Interessi legali tasso maggiorato per le cause di risarcimento danni
Interessi in giudizio: per la Cassazione il tasso maggiorato si applica a tutti i crediti
Con l’ordinanza n. 23891 del 22 luglio 2026 la Corte di Cassazione stabilito che il tasso maggiorato degli interessi si applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento di somme di denaro, qualunque sia la fonte dell’obbligazione.
L’art. 1284 del codice civile disciplina il saggio degli interessi legali.
Il quarto comma, introdotto dall’art. 17 del D.L. 132/2014, stabilisce che, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, quando le parti non abbiano preventivamente stabilito una diversa misura degli interessi, trova applicazione il tasso previsto dalla legislazione speciale in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Il riferimento è al D. Lgs. 231/2002, che prevede il tasso di riferimento della BCE maggiorato di 8 punti percentuali, con aggiornamento periodico secondo le modalità previste dalla normativa.
La disposizione trova applicazione anche con riferimento all’atto introduttivo del procedimento arbitrale ed ha particolare rilevanza in tema di computo degli interessi per risarcimento del danno.
Il tasso maggiorato agli interessi legali vale anche per il risarcimento dei danni?
È questo l’aspetto di maggiore interesse della pronuncia della Cassazione.
La Corte ha chiarito che il tasso maggiorato previsto dall’art. 1284, quarto comma, del codice civile non riguarda esclusivamente i crediti derivanti da rapporti contrattuali o da transazioni commerciali.
La Cassazione ha esteso la portata della norma e la sua applicazione a qualsiasi obbligazione pecuniaria portata in giudizio.
Il principio di diritto assume particolare rilievo anche nel settore della responsabilità civile, compreso il risarcimento dei danni derivanti da incidenti stradali, la responsabilità medica e sanitaria e, più in generale, le obbligazioni risarcitorie derivanti da fatto illecito.
La pronuncia ha l’evidente finalità di far sì che il maggior tasso di interesse rappresenti uno strumento volto a evitare che il debitore tragga un vantaggio economico dal protrarsi ingiustificato della controversia.
Il tasso maggiorato degli interessi si applica anche al risarcimento del danno per incidente stradale?
Alla luce del principio affermato, deve ritenersi che il tasso maggiorato degli interessi legali debba applicarsi anche quando la domanda abbia ad oggetto una obbligazione pecuniaria nell’ambito di applicazione del Codice delle Assicurazioni Private, con portata dirompente nel diritto delle assicurazioni.
La questione è particolarmente importante nelle controversie relative al risarcimento dei danni da incidente stradale, soprattutto quando il procedimento giudiziario si protrae per diversi anni e l’importo del risarcimento è significativo venendosi a sommare gli interessi a risarcimento del danno biologico.
Nel giudizio promosso nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicurativa, la corretta formulazione delle domande relative agli interessi può quindi incidere concretamente sull’importo finale dovuto al danneggiato.
Il tasso maggiorato degli interessi legali vale anche nella responsabilità medica?
Il principio espresso dalla Cassazione assume rilievo anche nelle controversie per responsabilità civile medica e sanitaria, nelle quali il paziente o i suoi familiari chiedono il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta del sanitario o della struttura.
Atteso che la fonte della domanda può avere valenza contrattuale o extracontrattuale, ma avere sempre ad oggetto il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno.
La sentenza della Cassazione n. 23891/2026 amplia, quindi, la portata applicativa dell’art. 1284, quarto comma, del codice civile rispetto a una lettura limitata alle sole obbligazioni derivanti da rapporti commerciali.
Da quando decorrono gli interessi legali a tasso maggiorato?
È necessario distinguere due periodi.
Prima della proposizione della domanda giudiziale, trovano applicazione i criteri previsti per gli interessi maturati sul credito secondo la sua natura e il momento in cui è divenuto esigibile.
Dalla proposizione della domanda giudiziale fino al pagamento, invece, trova applicazione il tasso previsto dall’art. 1284, quarto comma, del codice civile, salvo che le parti abbiano stabilito convenzionalmente una diversa misura.
Nell’infortunistica stradale, specialmente nel caso di incidente stradale risarcimento danni fisici, la distinzione può assumere un peso economico rilevante, soprattutto quando la causa si protragga per una durata considerevole.
Come si calcolano gli interessi a tasso maggiorato nelle cause di risarcimento danni?
La Cassazione civile, con ordinanza n. 23891 del 22 luglio 2026, ha chiarito che il tasso maggiorato previsto dall’art. 1284, quarto comma, c.c. può applicarsi a qualsiasi domanda giudiziale di pagamento di una somma di denaro, indipendentemente dalla fonte dell’obbligazione.
Il calcolo degli interessi segue la formula ordinaria:
capitale × tasso annuo × giorni di maturazione / 365.
A titolo esemplificativo, su un credito di 100.000,00 euro per lesioni incidente stradale divenuto esigibile il 1° gennaio 2026, se la domanda giudiziale viene proposta il 1° luglio 2026, occorre distinguere il periodo precedente alla domanda da quello successivo.
Per il periodo successivo alla domanda dovrà essere applicato il tasso previsto dall’art. 1284, quarto comma, c.c., determinato sulla base del parametro previsto dalla legislazione sui ritardi di pagamento.
La quantificazione concreta deve naturalmente essere effettuata verificando il tasso applicabile nei singoli periodi, poiché il parametro collegato al tasso BCE è soggetto ad aggiornamento.
Per il 2026 il tasso degli interessi legali ordinari è fissato all’1,60% annuo.
Per il secondo semestre 2026, il tasso maggiorato è pari al 10,40% annuo, determinato applicando al tasso BCE del 2,40% la maggiorazione di 8 punti percentuali prevista dalla disciplina sui ritardi di pagamento.
È necessario chiedere espressamente gli interessi maggiorati?
È opportuno che nell’atto giudiziario la domanda relativa agli interessi sia formulata in maniera precisa, chiedendo il pagamento degli interessi dal momento in cui il credito è dovuto sino al saldo e, dalla proposizione della domanda giudiziale, nella misura prevista dall’art. 1284, quarto comma, del codice civile.
Una formulazione chiara consente di evitare possibili contestazioni nella fase successiva alla sentenza e, soprattutto, in sede di esecuzione specialmente nelle cause relative a danno da perdita parentale.
Questo aspetto assume particolare importanza nelle cause di risarcimento per incidenti stradali gravi, macro lesioni, morte per incidente stradale e responsabilità sanitaria, nelle quali gli importi in discussione possono essere molto elevati e il procedimento può protrarsi per un periodo significativo.
Il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione cosa comporta per chi deve ottenere un risarcimento?
La pronuncia n. 23891/2026 attribuisce una particolare rilevanza alla corretta gestione degli interessi legali nel processo, con conseguenze rilevanti nella liquidazione tanto del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale.
Per il danneggiato non è sufficiente concentrarsi esclusivamente sulla quantificazione del danno: anche la decorrenza e la misura degli interessi possono incidere sensibilmente sull’importo complessivamente dovuto.
Nel settore degli incidenti stradali, così come nelle controversie di responsabilità medica, la corretta impostazione della domanda risarcitoria deve pertanto comprendere anche gli aspetti relativi agli interessi e alla loro decorrenza.
La scelta del criterio applicabile e la formulazione della domanda risarcitoria richiedono un’analisi attenta della specifica vicenda, della natura del credito e della fase processuale nella quale ci si trova.
Per chi affronta una controversia per risarcimento danni da incidente stradale o responsabilità medica, la pronuncia rappresenta quindi un elemento da considerare nella strategia processuale e nella corretta formulazione delle richieste economiche.

