La divisione ereditaria è l’atto mediante il quale ciascun coerede può porre fine alla comunione ereditaria.
Ove in seguito all’apertura della successione vi siano più eredi, sia che si tratti di successione legittima o successione testamentaria è sempre opportuno procedere alla divisione ereditaria.
La divisione ereditaria, infatti, oltre a mettere al riparo dai rischi legati alla comproprietà di beni, è utile anche a fini pratici e gestionali.
In questo articolo fornisco una guida utile agli eredi che devono procedere allo scioglimento della comunione ereditaria.
La divisione ereditaria può avvenire con 3 modalità:
La divisione consensuale in ambito ereditario si perfeziona con l’accordo di divisione ereditaria che sottoscritto dagli eredi e autenticato dagli avvocati, ha forza di legge.
Gli eredi, in tal modo, rilasciandosi ampia e liberatoria quietanza, rinunciano ad eventuali azioni di riduzione e restituzione per la collazione ereditaria.
La divisione ereditaria consensuale è sempre possibile quando ci sono da dividere solo somme di denaro su conti correnti e deposito titoli, anche operando una divisione ereditaria parziale.
Se tutti gli eredi sono d’accordo sulle modalità con cui dividere l’eredità si procede a formalizzare la loro volontà stipulando un contratto di divisione consensuale tra eredi.
Con l’accordo di divisione consensuale gli eredi si danno atto di avere definito tra di loro la divisione del patrimonio ereditario assegnandosi ed attribuendosi i beni mobili ed immobili di cui all’accordo e non avere null’altro a pretendere gli uni dagli altri.
La divisione consensuale in ambito ereditario rappresenta la forma più veloce e vantaggiosa per gli eredi ed facilmente raggiungibile quando non vi è litigiosità e ci si affida ad avvocati con lunga esperienza nel ramo del diritto successorio.
Ove i coeredi litighino sui beni ereditari da ripartirsi, è necessario procedere alla divisione giudiziale.
La divisione ereditaria giudiziale si ha, pertanto, quando gli eredi non sono riusciti a trovare un accordo in via amichevole sui beni ereditari da ripartirsi, neanche all’esito della mediazione e non resta altra strada che ricorrere al giudice del tribunale del luogo dove si è aperta la successione ereditaria.
Il diritto a domandare la divisione non può essere limitato dal testatore se non per i cinque anni successivi all’apertura della successione.
L’istanza di divisione giudiziale in ambito successorio si attiva con un atto di citazione ex art. 713 del codice civile e 784 del codice di procedura civile che, ai fini del litisconsorzio necessario, deve essere notificato a tutti gli eredi.
Il tribunale, determinato il valore della massa ereditaria, provvede all’ attribuzione delle quote ai singoli eredi avvalendosi di un consulente tecnico d’ufficio, un esperto estimatore e se del caso procede all’assegnazione, o alla vendita all’incanto dei beni ereditari.
Come si può ben comprendere questo tipo di situazioni, non solo richiede molto tempo per giungere ad una soluzione, spesso anche non desiderata per gli eredi, ma comporta anche diversi esborsi da sostenere.
La divisione in natura, in ambito successorio, è facilmente percorribile quando è possibile attribuirsi uno o più beni, con o senza conguagli, ai quali gli eredi hanno attribuito un valore concorde proporzionale alla quota loro spettante per legge.
Quando è possibile la divisione in natura, perché esistono più unità immobiliari e somme di denaro, è percorribile per il singolo erede anche il consolidamento della proprietà, con o senza conguagli in denaro, atteso che, ai sensi dell’art. 718 del codice civile, ciascun coerede può richiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità.
La divisione in natura dei beni è percorribile sempre rispettando le quote ereditarie con e senza testamento spettanti agli eredi, sia che si proceda alla divisione in via consensuale che nell’ambito di un giudizio civile.
Quando la divisione dei beni ereditari in natura non è percorribile, perché non è possibile formare le quote da attribuire a ciascun erede è, comunque, sempre possibile chiedere l’assegnazione del bene, o la vendita.
Se manca del tutto un accordo tra i coeredi in ordine alla attribuzione dei beni, non resta che la vendita all’incanto, con incarico a professionista delegato per le operazioni di vendita immobiliari e successiva distribuzione del ricavato.
Se invece gli eredi sono d’accordo a vendere l’immobile, il ricavato della vendita potrà essere tra di loro ripartito pro quota, sia che si tratti di successione legittima, senza testamento, che di successione testamentaria.
Nel caso in cui un immobile caduto in successione ereditaria sia occupato da un erede diverso dal coniuge, è sempre possibile chiedere da un lato l’assegnazione e, dall’altro, una indennità di occupazione da parte degli altri eredi cui venga impedito l’utilizzo del bene.
L’erede non titolato che utilizzi abitualmente il bene indiviso, infatti, nel caso di disaccordo con gli altri eredi sulla possibilità di rilevare la loro quota per consolidare la proprietà, o mettere in vendita il bene, è tenuto a corrispondere una indennità di occupazione in base al valore di mercato per la quota non di sua spettanza.
L’indennità di occupazione di immobile nell’eredità, però, è dovuta, per giurisprudenza consolidata, solo quando vi è un uso esclusivo da parte di uno degli eredi, che ne impedisca l’uso ed il godimento agli altri coeredi.
La divisione ereditaria con immobili si può attuare o con la vendita e distribuzione del ricavato pro quota tra gli eredi, o con l’ assegnazione degli immobili, con o senza conguagli in denaro.
Se tutti gli eredi sono d’accordo a vendere gli immobili, il ricavato della vendita viene ripartito tra di loro pro quota; tuttavia, anche questo genere di situazioni può comportare delle problematiche e, per tale ragione, è sempre raccomandato essere seguiti da un bravo avvocato.
La regola, quando nell’asse ereditario sono presenti proprietà immobiliari e diritti reali, è procedere per prima cosa alla valutazione immobiliare.
Se i coeredi non sono d’accordo sulle stime immobiliari ci si può affidare congiuntamente ad un tecnico, o provvedere alla comparazione delle stime fatte redigere da ciascun erede, per poi procedere alla relativa attribuzione.
Quando gli eredi presentano la denuncia di successione diventano proprietari per l’intero di una quota indivisa dell’eredità.
Con la divisione ereditaria consensuale, è possibile risparmiare sulle imposte quando l’accordo è raggiunto prima di presentare la dichiarazione di successione.
Infatti, quando i chiamati all’eredità sono d’accordo su come ripartirsi l’eredità, il Notaio, prima di presentare la denuncia di successione, prende atto della loro volontà di procedere alla divisione dei beni secondo le indicazioni ricevute, agendo di conseguenza.
Nella divisione testamentaria gli eredi non vanno incontro al problema della divisione perché è stata già operata dal testatore.
Nel caso in cui vi sia un concepito la divisione non potrà avvenire fino al momento della nascita.
Quando è pendente un giudizio sulla legittimità, o sulla filiazione naturale, il giudice, in caso di esito favorevole del giudizio per il chiamato all’eredità, può sospendere la divisione per un termine massimo di cinque anni.
Nel caso di minorenni il testatore può disporre che non si faccia luogo alla divisione prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato.
Il legittimario pretermesso non fa parte della comunione ereditaria, fino a quando non ha esperito vittoriosamente l’azione di riduzione; infatti, solamente a seguito della sentenza egli acquista la qualità di erede.
La mediazione civile, oltre ad essere una condizione di procedibilità nella materia ereditaria, rappresenta un utile strumento per prevenire il contenzioso giuridico.
La mediazione richiede l’assistenza obbligatoria di un avvocato per le parti è può avvenire anche in modalità telematica.
La mediazione in materia ereditaria può concludersi con un verbale di mancato accordo tra gli eredi, oppure quando ha esito favorevole con un verbale di accordo che determina le modalità di divisione dei beni tra gli eredi ha valore di legge.
Sposatolaw, grazie ad accessi privilegiati a banche dati e conti correnti del defunto, è in grado di garantire con celerità lo svolgimento di tutte le indagini necessarie, attraverso analisi patrimoniali approfondite sulla persona del de cuius volte ad accertare la consistenza del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare.
L’attività che svolgiamo, come studio legale specializzato in diritto ereditario, fin dal 1949, non si incentra soltanto sulla ricostruzione della massa ereditaria da dividere, ma è incentrata alla verifica che non esista alcun testamento onde procedere con tranquillità allo scioglimento della comunione ereditaria.
La ricostruzione del patrimonio ereditario ricomprende non soltanto l’individuazione delle proprietà immobiliari e del loro valore, il rintraccio dei conti correnti, fondi, deposito titoli ed altri beni della persona deceduta; ma anche l’accertamento che non sussistano debiti ed obbligazioni, o imposte e tributi, che riducano il valore dell’asse ereditario.
Per ricostruire le quote nella divisione ereditaria occorre tenere conto anche degli atti dispositivi compiuti in vita dalla persona deceduta che, per effetto della collazione devono essere imputati alla massa ereditaria.
Sposatolaw garantisce agli eredi il corretto adempimento delle pratiche successorie, al fine di non incorrere in errori e sanzioni per la presentazione della denuncia di successione, con notaio convenzionato a tariffa agevolata in sede.
Solo il coniuge | 1/1 |
Coniuge più un figlio | 1/2 al coniuge e 1/2 al figlio |
Coniuge e più due o più figli | 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli |
Coniuge e ascendenti o fratelli/sorelle | 2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti o fratelli/sorelle |
Solo un figlio | 1/1 al figlio |
Più figli | 1/1 ripartito in parti uguali |
Solo ascendenti | 1/2 linea paterna – 1/2 linea materna |
Solo fratelli e sorelle | 1/1 ripartito in parti uguali |
I costi della divisione ereditaria variano in base al valore dell’eredità e possono essere contenuti quando gli eredi sono d’accordo sulle modalità di ripartizione tra di loro dei beni ereditari.
I costi della divisione ereditaria aumentano con la litigiosità dei chiamati a succedere, se è necessario effettuare perizie di stima, attivare la mediazione obbligatoria ed iscrivere a ruolo la causa per la divisione giudiziale.
Il nostro studio legale, Sposatolaw dal 1949, è specializzato in diritto successorio e opera in tutta Italia tutelando importanti asset ereditari sia nella fase stragiudiziale, che per la gestione del contenzioso ereditario relativamente questioni inerenti la divisione ereditaria.
L’Avvocato Gianluca Sposato, Presidente della XIX Sottocommissione dell’esame di Stato per Avvocato 2023 a Roma, esperto in diritto ereditario, assiste eredi che devono procedere alla divisione ereditaria, privilegiando sempre accordi e transazioni ereditarie con elevata percentuale di successo nella fase stragiudiziale e risparmio di tempi e costi dell’eredità.