del  terzo datore d’ipoteca, quando il terzo  abbia concesso che venisse costituito  sul proprio bene un  diritto reale di  garanzia per debito  altrui ed infine nel caso in  cui il terzo sia divenuto proprietario  di beni  alienati dal  debitore con  atto  dichiarato inefficace perché in  frode ai creditori.