La provvisionale in materia di responsabilità civile da circolazione stradale è un provvedimento di condanna contro l’assicurazione che non vuole pagare, immediatamente esecutivo, per far fronte alle più immediate esigenze del danneggiato.
L’art. 147 Codice assicurazioni private prevede lo stato di bisogno del danneggiato disponendo che nel corso del giudizio di primo grado gli aventi al diritto al risarcimento, dunque anche gli eredi, che a causa del sinistro vengano a trovarsi in stato di bisogno, ad esempio per avere perso il lavoro, o per le spese sostenute e da sostenersi per le cure mediche, possono chiedere, con istanza motivata al giudice, che sia loro assegnata una somma a titolo di acconto da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, con la sentenza di condanna a carico dell’assicurazione.
Condizione affinchè venga concessa la provvisionale è la sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, risultanti da un sommario accertamento, dunque il superamento dell’an, come nel caso del terzo trasportato. Il danneggiato deve, inoltre, venirsi a trovare in condizione di difficoltà economica: questo elemento, sebbene non più indispensabile per ottenere l’acconto, incide soltanto sull’entità della somma da liquidare in via provvisoria, potendo il giudice concedere la provvisionale, sia pure in misura inferiore, anche a chi non si trovi in stato di bisogno.
Dunque le effettive condizioni per la concessione della somma in acconto, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, sono: che sia iniziata una causa risarcitoria nell’ambito esclusivo di un giudizio di primo grado; che siano state sentite le parti e da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente.