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Eredità con testamento: la successione testamentaria

Avvocato esperto in Eredità con testamento

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze, o di parte di esse  e può prevedere anche solo disposizioni di carattere non patrimoniale, come previsto  espressamente dall’art. 587 del  codice civile.

Si tratta di   un negozio  giuridico unilaterale, in  quanto  esprime solo la volontà del testatore, personale, poiché chi fa testamento è l’unico soggetto legittimato a porlo in essere, non essendo  ammessa nessuna forma di rappresentanza e non ricettizio, ma revocabile e formale, poiché si deve fare in una delle forme previste dalla legge, a pena di nullità.

Testamento olografo  e redatto per atto pubblico

Il testamento olografo,  disciplinato  dall’articolo 609 del  codice civile, è il più semplice ed economico, essendo  una scrittura privata che deve essere scritta per intero, datata e firmata da chi lo esegue, nella piena facoltà delle proprie capacità mentali  e senza condizionamenti  di  sorta,  a pena di nullità.

Il testamento pubblico, regolato dall’articolo 603 del  codice civile, ha natura di atto pubblico ed è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, il testatore dichiara al notaio la sua volontà la quale è ridotta in iscritto a cura del notaio stesso,  se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto.

In entrambi i testamenti  devono essere indicati il luogo, la data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione. Esistono,  poi,  altre forme di  testamento  come il testamento  segreto ed i testamenti  speciali, previsti in particolari  casi  dalla legge.

Cos’è il testamento olografo?

Il testamento può  essere redatto per atto  pubblico,  presso un Notaio alla presenza di  due testimoni,  oppure  scritto  di  pugno  dal  testatore.

Il testamento  olografo,  a differenza di  quello pubblico,  è  redatto  di  propria mano  e deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto  dal testatore; la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni, se non è fatta indicando nome e cognome è valida se designa con certezza la persona del testatore.

La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno, la prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti, o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento,  come dispone l’articolo  602 del  codice civile.

Colui  che ha redatto  un testamento olografo può conservarlo a propria cura, senza darne comunicazione ad alcuno; per timore che il testamento possa andare smarrito o essere sottratto, è possibile affidare il proprio testamento ad una persona di propria fiducia, o depositarlo presso un Notaio.

Qualora il testamento olografo sia depositato presso un Notaio, la sua pubblicazione dovrà necessariamente avvenire a cura del Notaio che lo ha tenuto in custodia; il deposito di un testamento olografo presso un Notaio può avvenire esclusivamente a cura del testatore stesso: nessuno è infatti titolato a chiedere il deposito di testamenti altrui.

Chi non può fare testamento?

Ai  sensi  dell’articolo 591 del  codice civile, sono incapaci di redigere testamento:

1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;

2) gli interdetti per infermità di mente;

3) coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento,  perché per esempio  sottoposti  a violenza o  minaccia.

Ove si  verifichi  taluna di  tali  circostanze il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse; l’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Quando si può impugnare il testamento?

L‘impugnazione del testamento può proporsi in caso di violazione dei diritti dei legittimari,  ovvero degli stretti congiunti del defunto a cui la legge riconosce una quota fissa del patrimonio ereditario che è  composto  dal relictum oltre che da quanto donato in  vita dal de cuius,  tenuto  conto  anche di  eventuali  debiti ereditari.

Il  testamento olografo,  a differenza di  quello  pubblico,  può  dare luogo  a dubbi interpretativi  circa la sua originalità e validità relativamente non  soltanto  alla scrittura del  testatore, ma anche alla sua capacità di intendere e volere tenuto  conto, per esempio,  che anche la persona sottoposta ad amministrazione di  sostegno può redigere testamento.

Può capitare, infatti,  di ritrovarsi in mano il testamento redatto da un proprio congiunto, o amico: questo tipo di documenti non è spesso esenti da vizi formali,  o da violazioni dei diritti di legittima,  senza trascurare i casi  più  gravi  e complessi  di  testamento falso, in  cui sarà  necessario intraprendere tutte le opportune azioni,  anche in ordine dell’indegnità a succedere del beneficiario responsabile, mediante riscontro  di una perizia calligrafica.

Disposizioni testamentarie nulle e annullabili

E’ compito  dell’avvocato che tratta eredità mettere a disposizione del  cliente la propria competenza ed esperienza al fine di valutare eventuali vizi formali, o sostanziali,  oppure la presenza di disposizioni testamentarie nulle, o annullabili al  fine di  dirimere contrasti, mediante il raggiungimento  di accordi  che tutelino  e garantiscano le parti, senza dovere affrontare tempi  e costi di una causa  ereditaria.

Quali sono le cause di  annullamento  del testamento?

Il testamento, oltre che per vizi  di  forma, a norma dell’ articolo 591 del codice civile,  può  essere annullato  anche per vizi della capacità a disporre del  testatore oppure,  in base a quanto  disposto  dall’ articolo 624 del codice civile, per vizi della volontà del testatore in riferimento alle singole disposizioni testamentarie.

Vi  sono, poi,  casi di  incapacità a ricevere per testamento in  cui, in  applicazione degli articoli da 592 a 599 del codice civile,  occorrerà intraprendere azioni  per ottenere declaratoria di nullità delle relative disposizioni.

Nella successione testamentaria non possono essere violate le quote riservate agli eredi legittimari, né il  testatore può  eccedere per liberalità la quota disponibile a lui  riservata per legge.

Il testatore nel  redigere l’atto di sua ultima volontà deve tenere conto sia della composizione dellasse ereditario e, dunque, delle quote spettanti per legge ai legittimari  (coniuge,  figli, genitori e altri ascendenti), sia di  quanto compiuto a titolo di liberalità in vita a favore di questi, per esempio  attraverso donazioni indirette,  potendo disporre solo di una quota del suo patrimonio liberamente.

Quota di riserva, quota disponibile e azione di riduzione

Ai legittimari spetta  sempre una quota di riserva, tanto  nella successione testamentaria che  in quella legittima,  nell’ipotesi in  cui la successione all’eredità si  apra senza che sia stato  redatto un testamento.

Nel caso in cui si dia luogo  alla successione testamentaria saranno  molteplici  gli  elementi  da analizzare,  a cominciare dalla capacità  di intendere e volere del testatore al momento  della redazione del  testamento, alla validità del testamento, che produce effetto dal momento  della sua pubblicazione e, non da ultimo, alla lesione della quota di  riserva destinata  per legge ai suoi  familiari e parenti, o  alla pubblicazione di un testamento falso.

Infatti l’art. 554 del codice civile dispone che le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima, attraverso l’esperimento dell’ azione di riduzione dinanzi il Tribunale competente, ove sia fallito il tentativo di ricomporre la controversia ereditaria con una transazione ereditaria con bilanciamento delle quote spettanti a ciascun erede.

Quali sono le quote di cui il testatore può liberamente disporre nel testamento?

La quota disponibile varia a seconda del numero dei legittimari ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore ad ¼ del patrimonio del testatore: questo significa che il testatore è sempre libero di disporre di ¼ del suo patrimonio come vuole, destinandolo anche a soggetti diversi dai propri familiari e parenti, o privilegiando uno di loro rispetto ad altri.

Ovviamente, se non ci sono eredi legittimari, dunque il coniuge, i figli, i genitori o i nonni, il testatore può disporre liberamente dell’intera quota del proprio patrimonio.

Qual è la quota disponibile se il testatore è sposato, o ha dei figli?

Se il testatore è sposato bisogna distinguere a seconda che ci siano figli, o meno.

Se non ci sono figli, ma solo il coniuge la sua quota disponibile è di ½, dunque l’altro ½ rappresenta la quota di riserva del coniuge.

Se oltre al coniuge ci sono anche dei figli la quota disponibile è di 1/3 se il figlio è uno solo  e di  ¼ se i figli sono più di  uno,  tenuto  conto  che il  coniuge avrà,  comunque, diritto  nel  primo caso  ad 1/3 e nel  secondo  caso  ad ¼ dell’asse ereditario,  oltre all’uso della casa coniugale e del suo mobilio.

Se il testatore alla sua morte lascia solo figli la quota disponibile sarà di ½ se ha un  solo  figlio  e di  1/3 se lascia più di un figlio, essendo riservata a loro  la restante quota nell’una e nell’altra ipotesi.

Qual è la quota disponibile se il testatore non è sposato e non ha figli?

Se il testatore, invece, non è sposato e non ha figli  ma, nell’asse ereditario sono presenti ascendenti e, dunque, genitori o nonni, che possono  agire anche per rappresentazione, la quota loro  destinata a titolo  di  riserva è  di  1/3 e dunque la disponibile del testatore è di  2/3.

Non è prevista invece alcuna quota di riserva per i fratelli.

SCHEMA DELLA QUOTA DI RISERVA E DELLA QUOTA DISPONIBILE NELLA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

Se il testatore lascia solo il coniuge la quota disponibile è1/2(quota riserva coniuge 1/2)
Se lascia coniuge e un figlio la quota disponibile è1/3(quota riserva coniuge 1/3, figlio 1/3)
Se lascia coniuge e più di un figlio quota disponibile1/4(quota riserva coniuge 1/4, figli 1/2)
Se lascia solo un figlio la quota disponibile è1/2(quota riserva figlio 1/2)
e lascia più di un figlio la quota disponibile è1/3(quota riserva figli 2/3)
Se lascia coniuge e ascendenti disponibile1/4quota riserva coniuge 1/2, ascendenti 1/4)
Se lascia solo ascendenti disponibile2/3(quota riserva ascendenti 1/3)

L’importanza di affidarsi ad un avvocato esperto in  diritto ereditario

La gestione di un’eredità con la presenza di un testamento deve essere affidata a un avvocato esperto, che sia quindi in grado di seguire con scrupolosità e competenza tutte le fasi che portano alla distribuzione delle quote ereditarie agli eredi che ne hanno diritto.

Lo studio legale dell’Avvocato Gianluca Sposato garantisce un’esperienza consolidata,  frutto  di tradizione di famiglia,  nel campo del diritto ereditario, e in particolare nel settore delle eredità con testamento.

La verifica dell’esistenza del testamento è la prima importante azione che deve essere portata a termine per la tranquillità  e a garanzia degli eredi.