La provvisionale in materia di responsabilità civile da circolazione stradale è un provvedimento di condanna contro l’assicurazione che non vuole pagare, immediatamente esecutivo, per far fronte alle più immediate esigenze del danneggiato che abbia riportato lesioni gravi in un incidente stradale.
Capita frequentemente, infatti, soprattutto quando non si è assistiti da un avvocato esperto in incidenti stradali gravi che le compagnie di assicurazione si sottraggano ai loro doveri ritardando il pagamento al danneggiato, costretto così a dovere fare causa.
L’art. 147 Codice Assicurazioni Private prevede lo stato di bisogno del danneggiato, disponendo che nel corso del giudizio di primo grado gli aventi diritto al risarcimento, dunque anche gli eredi in caso di incidente stradale mortale, che a causa del sinistro vengano a trovarsi in stato di bisogno, ad esempio per avere perso il lavoro, o per le spese mediche sostenute e da sostenersi, possono chiedere, con istanza motivata al giudice, che sia loro assegnata una somma di denaro a titolo di acconto da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, con la sentenza di condanna a carico dell’assicurazione.
Sebbene la norma su citata faccia espresso allo stato di bisogno e, dunque, alla condizione di necessità economica del danneggiato, la Legge 102/2006 ha apportato una importante modifica all’art. 147 del d. lg. n. 209 del 200 in materia di risarcimento danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali stabilendo che la provvisionale può essere ottenuta dall’avente diritto che non si trovi in stato di bisogno.
Pertanto, lo stato di bisogno di chi ha riportato lesioni gravi a causa di un incidente stradale non rappresenta più una condizione essenziale per ottenere la provvisionale, incidendo soltanto sull’entità dell’ammontare della somma da liquidare a titolo di acconto sul maggior danno.
Condizione affinché venga concessa la provvisionale è la sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, risultanti da un sommario accertamento, dunque il superamento dell’ “an debeatur”, previsto dall’articolo 2054 del codice civile, che presuppone sempre un concorso di colpa nel caso di incidente stradale, ove non si fornisca la prova liberatoria.
La provvisionale può essere concessa quando non sorgono contestazioni sulla responsabilità dell’incidente, come nel come nel caso in cui vi sia ammissione di responsabilità da parte dell’investitore riscontrabile dalla sua dichiarazione resa nel verbale di incidente stradale, o come nel caso dell’incidente al passeggero trasportato.
Il danneggiato deve, inoltre, venirsi a trovare in condizione di difficoltà economica: questo elemento, sebbene non più indispensabile per ottenere l’acconto, incide soltanto sull’entità della somma da liquidare in via provvisoria, potendo il giudice concedere la provvisionale, sia pure in misura inferiore, anche a chi non si trovi in stato di bisogno, purché non vi siano dubbi sulla responsabilità dell’investitore.
Dunque, le effettive condizioni per avere diritto alla concessione della provvisionale, ovvero di una somma da trattenere in acconto somma a titolo di risarcimento danni per le lesioni fisiche in un incidente stradale, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno, sono:
A prevedere la possibilità per gli aventi diritto al risarcimento del danno nel corso di un giudizio di primo grado di richiedere una somma da trattenere in acconto è l’art. 147 del Codice delle Assicurazioni Private.
Il giudice di primo grado, sentite le parti, quando ricorrono elementi di responsabilità a carico del conducente che ha causato l’incidente stradale, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede ad assegnare la somma al danneggiato.
Circa l’entità della somma erogata a titolo di acconto, come detto, non occorre più che il danneggiato si trovi in stato di bisogno e, dunque, che fornisca la prova circa la sua precaria situazione economica, potendo essere attribuita nella misura di una percentuale variabile fra il 30% e il 50% sull’importo complessivo del danno da accertare in corso di giudizio.
Una volta emessa l’ordinanza che concede la provvisionale è irrevocabile fino alla fine del giudizio e, dunque, anticipatoria della sentenza di condanna, tenuto conto che, una volta superato il problema della responsabilità dell’incidente, il giudizio sarà atto precipuamente a dimostrare l’entità del danno da risarcire.
Per conferire un incarico all’Avvocato Gianluca Sposato Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali è possibile chiamare i numeri sotto riportati in orario di studio, o prenotare una consulenza telefonica nell’area Assistenza Legale24h del sito.