La comodità e il diletto di viaggiare in bicicletta sono indubbi, soprattutto in questi ultimi anni, durante i quali nelle città sono stati realizzati chilometri di piste ciclabili, che hanno diversi scopi: snellire il più possibile il traffico delle automobili (con un vantaggio enorme per la salvaguardia dell’ambiente), spostarsi da una parte all’altra della metropoli con una spesa irrisoria, restituire al cittadino la piacevolezza di muoversi ammirando le bellezze della sua città.
Certo, muoversi con la bici in piccoli centri urbani è molto meglio rispetto al farlo in città molto popolose, come, per esempio, Roma, Milano, Napoli. Oltre alla difficoltà di pedalare con scioltezza nei grossi centri urbani, fondamentalmente mal strutturati dal punto di vista della libera ed ecologica mobilità, c’è anche il forte rischio di imbattersi in un incidente stradale, che per chi viaggia su due ruote può essere molto dannoso.
Purtroppo le possibilità di incorrere in un incidente stradale con una bicicletta sono molteplici e il colpevole non sempre è l’automobilista. Da qualche anno, sulla scena stradale ci sono anche le cosiddette biciclette a pedalata assistita – che funzionano con l’ausilio di un motore – e le biciclette elettriche.
Il fatto di potersi muovere con la bicicletta a una velocità piuttosto sostenuta – grazie, appunto, a tali nuovi veicoli su due ruote – ha aumentato il rischio di incidenti stradali.
Spesso si ritiene che chi vada in bicicletta e sia urtato, o investito da un’automobile abbia sempre ragione: non è assolutamente così, in quanto, pur essendo la bicicletta un veicolo generalmente privo di motore, non per questo il conducente è esentato dal rispetto delle norme previste nel Codice della strada; dunque, in caso di incidente, si applica l’articolo 2054 del Codice civile, che prevede una presunzione di colpa, in assenza di prove, concorsuale al 50%.
Nel caso di un incidente di questo tipo, la prima cosa da fare è quella di accertare le responsabilità del sinistro, dal momento che sia l’automobilista, sia il ciclista sono tenuti a rispettare le regole della strada.
Chi va in bicicletta deve rispettare i sensi unici, o i doppi sensi di circolazione, non può viaggiare contromano, non deve fare inversione ad U, deve dare la precedenza a chi proviene da destra, non può passare con il semaforo rosso, non può guidare di sera e fino a mezz’ora prima dell’alba senza il giubbino a catarifrangenti, deve circolare, sulle piste ciclabili, quando esistono.
Questo significa che, in caso di incidente stradale che veda coinvolto un ciclista, prima di valutare la richiesta di risarcimento del danno da parte di questi all’assicurazione dell’automobilista, bisognerà controllare che il conducente sul sellino abbia rispettato il Codice della strada.
Tra le cause più frequenti di un incidente tra la bicicletta e un automobile c’è il taglio della strada, sia da parte dell’automobilista, per esempio sterzando a destra, sia da parte del ciclista, in questo caso, girando a sinistra. Purtroppo è anche frequente il caso di un veicolo che tamponi il ciclista durante una manovra. Anche l’apertura dello sportello di un’automobilista fermo al parcheggio per uscire, senza prima guardare dallo specchietto, può causare la caduta di un ciclista che in quel momento si apprestava a superare la macchina appena parcheggiata.
Il conducente di una bicicletta non è tenuto a possedere un’assicurazione, come invece avviene per chi guida un’automobile. Pertanto, nel caso in cui il responsabile del sinistro sia il guidatore della bicicletta, quest’ultimo è tenuto a pagare personalmente i danni procurati.
La bicicletta non è un veicolo motorizzato, per cui non si può compilare il modulo di constatazione amichevole, in base all’143 del Codice delle assicurazioni, che fa riferimento esclusivamente a sinistri avvenuti tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione.
In sostanza, poiché la bicicletta non ha motore, per essa non è obbligatoria la copertura assicurativa e quindi dopo il sinistro per il risarcimento non si può utilizzare il modulo CAI, che può essere utilizzato solo tra compagnie assicurative che esercitino il ramo RC Auto ed il ciclista dovrà avviare la procedura di risarcimento ordinario, rivolgendosi alla compagnia assicurativa di chi ha causato il danno inoltrando una lettera di richiesta di risarcimento danni, dal momento che la legge individua il responsabile nel proprietario in solido con il conducente.
Lo scontro tra due biciclette è tutt’altro che infrequente. La guida spericolata e il non rispetto delle norme stradali può infatti causare un incidente tra due ciclisti. La pista ciclabile, che dovrebbe garantire un tranquillo e sicuro movimento per i veicoli a due ruote, a volte si trasforma in un luogo pericoloso, soprattutto quando è troppo affollata, per esempio durante la stagione estiva.
Tra le cause più frequenti di scontri tra due ciclisti ci sono il sorpasso senza segnalare la manovra al ciclista che si sta superando, che, dal momento che non possiede uno specchietto retrovisore può non accorgersene ed essere investito se soltanto si sposta di poco sulla sinistra; l’invasione della corsia opposta; la distrazione durante la guida, per esempio per guardare il cellulare.
Nel caso di incidente tra due biciclette, l’accertamento delle responsabilità avviene nel medesimo modo utilizzato per gli incidenti automobilistici. Non essendo obbligatoria una polizza di assicurazione, il responsabile dell’incidente dovrà pertanto risarcire personalmente il danneggiato.
Per ottenere il risarcimento bisogna annotare tutti i dati che possano far individuare il responsabile dello scontro; è utile scattare foto sul luogo dell’incidente e cercare testimoni che possano confermarne la dinamica. Inoltre, in casi di disputa delle responsabilità tra ciclisti è anche possibile chiamare le Forze dell’Ordine per acquisire il relativo verbale di incidente.
La presenza di buche, detriti o di ostacoli non prontamente rimossi dalla strada possono essere causa di un incidente che coinvolge un guidatore di bicicletta.
In questo caso, responsabile dell’accaduto è il titolare della strada (Comune, Provincia, Regione ecc.) e a esso va indirizzata la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
Bisogna però dire che ottenere il risarcimento in situazioni del genere non sempre è possibile, perché bisogna dimostrare con dovizia di particolari che al momento dell’incidente si guidava prudentemente e che il pericolo non era visibile e neppure evitabile.
Si consiglia pertanto fortemente di affidare il caso a un avvocato esperto, che saprà come muoversi dovendo interfacciarsi con una controparte istituzionale e, al contempo, metterà in atto tutte le strategie per ottenere il giusto indennizzo per i danni o le lesioni subite.
Per prima cosa, bisogna accertare con precisione la dinamica del sinistro e le responsabilità. Bisogna successivamente prendere nota di tutte le indicazioni che potranno essere utili in sede di richiesta del risarcimento dei danni subiti, sia da parte del ciclista, sia da parte dell’automobilista: luogo e ora dell’incidente, veicoli coinvolti, eventuali testimoni.
Nel caso in cui il responsabile dell’incidente sia l’automobilista, la richiesta di risarcimento avviene in modo ordinario, ossia inviandola direttamente all’assicurazione del veicolo con cui ha avuto lo scontro.
Poiché, come già detto, per la bicicletta non è possibile compilare il modulo di constatazione amichevole, se lo scontro è stato causato dal ciclista, questi dovrà rimborsare personalmente gli eventuali danni causati a terzi.
Soltanto se il comportamento del ciclista sarà dimostrato essere stato corretto e, dunque, quando non ha commesso alcuna infrazione del Codice della strada, potrà ottenere il risarcimento di tutti i danni fisici subìti.
Per prima cosa bisogna inoltrare correttamente la richiesta di risarcimento danni all’assicurazione del veicolo investitore corredata da tutta la documentazione comprovante l’incidente e le lesioni, allegando sia il verbale di incidente stradale che il verbale di Pronto Soccorso.
Una volta che le lesioni potranno considerarsi stabilizzate in termini medico legali, quando il danneggiato sarà guarito, il nostro studio legale provvederà a fare redigere una relazione medico legale di parte da uno dei nostri medici legali convenzionati e ad accompagnare il ciclista ferito a visita presso l’assicurazione per l’accertamento dei danni.
Successivamente, forti della nostra esperienza e competenze nel ramo della responsabilità civile da circolazione stradale avvieremo la trattativa per ottenere in breve tempo la liquidazione di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali riportati dall’infortunato.
Le somme erogate dall’assicurazione potranno essere trattenute in acconto ove non siano comprensive di tutte le voci di danno: danno biologico, invalidità temporanea, danno morale, danno nocicettivo, danno dinamico relazionale o esistenziale che dir si voglia, danno fisiognomico o danno estetico per quando concerne il danno non patrimoniale; danno patrimoniale, riduzione della capacità lavorativa, licenziamento a causa dell’infortunio, danno da perdita di chances, mancato guadagno ed altro per quanto concerne il danno patrimoniale.
Dal momento che le variabili relative a un incidente che coinvolge una bicicletta sono notevoli, per evitare di commettere errori sia durante la stesura della richiesta di risarcimento, sia nella successiva procedura che dovrà portare all’ottenimento del giusto indennizzo per i danni subiti – sia da parte del ciclista, sia da parte dell’automobilista o di terzi – è fortemente consigliato di affidare la pratica a un avvocato esperto in questo tipo di situazioni.
Lo studio dell’Avv. Gianluca Sposato è esperto e ti potrà seguire con le dovute competenze, ampiamente dimostrate attraverso i numerosi casi di incidenti stradali avvenuti in tutta Italia risolti brillantemente e con la massima soddisfazione per chi è rimasto danneggiato.