La separazione giudiziale si rende necessaria quando non è stato possibile raggiungere un accordo tra i coniugi sulle questioni relative alla regolamentazione dei rapporti tra di loro inerenti la sospensione del loro vincolo matrimoniale. La causa viene promossa da uno dei coniugi nei confronti dell’altro mediante notifica di un ricorso, che può essere con addebito in presenza di determinati presupporti, come l’infedeltà coniugale. La causa viene iscritta a ruolo davanti al giudice competente per territorio che disciplina e regolamenta ogni aspetto inerente la gestione dei rapporti patrimoniali e personali tra i coniugi, con particolare riferimento a tutelare le esigenze di figli minori, o non ancora economicamente indipendenti.
I tempi per la separazione giudiziale dipendono dal grado di litigiosità dei coniugi, mentre i costi tengono conto di diverse spese da affrontare.
In presenza di evidenti contrasti tra le parti e ove si renda indispensabile istruire la causa attraverso l’acquisizione di documentazione, anche di carattere fiscale ed espletare prove testimoniali, il giudice potrà emettere una sentenza non definitiva, con cui provvede a regolamentare le esigenze primarie a tutela della famiglia, quali l’assegnazione della casa coniugale, l’affidamento condiviso od in via esclusiva ad uno soltanto dei coniugi dei figli minori, la regolamentazione del diritto di visita del coniuge non collocatario e l’assegno di mantenimento. A tal riguardo il giudice, a norma degli articoli 316 bis e 337 del codice civile, dispone che ciascun genitore sia obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità, al mantenimento dei figli, tenuto conto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare in cui sono cresciuti.
Per quanto concerne il mantenimento del coniuge, quando uno degli sposi non abbia redditi propri che gli consentano di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il giudice può imporre all’altro di versare al consorte cui non venga addebitata la separazione un assegno periodico, la cui entità deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato.
In caso di presenza di figli minorenni in una causa di separazione consensuale o giudiziale, il legislatore garantisce la tutela dei loro diritti.
Per l’avvio del procedimento servono specifici documenti per la separazione giudiziale ed è fondamentale ricostruire con il proprio avvocato tutta la vicenda coniugale e raccogliere la documentazione da depositare in corso di causa, con le note 183, al fine di supportare l’istruzione probatoria e potere confermare la fondatezza delle proprie ragioni.