La revoca della compravendita è una fattispecie che può verificarsi in due situazioni previste dall’art.2901 del codice civile:
– per gli atti a titolo gratuito: quali ad esempio donazioni, fondi patrimoniali, vendite indirette (ovvero senza il pagamento effettivo del prezzo), se l’atto dispositivo è successivo al debito, il creditore non sarà tenuto a dimostrare la mala fede di chi ha ricevuto l’immobile, dovendo fornire esclusivamente la prova che il debitore poteva conoscere il pregiudizio provocato al creditore con l’atto a titolo gratuito; se la donazione è successiva alla contrazione del debito, il creditore dovrà provare anche il “consilium fraudis”, ovvero fornire la dimostrazione che l’atto è stato intenzionalmente realizzato allo scopo di sottrarre l’immobile alle ragioni del futuro creditore.
– per gli atti a titolo oneroso: vendite o atti con corrispettivo economico, il creditore, invece, è tenuto a dimostrare che l’acquirente conosceva il pregiudizio a lui arrecato, circostanza difficile da conoscere e dimostrare, la cui prova solitamente è fornita attraverso indizi quali: il prezzo irrisorio, il mancato pagamento dello stesso, il rapporto di parentela, o coniugio tra le parti.
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