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Separazione giudiziale

La separazione giudiziale si  rende  necessaria quando non è  stato possibile raggiungere un accordo tra i coniugi sulle questioni relative alla regolamentazione dei rapporti tra di loro inerenti la sospensione del loro vincolo matrimoniale. La causa viene promossa da uno  dei  coniugi nei  confronti  dell’altro mediante notifica di un  ricorso,  che può  essere con  addebito in presenza di determinati  presupporti,  come l’infedeltà  coniugale. La causa viene iscritta a ruolo davanti  al giudice competente per territorio  che disciplina e regolamenta ogni aspetto inerente la gestione dei rapporti patrimoniali e personali tra i coniugi,  con particolare riferimento a tutelare le esigenze di figli minori, o non  ancora economicamente indipendenti.

tempi per la separazione giudiziale dipendono dal grado di litigiosità dei coniugi, mentre i costi tengono conto di diverse spese da affrontare.

Assegnazione della casa coniugale, affidamento condiviso e assegno di mantenimento.

In presenza di  evidenti contrasti tra le parti e ove si  renda indispensabile istruire la causa attraverso l’acquisizione di documentazione, anche di  carattere fiscale ed espletare prove testimoniali,  il giudice potrà emettere una sentenza non definitiva, con cui provvede a regolamentare  le esigenze primarie a tutela della famiglia,  quali  l’assegnazione della casa coniugale, l’affidamento condiviso od in  via esclusiva ad uno  soltanto  dei  coniugi  dei  figli minori,  la regolamentazione del  diritto di visita del coniuge non collocatario e l’assegno di mantenimento. A tal riguardo   il giudice, a norma degli articoli  316 bis e 337 del  codice civile,  dispone che ciascun genitore sia obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità, al mantenimento dei figli, tenuto conto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare in  cui  sono  cresciuti.
Per quanto  concerne il mantenimento  del  coniuge, quando uno degli  sposi non abbia redditi propri che gli consentano di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il giudice può imporre all’altro di versare al consorte cui  non venga addebitata la separazione un assegno periodico, la cui entità deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato.

In caso di presenza di figli minorenni in una causa di separazione consensuale o giudiziale, il legislatore garantisce la tutela dei loro diritti.

Per l’avvio del procedimento servono specifici documenti per la separazione giudiziale ed è  fondamentale  ricostruire con il proprio  avvocato tutta la vicenda coniugale e raccogliere la documentazione da depositare in  corso  di  causa, con le note 183,  al  fine di supportare l’istruzione probatoria e potere confermare  la fondatezza delle proprie ragioni.