Decesso ospedaliero: responsabilità medica e risarcimento ai familiari

Quando un familiare muore in ospedale per un errore medico, per errato intervento chirurgico, o responsabilità della struttura sanitaria, è necessario accertare se il decesso era evitabile e se  siano state poste in essere condotte colpose.

La Legge Gelli-Bianco (n. 24/2017) tutela la sicurezza delle cure e disciplina la responsabilità sanitaria.

In caso di decesso ospedaliero per colpa medica, i responsabili sono tenuti a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai familiari della vittima.

L’accertamento delle cause della morte è determinante.

L’autopsia, quando necessaria, può chiarire la causa del decesso e verificare eventuali errori diagnostici, terapeutici o assistenziali.

La cartella clinica e la documentazione sanitaria costituiscono elementi fondamentali per ricostruire quanto accaduto e determinare le cause del decesso ospedaliero.

In questi casi è importante agire tempestivamente con l’assistenza di un avvocato esperto in responsabilità medica, affiancato da professionisti medico-legali, per valutare la responsabilità della struttura e del personale sanitario e tutelare il diritto al risarcimento per la morte del familiare.

Come Presidente ADISM, Rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati e avvocato specializzato in responsabilità civile medica, assisto i familiari delle vittime di casi di malasanità, avvalendomi di qualificati consulenti medico-legali su tutto il territorio nazionale.

Decesso ospedaliero: quali norme regolano la responsabilità della struttura sanitaria e del medico?

L’art. 7 della Legge Gelli-Bianco dispone che la struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde delle condotte dolose o colpose del personale di cui si avvale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice civile.

Trattandosi di responsabilità contrattuale, fondata sul contratto di spedalità, i familiari della vittima devono provare l’esistenza del contratto ed il nesso di causalità tra l’aggravamento che ha condotto al decesso e la condotta dei sanitari.

Viceversa non grava su di loro l’onere di provare la colpa specifica del medico e della struttura sanitaria, gravando su questi ultimi la prova sull’esatto adempimento, ovvero mancanza di responsabilità per causa a loro non imputabile.

Il medico, invece, risponde ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, dunque, per responsabilità extracontrattuale, salvo che abbia assunto obbligazione contrattuale diretta con il paziente.

Per i fatti anteriori all’entrata in vigore della legge del 2017 il regime probatorio nella responsabilità civile medica è più favorevole al danneggiato.

La responsabilità del medico dipendente resta contrattuale, come chiarito da Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6134 del 2025, che ha escluso l’applicazione retroattiva dell’art. 7, comma 3, l. 24/2017.

La distinzione non è solo un tecnicismo, poiché è rilevante ai fini della determinazione dell’ onere probatorio, oltre che per i termini di prescrizione per fare valere i propri diritti:

  • 10 anni per la responsabilità contrattuale
  • 5 anni per la responsabilità aquiliana.

Quali danni sono risarcibili per decesso ospedaliero?

Alla morte del paziente i familiari vantano due posizioni giuridiche distinte, che cambiano titolo, ripartizione dell’onere probatorio e termine di prescrizione.

  1. Danni iure hereditatis

Gli eredi subentrano nella posizione contrattuale del defunto verso la struttura, ex artt. 1218 e 1228 codice civile, per fare valere i danni da lui patiti tra le lesioni e il decesso.

Tali danni comprendono:

  • danno biologico terminale: quale lesione massima dell’integrità psico-fisica, risarcibile se la sopravvivenza supera le ventiquattro ore anche in assenza di coscienza; liquidabile come inabilità temporanea assoluta, in via equitativa;
  • danno morale terminale, o danno catastrofale: come sofferenza per la cosciente percezione della morte imminente, che richiede prova della lucidità;
  • danno patrimoniale: per spese mediche e di cura già sostenute, oltre a perdita subita per la perdita dell’apporto economico del familiare deceduto.

Il regime è contrattuale: gli eredi devono provare l’esistenza del contratto ed il nesso di causalità; la struttura ospedaliera ed il medico, viceversa, devono dimostrare l’esatto adempimento, ovvero che la causa del decesso non è loro imputabile.

La prescrizione è decennale.

Non è invece risarcibile iure hereditatis il danno tanatologico, come chiarito dalla Cassazione Civile a Sezioni Unite con sentenza n. 15350/2015.

  1. Danni iure proprio

Per il pregiudizio direttamente subito, i congiunti agiscono in via extracontrattuale ex art. 2043 codice civile, perché il contratto di spedalità non produce effetti protettivi verso terzi (Cass. n. 6386/2023; Cass. n. 8109/2024).

Sono risarcibili i danni non patrimoniali:

  • danno da perdita del rapporto parentale calcolato secondo le Tabelle dei calcolo del danno da morte, oltre all’eventuale danno biologico psichico clinicamente accertato in capo ai familiari;
  • danni patrimoniali per perdita del sostegno economico mantenimento o contributo, spese funerarie.

I familiari che hanno diritto al risarcimento del danno per la morte di un proprio congiunto sono: il coniuge, i figli, i genitori, i nonni ed i nipoti.

Su di loro grava l’onere di provare tutti gli elementi del fatto illecito.

Per i parenti stretti opera la presunzione iuris tantum di sofferenza.

La prescrizione è quinquennale salvo quanto disposto dall’art 2947 del codice civile se il fatto costituisce reato e prevede un termine più lungo.

Quanto spetta ai familiari per il risarcimento del danno da morte ospedaliera?

Per il calcolo del danno da morte non si applica la Tabella Unica Nazionale (TUN) di cui al DPR 12/2025, art. 1, che disciplina solo il danno biologico da lesioni ex art. 138 d.lgs. 209/2005.

Il danno da perdita del rapporto parentale si liquida con le Tabelle Pretorie del Tribunale di Milano, o del Tribunale di Roma, sulla base di un sistema a punti.

Il valore del punto per la morte di un familiare è stabilito in:

  • euro 3.911,00 per la morte di genitori, figli, coniuge o convivente;
  • euro 1.968,00 per la morte di fratelli, nonni e nipoti.

I punti si distribuiscono su cinque parametri:

  • età della vittima
  • età del familiare superstite
  • convivenza con la vittima
  • composizione del  nucleo familiare e numero dei superstiti residui
  • qualità e intensità del rapporto affettivo tra familiare e vittima

Le somme del danno da morte per il figlio che perde un genitore, o per i genitori che perdono un figlio, vanno da un minimo di euro 195.551,59 ad un massimo di euro 391.103,18.

Gli importi del danno da morte per i fratelli, i nonni ed i nipoti vanno da un minimo di euro 24.000,20 ad un massimo di euro 169.880,00.

Sul piano operativo vanno tenute separate le due domande per il danno da morte iure proprio e iure hereditario: quella iure hereditatis (contrattuale, decennale) e quella iure proprio (aquiliana, quinquennale).

Come provare la responsabilità della struttura per decesso ospedaliero?

Per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un decesso ospedaliero, i familiari della vittima devono dimostrare:

  • l’esistenza del rapporto con la struttura sanitaria,
  • l’aggravamento delle condizioni del paziente, o l’insorgenza di una nuova patologia
  • una condotta sanitaria astrattamente idonea a provocare il decesso.

Spetta invece alla struttura ospedaliera dimostrare l’assenza di responsabilità o che l’eventuale inadempimento sia dipeso da una causa non imputabile.

Il nesso causale tra la condotta sanitaria e il decesso deve essere provato dai familiari della vittima secondo il criterio del “più probabile che non”.

Nelle cause di responsabilità medica per decesso ospedaliero, sono fondamentali la cartella clinica, gli esami diagnostici, i referti e tutta la documentazione sanitaria utile a ricostruire le cure prestate e l’evoluzione delle condizioni del paziente.

Se si intenta una causa senza dimostrare il nesso causale tra l’errore sanitario e la morte, la domanda di risarcimento viene rigettata, con condanna alle spese.

Per questo, nei casi di morte in ospedale per malasanità, è importante affidarsi a un avvocato esperto di responsabilità medica e diritto delle assicurazioni, in grado di coordinare l’analisi giuridica con quella medico-legale.

Decesso ospedaliero e infezioni nosocomiali

Una quota rilevante delle cause per decesso ospedaliero riguarda le infezioni contratte durante il ricovero.

Sul punto la Cassazione ha costruito un regime probatorio articolato.

Una volta che i familiari della vittima hanno fornito la prova, anche presuntiva, della contrazione dell’infezione in ambito ospedaliero spetta alla struttura dimostrare di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis per prevenirla.

Sulla struttura sanitaria grava l’obbligo di provare di avere adottato i protocolli di disinfezione, sterilizzazione, gestione di biancheria e rifiuti, sorveglianza microbiologica e così via (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5490 del 2023).

La responsabilità della struttura sanitaria per le condotte del personale si inquadra come responsabilità per fatto proprio ex art. 1218 codice civile, nell’ambito del più generale principio di sicurezza delle cure, come precisato da Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7074 del 2024.

In caso di decesso per sepsi o infezione contratta in ospedale è la struttura a dover dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitarla, secondo i principi cardine della responsabilità civile.

Decesso ospedaliero e perdita di chance di sopravvivenza

Non sempre la consulenza tecnica medico legale riesce ad affermare con certezza che l’errore abbia causato la morte.

A volte il medico legale nominato dal giudice accerta che la condotta colposa ha soltanto ridotto le probabilità di sopravvivenza del paziente.

In questi casi opera il rimedio della perdita di chance: il danno è risarcibile in misura proporzionale alla probabilità perduta.

La giurisprudenza ha ricostruito le possibili situazioni:

  • vittima già deceduta all’introduzione del giudizio
  • vittima vivente
  • vittima deceduta in pendenza di lite

Distinguendo il danno da perdita anticipata della vita, risarcibile solo iure proprio ai congiunti e non trasmissibile iure hereditatis, dal danno parentale da perdita di chance di sopravvivenza.

Tale posta di danno deve essere liquidata non con un abbattimento automatico del valore tabellare, ma con una valutazione analitica dei parametri in rapporto alla percentuale di chance accertata (Sezioni Unite n. 15350/2015 sul danno tanatologico).

Anche in assenza di un nesso causale pieno, quindi, una chance di sopravvivenza del 40% non lascia la famiglia senza tutela sussistendo, comunque, sempre obbligo di adempimento del sanitario.

Decesso ospedaliero e reato di omicidio colposo per colpa medica

La morte cagionata per colpa integra il reato di omicidio colposo di cui all’art. 589 codice penale, punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La legge Gelli-Bianco ha introdotto l’art. 590-sexies codice penale, che esclude la punibilità quando l’evento morte è dipeso da imperizia e sono state rispettate le raccomandazioni delle linee guida adeguate al caso concreto, o le buone pratiche clinico-assistenziali.

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 8770/2018 (sentenza Mariotti) hanno precisato che la causa di non punibilità opera solo per la colpa lieve da imperizia nella fase attuativa, e non per negligenza, imprudenza, o per la scelta di linee guida inadeguate.

L’errore diagnostico, in particolare, e obbligo di sorveglianza sulla salute è colposo quando il sanitario omette gli accertamenti doverosi per una diagnosi differenziale.

Fattispecie che ricorre frequentemente nel caso di responsabilità del medico di Pronto Soccorso che dimette un paziente con dolore toracico atipico poi deceduto per infarto (Cass. pen., Sez. IV, n. 16843 del 2021).

L’art. 590-sexies non trova applicazione in mancanza di linee guida approvate ai sensi di legge e la posizione di garanzia del sanitario non è esclusa dai protocolli organizzativi interni.

Decesso ospedaliero e costituzione di parte civile dei familiari nel procedimento penale

Per i familiari, la costituzione di parte civile nel processo penale consente di ottenere la condanna al risarcimento e una provvisionale immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 539 del  codice di procedura penale.

Una eventuale sentenza penale di assoluzione per il medico non è vincolante nel giudizio civile, che resta libero di valutare autonomamente i fatti e le prove raccolte (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1608 del 2026).

Tuttavia, la sede naturale per i familiari della vittima deceduta in ospedale per colpa medica per ottenere il risarcimento dei danni per la perdita del proprio congiunto resta quella civile.

Per tale ragione essere assistiti da un Avvocato specializzato nelle materie della responsabilità civile medica, del diritto delle assicurazioni e risarcimento del danno è fondamentale per tutelare i propri diritti.

Gianluca Sposato Avvocato esperto in diritto immobiliare e risarcimento danno

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Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell'ISLE - Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.

Presidente dell'esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell'Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei  settori  del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.