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Revoca della compravendita

La revoca della compravendita è una fattispecie che può  verificarsi  in  due situazioni previste dall’art.2901 del  codice civile:

– per gli atti a titolo gratuito:  quali ad esempio donazioni, fondi patrimoniali, vendite  indirette (ovvero senza il pagamento effettivo del prezzo),  se l’atto dispositivo è successivo al debito, il creditore non sarà tenuto a dimostrare la mala  fede di chi ha ricevuto l’immobile,  dovendo  fornire esclusivamente la prova che il debitore poteva conoscere il  pregiudizio provocato al creditore con l’atto a titolo gratuito; se la donazione è successiva alla contrazione del  debito,  il creditore dovrà provare anche  il “consilium fraudis”,  ovvero fornire la dimostrazione  che l’atto è stato intenzionalmente realizzato allo scopo di sottrarre l’immobile alle ragioni del futuro creditore.

– per gli atti a titolo oneroso: vendite o atti con corrispettivo economico,  il creditore, invece,  è  tenuto a dimostrare che l’acquirente  conosceva il pregiudizio  a lui arrecato, circostanza difficile da conoscere e dimostrare, la cui prova solitamente  è fornita attraverso indizi quali:  il prezzo irrisorio, il mancato pagamento dello stesso, il rapporto di parentela, o coniugio tra le parti.

Se hai bisogno di supporto giuridico in tema di revoca della compravendita, puoi prenotare un appuntamento con l’Avv. Gianluca Sposato esperto in diritto immobiliare al numero 06.3217639, o se preferisci è possibile richiedere una consulenza online