Via flaminia 466

00191 Roma

+39 06 321 7639

Per appuntamenti

Lun - Ven : 9:00 - 18:30

Disponibilità per appuntamenti

Via flaminia 466

00191 Roma

+39 06 321 7639

Per informazioni e appuntamenti

Lun - Ven : 9:00 - 18:30

Disponibilità per appuntamenti

Conversione del pignoramento

L’art.  495 del  codice di procedura civile  regola l’istituto  della conversione del  pignoramento che consiste nella richiesta formulata per iscritto al giudice dell’esecuzione dal debitore, di sostituire al bene immobile pignorato, una somma di danaro pari all’importo dovuto per capitale, interessi e spese al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti – dice l’Avv. Gianluca Sposato, Presidente dell’Associazione custodi  giudiziari.

L’istituto è  stato  oggetto  di numerosi interventi  del legislatore,  che hanno inciso  sul procedimento ma non  sulla sua originaria natura ed è opinione  oramai consolidata in  dottrina che la conversione del  pignoramento  costituisca un  diritto  del  debitore,  non  sottoposto  ad opposizione dei  creditori o  a valutazione discrezionale del  giudice, operando   una  modificazione dell’oggetto  dello  stesso,  proseguendo il processo  di  esecuzione con oggetto mutato.

L’istanza può  essere presentata anche verbalmente al  giudice,  come previsto dall’art.  486 c.p.c.,  in  quanto  non risultano stabilite regole di  forma particolari  se non il  rispetto  del  contraddittorio,  dovendo provvedere il  giudice sentite le parti;  anche se la giurisprudenza ha chiarito  che l’audizione di  tutti i  creditori  prima dell’emanazione dell’ordinanza di  conversione del pignoramento non è prescritta a pena di  nullità rilevabile d’ufficio e la relativa inosservanza può  esser fatta valere soltanto  dai  creditori pretermessi nel  cui interesse l’audizione è prevista ( Cass. 1490/89 ) –  chiarisce l’Avv. Sposato.

Si  ritiene, inoltre,  che non  sia necessario indicare la somma che occorrerà  sostituire al bene pignorato,  perché  questa operazione è  di  esclusiva competenza del  giudice. Condizione di  ammissibilità  dell’istanza è  il  versamento  della somma disposta dal  giudice,  di  regola non inferiore ad un  quinto  dell’importo  del  credito per cui  è  stato  eseguito il pignoramento e dei  crediti  dei  creditori intervenuti  indicati  nei  rispettivi  atti  d’intervento,  dedotti i versamenti  effettuati  di  cui  deve essere data prova documentale.

Con la L. 80/2005 mediante lo  spostamento indietro del  momento preclusivo della presentazione dell’istanza, che deve essere proposta prima dell’emissione dell’ordinanza di vendita, si  è  concluso il percorso  razionalizzatore dell’istituto  della conversione,  estendendo il termine massimo per il  versamento rateale  a diciotto mesi in luogo  dei  nove precedenti.

Occorre infine ricordare –  conclude l’Avv. Sposato, che qualora il debitore non versi la somma indicata dal  giudice  nel termine previsto, oppure in caso  di versamento rateale manchi o ritardi il pagamento  di una sola rata oltre i  quindici  giorni  fissati la norma prevede che egli  decada dalla conversione, con la conseguenza che le somme già versate vengono  acquisite al pignoramento  a titolo  di  sanzione ed il  debitore decade dalla facoltà  di  chiedere nuovamente la conversione,  dovendosi  considerare inammissibile una nuova istanza in tal  senso.    (Riproduzione vietata tutti i  diritti  riservati  Sposatolaw – pubblicato  su  Messaggero).