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In presenza di un testamento olografo che nomina erede una persona che muore prima del testatore, sorge una domanda: chi subentra al posto dell’erede testamentario che non può, o non vuole, accettare l’eredità?
In questo articolo spiego quando in caso di premorienza dell’erede testamentario ricorre l’istituto della successione per rappresentazione.
La rappresentazione ereditaria, infatti, è ammessa in determinati casi anche nella successione testamentaria.
L’art. 467 del codice civile, al secondo comma, stabilisce che nella successione testamentaria la rappresentazione opera “quando il chiamato non può o non vuole accettare l’eredità, o il legato” e non è stata già prevista una sostituzione da chi ha redatto il testamento.
La rappresentazione ereditaria ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
L’art. 469 del codice civile richiama il concetto di stirpe, fondamentale per comprendere il grado dei successibili, atteso che la rappresentazione ha luogo in infinito e la divisione si fa per stirpi.
Ciò significa che se l’erede chiamato ad accettare l’eredità muore prima del testatore, i suoi discendenti diretti subentrano nel luogo e nel grado del chiamato originario.
Quando si apre la successione ereditaria, con l’accettazione di eredità, se l’erede testamentario non può, o non vuole, accettare l’eredità, subentrano i suoi discendenti e la divisione ereditaria avviene per stirpi, non per capi.
L’eredità viene suddivisa in tante quote quante sono le stirpi, ovvero i rami discendenti, del chiamato.
Ogni stirpe riceve una quota e poi all’interno di ogni stirpe si procede, se necessario, per capi, secondo il principio richiamato dall’art. 469 del codice civile.
La successione per capi è la modalità normale quando non opera la rappresentazione.
Nella successione per capi le quote ereditarie vengono ripartite direttamente tra i singoli chiamati, indipendentemente dai rami genealogici.
Esempio pratico: il testatore nomina erede il figlio A, che però muore prima del testatore e lascia due figli, B e C. All’apertura della successione:
Se invece non fosse stata applicabile la rappresentazione, ad esempio perché il chiamato non era un figlio o un fratello/sorella del de cuius, la divisione avrebbe potuto avvenire “per capi” direttamente tra altri parenti.
Nella successione con testamento è importante verificare se il testatore ha previsto una sostituzione testamentaria per il caso di premorienza, o rinuncia dell’erede: se sì, prevale la sostituzione, ai sensi dell’art. 467 del codice civile.
Se non c’è sostituzione testamentaria ed il chiamato muore o rinuncia, allora possono subentrare per rappresentazione i suoi discendenti, solo se il chiamato è un figlio o un fratello/sorella, ai sensi dell’articolo 468 del codice civile.
La giurisprudenza della Cassazione è costante nel ritenere tassativa l’elencazione dell’articolo 468, ricordando che non opera la rappresentazione se il chiamato è un nipote del de cuius e non figlio, né fratello (Cass. civ., sez. II, n. 22840/2009).
Infatti nella successione ereditaria tra fratelli e nella successione ereditaria dei nipoti bisogna sempre tenere conto della linea retta e di quella collaterale, oltre che la successione per stirpi e la successione per capi.
In presenza di un testamento in favore di una persona che è deceduta occorre sempre rivolgersi ad un Avvocato specializzato in diritto ereditario.
Se il testatore ha previsto la sostituzione ereditaria per il caso che l’erede sia morto prima di lui, il discendente dell’erede testamentario che subentra per rappresentazione ereditaria dovrà accettare espressamente l’eredità.
Questo solo, però, se il “primo chiamato” era effettivamente un figlio o un fratello/sorella del de cuius, altrimenti la rappresentazione non opera.
Occorre poi verificare qual è la composizione delle stirpi, quanti rami e quanti capi, per calcolare correttamente la quota spettante.
Se la divisione è stata fatta per stirpi, nel caso in cui la rappresentazione operi, altrimenti occorre contestare se venuta invece “per capi” in modo errato.
Infatti la quota spettante al chiamato che non può succedere per premorienza/rinuncia non si accumula agli altri eredi: è devoluta alla sua stirpe.
La divisione avviene per stirpi (art. 469 c.c.), evitando che un ramo familiare riceva maggiori quote rispetto agli altri a scapito della parità tra stirpi.
Gli eredi per rappresentazione acquisiscono gli stessi diritti e doveri che avrebbe avuto il chiamato e possono, infatti, esercitare l’azione di riduzione.
In presenza di testamento, occorre sempre verificare se la volontà del testatore abbia escluso o previsto diversamente l’intervento della rappresentazione, ad esempio, con clausola sostitutiva.
Quando un erede testamentario muore prima del testatore o non può accettare, non sempre automaticamente subentrano i suoi figli, dovendo potersi applicare il meccanismo della rappresentazione ereditaria.
Se i requisiti richiesti dal codice civile sono soddisfatti, le quote ereditarie dell’erede originario è devoluta alla sua stirpe e la divisione avviene per stirpi, non direttamente per capi.
data la complessità del diritto ereditario è fondamentale una consulenza legale in materia testamentaria specialistica per verificare l’applicazione dell’istituto della rappresentazione testamentaria e tutelare i diritti dei coeredi.
Ricorrendo la condizione di erede testamentario deceduto prima del testatore, occorre valutare la fattispecie concreta, verificare la presenza o meno della sostituzione testamentaria, determinare correttamente le quote ai fini della eventuale gestione della divisione ereditaria.
