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Categorie
Infortunistica stradale

STATO DI BISOGNO DEL DANNEGGIATO E PROVVISIONALE

La provvisionale  in materia di responsabilità civile da circolazione stradale è un provvedimento di condanna contro l’assicurazione che non  vuole pagare, immediatamente esecutivo, per far fronte alle più immediate esigenze del danneggiato.

L’art. 147 Codice assicurazioni private prevede lo stato  di  bisogno  del  danneggiato  disponendo  che nel  corso  del  giudizio  di primo grado gli  aventi  al  diritto al  risarcimento,  dunque anche gli  eredi, che a causa del  sinistro vengano  a trovarsi in  stato di  bisogno,  ad esempio per avere perso il lavoro,  o per le spese sostenute e da sostenersi per le cure mediche, possono  chiedere,  con istanza motivata al  giudice, che sia loro  assegnata una somma a titolo di  acconto da imputarsi nella liquidazione definitiva del  danno, con  la sentenza di  condanna a carico  dell’assicurazione.

Condizione affinchè venga concessa  la provvisionale è la sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, risultanti da un sommario accertamento,  dunque il superamento dell’an,  come nel caso  del  terzo  trasportato. Il  danneggiato deve,  inoltre, venirsi  a trovare in condizione di difficoltà economica: questo elemento, sebbene non più indispensabile per ottenere l’acconto, incide soltanto sull’entità della somma da liquidare in via provvisoria, potendo il giudice concedere la provvisionale, sia pure in misura inferiore, anche a chi non si trovi in stato di bisogno.

Dunque le effettive condizioni per la concessione della somma in acconto, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, sono: che sia iniziata una causa risarcitoria nell’ambito esclusivo di un giudizio di primo grado; che siano state sentite le parti e da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente.