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Rassegna Stampa

Aste, sottoposti a pignoramento anche i beni indivisi

Pubblicato su Il Messaggero il 3 luglio 2011.

“L’ art. 599 del codice di procedura civile stabilisce che possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore, decretando al secondo comma che occorre notificare ai contitolari del diritto non debitori un avviso con il quale, oltre ad essere data conoscenza del pignoramento, è fatto divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice”, spiega l’avvocato Gianluca Sposato, presidente dell’Associazione custodi giudiziari. Ed aggiunge: “Ai sensi dell’art. 180 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile l’avviso in questione deve contenere l’indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell’atto di pignoramento e della trascrizione di esso. Con il medesimo avviso, o con altro separato, gli interessati devono essere invitati a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell’art. 600 dello stesso codice, che regola le modalità operative della liquidazione della quota”. La riforma del 2006 ha stabilito i criteri cui attenersi nella scelta tra le varie forme previste dal legislatore per l’espropriazione sui diritti oggetto di contitolarità, che sono in via preferenziale: la separazione in natura, la divisione giudiziale e la vendita della quota indivisa. Nel caso in cui la separazione in natura non sia richiesta o non sia possibile, il giudice deve procedere alla divisione giudiziale, salvo che non ritenga probabile la vendita della quota indivisa a un prezzo pari o superiore al valore della stessa.

“Occorre tenere presente che l’omissione dell’avviso, comunque, non comporta la nullità del pignoramento – prosegue l’avvocato Sposato – ma soltanto l’improcedibilità dell’esecuzione che, pri ma della vendita, può essere fatta valere con opposizione di terzo, mentre nella fase successiva ad essa, in un giudizio autonomo di cognizione, con domanda di accertamento o di rivendica. Il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell’avviso ai contitolari, determinerà le modalità di espropriazione della quota indivisa sottoposta a pignoramento, previa audizione delle parti. Ove la separazione in natura non sia richiesta o non sia possibile, disporrà procedersi al giudizio di divisione, salvo che non ordini la vendita della quota del bene, reputandola economicamente non sconveniente, qualora abbia concreti elementi per ritenere che la vendita possa avvenire ad un prezzo pari o superiore a quello di cui alla perizia di stima”.

L’ordinanza con la quale il giudice, previa convocazione di tutti gli interessati, dispone la separazione in natura della quota spettante al debitore è emessa senza che si svolga una fase contenziosa; trattandosi di un provvedimento a contenuto divisorio, la legittimazione a richiederla spetta, oltre che al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, ai contitolari, dovendosi escludere che sia legittimato il debitore contro il quale si procede esecutivamente.

“La separazione può, tuttavia, essere ordinata solo sull’accordo di tutti i contitolari – sottolinea ancora l’avvocato Sposato – poiché le esigenze di celerità del processo esecutivo non possono privare i comproprietari delle garanzie giurisdizionali del processo divisorio. Con l’accordo delle parti si può acconsentire che al debitore sia attribuita una somma di dena ro in sostituzione della porzione del bene corrispondente alla sua quota. Contro il provvedimento di separazione emesso dal giudice, il contitolare non debitore può proporre opposizione di terzo, se il provvedimento viola un suo diritto sul bene indiviso”.

Il Giudice non effettua la scelta secondo criteri di opportunità e convenienza, bensì sulla base di un giudizio prognostico in ordine alle possibilità di vendere la quota indivisa. Qualora dopo il primo esperimento di vendita il prezzo scenda al di sotto del valore di stima della quota, così denunciando un errore di valutazione, è ipotizzabile che possa disporre il giudizio di divisione, con revoca del precedente provvedimento, anche ad istanza di parte, la quale potrebbe impugnare l’eventuale diniego con opposizione agli atti esecutivi. In questa prospettiva è possibile anche l’assegnazione ad un creditore che abbia presentato istanza fino a 10 giorni. prima dell’incanto a norma dell’art. 588 del codice di procedura civile, così come è praticabile la nomina di un amministratore giudiziario, secondo il disposto di cui all’ art. 592 dello stesso codice di rito. “E’ importante sottolineare, infine, che la Suprema Corte – conclude l’avvocato Sposato – ha ritenuto che l’ordinanza con la quale il giudice dispone procedersi alla vendita della quota indivisa spettante al debitore esecutato non può essere immediatamente impugnata con ricorso straordinario per Cassazione a norma dell’art. 111 della Costituzione, neppure dal proprietario non debitore, trattandosi di atto revocabile dal Giudice che lo ha emesso e impugnabile soltanto con l’opposizione agli atti esecutivi”.

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