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Cumulo dei mezzi di espropriazione

L’art.  483 del  codice di procedura civile dispone che  il  creditore possa valersi  cumulativamente dei  diversi mezzi  di  espropriazione forzata previsti  dalle legge  ma,  su  opposizione del  debitore, il  Giudice dell’esecuzione,  con  ordinanza non impugnabile, può limitare l’espropriazione al mezzo  che il  creditore sceglie o, in mancanza, a quello  che il Giudice stesso determina. Il presupposto  affinché il  debitore possa invocare la limitazione prevista dalla norma in  esame consiste nella eccessività del  ricorso ai vari mezzi  di  espropriazione,   attraverso i quali può  realizzarsi l’espropriazione forzata mobiliare presso il  debitore, immobiliare o  presso terzi,  consentendo la legge  al  creditore  di potere agire cumulativamente,   senza alcun  ordine di priorità,  con la sola eccezione per i beni sui  quali sia apposta  una garanzia reale ai  sensi  dell’art. 2911 del  codice civile. La valutazione dell’eccessività  deve essere apprezzata dal Giudice di  volta in  volta,  tenuto  conto  degli interessi  del  creditore pignorante  e di  quelli  intervenuti, nonché del valore dei beni  esecutati  e dell’ammontare del credito  dell’istante,  dei  crediti  degli intervenuti  e di coloro  che vantino cause  legittime di prelazione. Parte della dottrina,  propende   per quella tesi  più garantista per il  creditore secondo  cui tale valutazione dovrebbe   tenere conto del  presumibile ricavato  della vendita,  nonché  delle probabilità  di  eventuali ulteriori interventi in  giudizio  da parte di creditori  che siano privilegiati. Al  contrario una parte minoritaria sostiene che la norma in  esame costituisca una estrinsecazione del principio del minimo mezzo, ovvero  del principio  di  lealtà  e probità nel  compimento  degli  atti processuali.  In ogni caso,  è  bene sottolineare che il  maggior  valore  dei beni oggetto  dell’espropriazione,  rispetto  al  credito vantato,  di per sé  non  costituisca  eccesso  dei mezzi  di  espropriazione  tale da legittimare il  Giudice ad intervenire,  non potendosi  prescindere, a riguardo,   dalla formulazione di apposito reclamo da parte del  debitore esecutato. Al  di  fuori delle ipotesi  di  eccessività,  sono  ammessi più  procedimenti  di  stesso  tipo  per lo  stesso  credito,  tuttavia,  come ha sancito  la Suprema Corte con  sentenza n. 3786 del  1987,   il  creditore che sia stato  soddisfatto in uno  di  essi non può ottenere anche il  rimborso  delle spese di un  altro  procedimento. Dottrina e giurisprudenza sono  concordi  nel  ritenere  che sussista il  cumulo  dei mezzi  di  espropriazione  qualora si  promuovano  contro lo  stesso  debitore  più processi  esecutivi  di  diverso  tipo,   dovendo,  diversamente,  trovare applicazione l’articolo  496 del  codice di procedura civile che disciplina la riduzione del  pignoramento.  Quanto  alla natura ed alla forma dell’opposizione del  debitore,  essa  non può  inquadrarsi  nella categoria delle opposizioni in  senso  tecnico  ai  sensi  degli  articoli 615 e 617  del  codice di  procedura civile,  consistendo  in un mero  reclamo, non  soggetto  a termini  di  decadenza,  motivato da ragioni  di  opportunità  e convenienza,  da proporsi con  ricorso  o con  semplice dichiarazione a verbale di udienza. Il Giudice chiamato  a decidere,  dovrà  disporre l’audizione delle parti interessate e provvederà  con  ordinanza non impugnabile, soggetta, tuttavia, a ricorso  straordinario in Cassazione ex art.  111  comma 7 della Costituzione.  Infine,  è importante ricordare come la Corte di Cassazione, con  sentenza n. 18533 del  2007,  abbia stabilito che in presenza di un  eccesso nell’impiego  del mezzo  esecutivo  connotato da dolo o colpa grave, sia giustificata non  solo  l’esclusione dall’esecuzione  dei  beni  ad essa sottoposti in  eccesso,  ma anche la condanna del  creditore procedente  per responsabilità processuale aggravata. (Riproduzione vietata tutti i  diritti  riservati  Sposatolaw – pubblicato  su  Messaggero) Per ulteriori informazioni in merito, si può richiedere una assistenza online.