00191 Roma
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Pubblicato su Il Messaggero il 3 luglio 2011 dall’Avvocato Gianluca Sposato, specializzato in diritto immobiliare. Tutti i diritti riservati
L’ art. 599 del codice di procedura civile stabilisce che nelle aste possono essere sottoposti a pignoramento i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
Ricorrendo tale fattispecie occorre notificare ai contitolari del diritto non debitori un avviso.
Nell’avviso notificato ai contitolari, oltre ad essere data conoscenza del pignoramento, è fatto divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte dei beni in comunione senza ordine del giudice.
Ai sensi dell’articolo 180 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile l’avviso in questione deve contenere:
Con il medesimo avviso, o con altro separato, gli interessati devono essere invitati a comparire davanti al giudice dell’esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell’articolo 600 codice procedura civile.
Tale norma regola le modalità operative della liquidazione della quota, quando nelle aste immobiliari sono sottoposti a pignoramento anche i beni indivisi.
La riforma del 2006 ha stabilito i criteri cui attenersi nella scelta tra le varie forme previste dal legislatore per l’espropriazione sui diritti oggetto di contitolarità.
Queste sono in via preferenziale:
Nel caso in cui la separazione in natura non sia richiesta, o non sia possibile, il giudice deve procedere alla divisione giudiziale.
Salvo che non ritenga probabile la vendita della quota indivisa a un prezzo pari, o superiore, al valore della stessa.
Occorre tenere presente che l’omissione dell’avviso, comunque, non comporta la nullità del pignoramento, ma soltanto l’improcedibilità dell’esecuzione.
L’improcedibilità, prima della vendita, può essere fatta valere con opposizione di terzo, mentre nella fase successiva, in un giudizio autonomo di cognizione, con domanda di accertamento, o di rivendica.
Il giudice, verificata la regolarità della notifica dell’avviso ai contitolari, determina le modalità di espropriazione della quota indivisa sottoposta a pignoramento, previa audizione delle parti.
Quando la separazione in natura non è richiesta o non è possibile, il giudice dispone procedersi al giudizio di divisione, salvo che non ordini la vendita della quota del bene.
Ciò, qualora vi siano concreti elementi per ritenere che la vendita possa avvenire ad un prezzo pari, o superiore, a quello di cui alla perizia di stima.
Quando nelle aste vengono sottoposti a pignoramento anche i beni indivisi, è fondamentale che i comproprietari vengano assistiti da un avvocato esperto in esecuzioni immobiliari.
L’ordinanza con la quale il giudice, previa convocazione degli interessati, dispone la separazione in natura della quota spettante al debitore è emessa senza che si svolga una fase contenziosa.
Trattandosi di un provvedimento a contenuto divisorio, la legittimazione a richiederla spetta, oltre che al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, ai contitolari.
Si deve escludere che sia legittimato, invece, il debitore contro il quale si procede esecutivamente.
La separazione può, tuttavia, essere ordinata solo sull’accordo di tutti i contitolari.
Poiché le esigenze di celerità del processo esecutivo non possono privare i comproprietari delle garanzie giurisdizionali del processo divisorio.
Con l’accordo delle parti si può acconsentire che al debitore sia attribuita una somma di denaro in sostituzione della porzione del bene corrispondente alla sua quota.
Contro il provvedimento di separazione emesso dal giudice, il contitolare non debitore può proporre opposizione di terzo, se il provvedimento viola un suo diritto sul bene indiviso.
Il Giudice non effettua la scelta secondo criteri di opportunità e convenienza, bensì sulla base di un giudizio prognostico in ordine alle possibilità di vendere la quota indivisa.
Qualora dopo il primo esperimento di vendita il prezzo scenda al di sotto del valore di stima della quota, così denunciando un errore di valutazione, è ipotizzabile che possa disporre il giudizio di divisione.
Questo avviene con revoca del precedente provvedimento, anche ad istanza di parte, la quale potrebbe impugnare l’eventuale diniego con opposizione agli atti esecutivi.
Queste sono le possibilità previste dalla legge nelle aste, quando sono sottoposti a pignoramento anche i beni indivisi.
In questa prospettiva è possibile anche l’assegnazione ad un creditore che abbia presentato istanza fino a 10 giorni prima dell’incanto, a norma dell’articolo 588 del codice di procedura civile.
Così come è praticabile la nomina di un amministratore giudiziario, secondo il disposto di cui all’ articolo 592 dello stesso codice di rito.
La Suprema Corte ha ritenuto che l’ordinanza con la quale il giudice dispone procedersi alla vendita della quota indivisa spettante al debitore esecutato non può essere immediatamente impugnata.
Con ricorso straordinario per Cassazione a norma dell’art. 111 della Costituzione, neppure dal proprietario non debitore, trattandosi di atto revocabile dal Giudice che lo ha emesso, impugnabile soltanto con l’opposizione agli atti esecutivi.
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Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.