Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze, o di parte di esse e può prevedere anche solo disposizioni di carattere non patrimoniale, come previsto espressamente dall’art. 587 del codice civile.
Si tratta di un negozio giuridico unilaterale, in quanto esprime solo la volontà del testatore, personale, poiché chi fa testamento è l’unico soggetto legittimato a porlo in essere, non essendo ammessa nessuna forma di rappresentanza e non ricettizio, ma revocabile e formale, poiché si deve fare in una delle forme previste dalla legge, a pena di nullità.
Il testamento olografo, disciplinato dall’articolo 609 del codice civile, è il più semplice ed economico, essendo una scrittura privata che deve essere scritta per intero, datata e firmata da chi lo esegue, nella piena facoltà delle proprie capacità mentali e senza condizionamenti di sorta, a pena di nullità.
Il testamento pubblico, regolato dall’articolo 603 del codice civile, ha natura di atto pubblico ed è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, il testatore dichiara al notaio la sua volontà la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso, se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.
In entrambi i testamenti devono essere indicati il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione. Esistono, poi, altre forme di testamento come il testamento segreto ed i testamenti speciali, previsti in particolari casi dalla legge.
Il testamento può essere redatto per atto pubblico, presso un Notaio alla presenza di due testimoni, oppure scritto di pugno dal testatore.
Il testamento olografo, a differenza di quello pubblico, è redatto di propria mano e deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore; la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni, se non è fatta indicando nome e cognome è valida se designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno, la prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti, o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento, come dispone l’articolo 602 del codice civile.
Colui che ha redatto un testamento olografo può conservarlo a propria cura, senza darne comunicazione ad alcuno; per timore che il testamento possa andare smarrito o essere sottratto, è possibile affidare il proprio testamento ad una persona di propria fiducia, o depositarlo presso un Notaio.
Qualora il testamento olografo sia depositato presso un Notaio, la sua pubblicazione dovrà necessariamente avvenire a cura del Notaio che lo ha tenuto in custodia; il deposito di un testamento olografo presso un Notaio può avvenire esclusivamente a cura del testatore stesso: nessuno è infatti titolato a chiedere il deposito di testamenti altrui.
Ai sensi dell’articolo 591 del codice civile, sono incapaci di redigere testamento:
1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
2) gli interdetti per infermità di mente;
3) coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento, perché per esempio sottoposti a violenza o minaccia.
Ove si verifichi taluna di tali circostanze il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse; l’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
L‘impugnazione del testamento può proporsi in caso di violazione dei diritti dei legittimari, ovvero degli stretti congiunti del defunto a cui la legge riconosce una quota fissa del patrimonio ereditario che è composto dal relictum oltre che da quanto donato in vita dal de cuius, tenuto conto anche di eventuali debiti ereditari.
Il testamento olografo, a differenza di quello pubblico, può dare luogo a dubbi interpretativi circa la sua originalità e validità relativamente non soltanto alla scrittura del testatore, ma anche alla sua capacità di intendere e volere tenuto conto, per esempio, che anche la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno può redigere testamento.
Può capitare, infatti, di ritrovarsi in mano il testamento redatto da un proprio congiunto, o amico: questo tipo di documenti non è spesso esenti da vizi formali, o da violazioni dei diritti di legittima, senza trascurare i casi più gravi e complessi di testamento falso, in cui sarà necessario intraprendere tutte le opportune azioni, anche in ordine dell’indegnità a succedere del beneficiario responsabile, mediante riscontro di una perizia calligrafica.
E’ compito dell’avvocato che tratta eredità mettere a disposizione del cliente la propria competenza ed esperienza al fine di valutare eventuali vizi formali, o sostanziali, oppure la presenza di disposizioni testamentarie nulle, o annullabili al fine di dirimere contrasti, mediante il raggiungimento di accordi che tutelino e garantiscano le parti, senza dovere affrontare tempi e costi di una causa ereditaria.
Il testamento, oltre che per vizi di forma, a norma dell’ articolo 591 del codice civile, può essere annullato anche per vizi della capacità a disporre del testatore oppure, in base a quanto disposto dall’ articolo 624 del codice civile, per vizi della volontà del testatore in riferimento alle singole disposizioni testamentarie.
Vi sono, poi, casi di incapacità a ricevere per testamento in cui, in applicazione degli articoli da 592 a 599 del codice civile, occorrerà intraprendere azioni per ottenere declaratoria di nullità delle relative disposizioni.
Nella successione testamentaria non possono essere violate le quote riservate agli eredi legittimari, né il testatore può eccedere per liberalità la quota disponibile a lui riservata per legge.
Il testatore nel redigere l’atto di sua ultima volontà deve tenere conto sia della composizione dell’asse ereditario e, dunque, delle quote spettanti per legge ai legittimari (coniuge, figli, genitori e altri ascendenti), sia di quanto compiuto a titolo di liberalità in vita a favore di questi, per esempio attraverso donazioni indirette, potendo disporre solo di una quota del suo patrimonio liberamente.
Ai legittimari spetta sempre una quota di riserva, tanto nella successione testamentaria che in quella legittima, nell’ipotesi in cui la successione all’eredità si apra senza che sia stato redatto un testamento.
Nel caso in cui si dia luogo alla successione testamentaria saranno molteplici gli elementi da analizzare, a cominciare dalla capacità di intendere e volere del testatore al momento della redazione del testamento, alla validità del testamento, che produce effetto dal momento della sua pubblicazione e, non da ultimo, alla lesione della quota di riserva destinata per legge ai suoi familiari e parenti, o alla pubblicazione di un testamento falso.
Infatti l’art. 554 del codice civile dispone che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima, attraverso l’esperimento dell’ azione di riduzione dinanzi il Tribunale competente, ove sia fallito il tentativo di ricomporre la controversia ereditaria con una transazione ereditaria con bilanciamento delle quote spettanti a ciascun erede.
La quota disponibile varia a seconda del numero dei legittimari ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore ad ¼ del patrimonio del testatore: questo significa che il testatore è sempre libero di disporre di ¼ del suo patrimonio come vuole, destinandolo anche a soggetti diversi dai propri familiari e parenti, o privilegiando uno di loro rispetto ad altri.
Ovviamente, se non ci sono eredi legittimari, dunque il coniuge, i figli, i genitori o i nonni, il testatore può disporre liberamente dell’intera quota del proprio patrimonio.
Se il testatore è sposato bisogna distinguere a seconda che ci siano figli, o meno.
Se non ci sono figli, ma solo il coniuge la sua quota disponibile è di ½, dunque l’altro ½ rappresenta la quota di riserva del coniuge.
Se oltre al coniuge ci sono anche dei figli la quota disponibile è di 1/3 se il figlio è uno solo e di ¼ se i figli sono più di uno, tenuto conto che il coniuge avrà, comunque, diritto nel primo caso ad 1/3 e nel secondo caso ad ¼ dell’asse ereditario, oltre all’uso della casa coniugale e del suo mobilio.
Se il testatore alla sua morte lascia solo figli la quota disponibile sarà di ½ se ha un solo figlio e di 1/3 se lascia più di un figlio, essendo riservata a loro la restante quota nell’una e nell’altra ipotesi.
Se il testatore, invece, non è sposato e non ha figli ma, nell’asse ereditario sono presenti ascendenti e, dunque, genitori o nonni, che possono agire anche per rappresentazione, la quota loro destinata a titolo di riserva è di 1/3 e dunque la disponibile del testatore è di 2/3.
Non è prevista invece alcuna quota di riserva per i fratelli.
Se il testatore lascia solo il coniuge la quota disponibile è | 1/2 | (quota riserva coniuge 1/2) |
Se lascia coniuge e un figlio la quota disponibile è | 1/3 | (quota riserva coniuge 1/3, figlio 1/3) |
Se lascia coniuge e più di un figlio quota disponibile | 1/4 | (quota riserva coniuge 1/4, figli 1/2) |
Se lascia solo un figlio la quota disponibile è | 1/2 | (quota riserva figlio 1/2) |
e lascia più di un figlio la quota disponibile è | 1/3 | (quota riserva figli 2/3) |
Se lascia coniuge e ascendenti disponibile | 1/4 | quota riserva coniuge 1/2, ascendenti 1/4) |
Se lascia solo ascendenti disponibile | 2/3 | (quota riserva ascendenti 1/3) |
La gestione di un’eredità con la presenza di un testamento deve essere affidata a un avvocato esperto, che sia quindi in grado di seguire con scrupolosità e competenza tutte le fasi che portano alla distribuzione delle quote ereditarie agli eredi che ne hanno diritto.
Lo studio legale dell’Avvocato Gianluca Sposato garantisce un’esperienza consolidata, frutto di tradizione di famiglia, nel campo del diritto ereditario, e in particolare nel settore delle eredità con testamento.
La verifica dell’esistenza del testamento è la prima importante azione che deve essere portata a termine per la tranquillità e a garanzia degli eredi.
Gianluca Sposato è un avvocato patrimonialista e giurista dell’ISLE – Istituto per la Documentazione gli Studi Legislativi, specializzato in diritto civile, rappresentante di interessi alla Camera dei Deputati.
Presidente dell’esame di Stato per Avvocato a Roma, eletto da Top Legal migliore Avvocato nel diritto delle assicurazioni, è Presidente dell’Associazione Difesa Infortunati Stradali e membro del Board di Forbes Advisor nei settori del diritto immobiliare, eredità e risarcimento del danno.